Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14439 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21179/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

sul ricorso 25906/2006 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE LORENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato OLIVETTI RASON GIAN

PAOLO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ric. inc. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AREZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2005 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 14/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIACALONE Giovanni;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS GIANNI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

G.M., residente all’estero (OMISSIS) ha impugnato l’avviso di accertamento con cui è stato rettificato l’imponibile IRPEF ed ILOR per il periodo in contestazione, sul presupposto di asserita omessa dichiarazione di redditi di capitale a seguito di fittizio trasferimento all’estero della residenza, al fine di godere di un trattamento fiscale più favorevole.

La C.T.R. accoglieva il ricorso e la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello della parte erariale, ritenendo che le circostanze addotte dall’Ufficio a sostegno del presunto domicilio del G. in (OMISSIS) (partecipazioni societarie in (OMISSIS), moglie residente ad (OMISSIS), figlio universitario a (OMISSIS), proprietario di auto immatricolate in (OMISSIS), intestazione di c.c. bancario, procure per vendite immobiliari all’estero) erano principi di prova insufficienti circa il fittizio trasferimento. Aggiunge che il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, ove confluiscono, oltre ai rapporti economici più rilevanti, anche gli interessi morali e sociali più vitali, le relazioni della cui natura sono grandezze non misurabili, alle quali è difficile applicare il concetto di “principalità”; la scelta del luogo ove concentrare affari e interessi è manifestata liberamente dall’interessato. Ha aggiunto che il concetto di “domicilio” si caratterizza per un elemento soggettivo, prescinde da situazioni di fatto e si ricollega a scelte della persona. Nella specie, l’intenzione di operare la concentrazione di affari ed interessi riguarda un Paese straniero e si desume dai comportamenti dell’interessato. Conduce in locazione un appartamento in (OMISSIS), ove si avvale della collaborazione di personale domestico; la stabile abitazione in (OMISSIS) è comprovata da certificato di residenza e da dichiarazione consolare; l’ampio mandato conferito in (OMISSIS) ad una dipendente della “VIP Car s.r.l.” contraddice la tesi dell’Ufficio che sostiene la presenza quotidiana del contribuente presso la sede della suddetta società.

L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, basato su unica articolata censura. Il contribuente ha resistito con controricorso, in cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, perchè tardivamente proposto, o, in subordine, rigettarsi lo stesso; propone ricorso incidentale condizionato, contestando la sussistenza delle ragioni poste dalla C.T.R. a base della totale compensazione delle spese del giudizio.

La parte erariale deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, nonchè motivazione insufficiente illogica e contraddittoria. Lamenta che la C.T.R. avrebbe illegittimamente ritenuto insussistente il “domicilio” in Italia del contribuente, che rappresenta uno degli elementi alternativamente ritenuti sufficienti da detta norma di legge al fine di considerare fiscalmente “residente” in (OMISSIS) un determinato soggetto, non essendo determinante l’iscrizione dello stesso all’A.I.R.E., senza considerare che le circostanze indicate dalla C.T.R. erano di per sè idonee a configurare l’esistenza in Italia della sede principale degli affari e degli interessi del soggetto. Il vizio di motivazione consisterebbe nel non aver spiegato perchè dette circostanze fossero “principi di prova insufficienti”. Inoltre, la C.T.R., laddove sembra attribuire rilievo esclusivo alla volontà del soggetto e considera del tutto irrilevante le “situazioni di fatto”, applica falsamente il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in quanto se è vero che il domicilio è frutto di una scelta, tale scelta va individuata sulla base dell’oggettiva situazione di fatto. La motivazione, inoltre, si rivelerebbe illogica ed erronea per avere ritenuto insufficienti gli elementi contestati a seguito del raffronto con i comportamenti dedotti dall’interessato, posto che i primi – fatti certi di cui non si motiva perchè non potevano costituire prova della presenza stabile del G. – avrebbero attestato comunque la “dimora abituale” (art. 43 c.c., comma 2) e quindi il domicilio ai fini fiscali in (OMISSIS).

