Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14439 del 09/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.09/06/2017), n. 14439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7316/2012 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano, n.
29, presso l’avvocato Morrone Pietro, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale ad litem depositata;
– ricorrente –
contro
Cassa di Risparmio di Savona s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Ugo De Carolis n. 34 B, presso l’avvocato Cecconi Maurizio, che la
rappresenta e difende unitamente con gli avvocati Villani Giorgio e
Villani Renato, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/01/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO
Alberto, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE
Considerato che il procedimento definito dalla impugnata sentenza della Corte di Appello di Genova è stato promosso, oltre che da R.G., anche da C.D.;
che non risulta sia stato notificato a C.D. il ricorso per cassazione proposto dalla sola R.G.;
che l’integrazione del contraddittorio risulta necessaria ex art. 331 c.p.c..
PQM
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.D., concedendo termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017