I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Il ricorso principale, diversamente da quanto sostiene il ricorrente incidentale, è ammissibile in quanto tempestivamente proposto. E’ stato, infatti, consegnato all’Ufficiale giudiziario di Roma per la notifica a mezzo posta in data 30 giugno 2006 (v. “cronologico”, con relativa sottoscrizione, a margine del ricorso), giorno nel quale doveva intendersi prorogato il termine ultimo, che scadeva il 29 giugno, giorno festivo per la città di Roma, in quanto ricorrenza dei Santi patroni della città, Pietro e Paolo, espressamente inclusa nell’elenco dei giorni festivi agli effetti civili (Cass. n. 17079/07).

La censura di cui al ricorso principale è fondata e va accolta.

Infatti, sussistono sia la violazione di legge che il vizio motivazionale dedotti dalla parte erariale.

In tema d’imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, individua, perchè sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa:

il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che – diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata – l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in (OMISSIS), allorchè il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonchè delle proprie relazioni personali (Cass. n. 13803/01; 10179/03).

Al riguardo, utili elementi interpretativi possono desumersi dalla giurisprudenza comunitaria, perchè, pure in un rapporto non caratterizzato dalla rilevanza delle relative norme e benchè la materia delle imposte dirette non rientri nelle competenze dell’Unione, non può negarsi che l’esercizio di tale competenza da parte degli Stati membri non può prescindere dal diritto UE. Sotto questo profilo, l’interpretazione qui accolta del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2 è in armonia con l’affermazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui “ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l’art. 7, n. 1, comma 2, della direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali. Nell’ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell’interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest’ultimo nonchè quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2001 in causa C- 262/99, Louloudakis, punti 52, 53 e 55, i cui principi sono stati ribaditi da Corte giust. 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c. Grecia).

La sentenza impugnata, invece, si è posta in netto contrasto con tali principi: non ha considerato che i presupposti indicati nell’art. 2 cit. sono alternativi, con la conseguenza che illegittimamente è stata esclusa la prova della residenza (fiscale) in (OMISSIS), senza verificare se sussistessero le condizioni della terza ipotesi prevista dalla norma in questione: l’avere il soggetto avuto il proprio domicilio in (OMISSIS), inteso come sede principale degli affari e degli interessi economici, nonchè delle proprie relazioni personali. In particolare, gli elementi forniti dall’Ufficio sono stati svalutati sul presupposto che “il domicilio” si caratterizzerebbe per un elemento soggettivo e prescinderebbe da situazioni di fatto, ricollegandosi a scelte della persona”.

Al riguardo, va affermato, invece, che il carattere soggettivo ed elettivo della “scelta” dell’interessato rileva principalmente quanto alla libertà dell’effettuazione della stessa (l’ordinamento deve riconoscere e garantire l’effettivo esercizio della libertà di stabilimento del centro principale dei propri interessi), ma, allorchè si deve rilevare quale sia il risultato di quella scelta, la volontà individuale va contemperata con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi, di modo che il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato nel luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, vale a dire in modo riconoscibile dai terzi. Ne deriva che deve prevalere un criterio di effettività (come in tema di individuazione del giudice competente per la dichiarazione di fallimento: tra le molte, v. Cass n. 12285/05; 9753/01), non un elemento meramente soggettivo.

Sussiste anche il correlato vizio motivazionale, in quanto gli elementi dedotti dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni in ordine al domicilio fiscale del soggetto avrebbero dovuto essere adeguatamente valutati proprio al fine della verifica della sussistenza anche della terza (alternativa) ipotesi prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2. Nè la C.T.R. spiega perchè, proprio ai fini dell’integrazione di tale ipotesi, quelli indicati dall’Ufficio non rappresentino principi di prova sufficienti.

L’accoglimento del ricorso principale e l’annullamento della sentenza impugnata comportano l’assorbimento di ogni decisione in ordine al ricorso incidentale proposto avverso la statuizione della stessa in ordine alle spese.

La causa va pertanto rinviata per nuovo motivato esame della pretesa erariale, alla luce dei descritti principi in tema d’individuazione del domicilio fiscale, e per la determinazione in ordine alle spese anche del presente giudizio ad altra Sezione della medesima C.T.R..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. della Toscana.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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