Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14438 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 22457-2020 proposto da:

Avv.ti TRANI SALVATORE, TRANI FRANCESCO, sia in proprio che quali

difensori dell’ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA DI LORETO,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

P.A.M., M.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO ACUNTO;

– controricorrenti –

contro

P.F., P.A., S.M., P.F. (fu

V.), C.M.;

– intimati –

per la correzione della sentenza n. 9720/2020 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

gli Avvocati Francesco Trani e Salvatore Trani, sia in proprio che quali procuratori della Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, hanno chiesto che fosse corretta da un errore materiale la sentenza 26 maggio 2020 n. 9720 di questa Corte;

hanno rappresentato che nella suddetta ordinanza è stata omessa, nel dispositivo, la condanna dei soccombenti alla rifusione delle spese in favore dell’Arciconfraternita, con distrazione in favore dei procuratori; P.A.M. e M.V., controricorrenti nel giudizio concluso dalla sentenza corrigenda, hanno anch’essi chiesto che quest’ultima fosse emendata da un ulteriore errore materiale contenuto nell’epigrafe, e consistito nell’omissione dell’indicazione del loro difensore.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

ambedue le istanze di correzione sono fondate;

quanto alla prima, l’errore materiale risulta sia dal fatto che a p. 17, p. 8, della sentenza si stabilisce che le spese del giudizio di legittimità restino “a carico del ricorrente”, mentre nel dispositivo questi viene condannato alle spese in favore di alcuni soltanto dei controricorrenti; sia dal fatto che nel dispositivo son contenuti due capi condannatori alle spese in favore della medesima parte, invece che due capi condannatori nei confronti delle due diverse posizioni vittoriose;

quanto alla seconda istanza di correzione, l’errore materiale risulta dal fatto che a p. 5, 5 7, si dà conto dell’avvenuta notifica del controricorso da parte di P.M.A. e M.V., mentre nell’epigrafe della sentenza questi ultimi vengono indicati come “intimati”;

la sentenza 9720/20 deve pertanto essere corretta come segue:

a) a pag. 2, i righi dal terzo al quinto siano sostituiti dai seguenti:

” P.A.M. e M.V., rappresentati e difesi dall’avv. V. Acunto”;

– controricorrenti –

nonchè

P.A., S.M., P.F., C.M.;

– intimati -;

b) a pag. 18, dall’ottavo al dodicesimo rigo, le parole:

“(-) condanna P.F. alla rifusione in favore di P.A.M. e M.V., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.290, di cui 200 per spese vive, oltre I.VA, cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2”;

siano sostituite dalle parole:

“(-) condanna P.F. alla rifusione in favore dell’Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.290, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2, somme tutte che si distraggono ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Francesco Trani e Salvatore Trani in solido”.

Ferme le parti restanti.

Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poichè esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).

PQM

-) dispone che la sentenza di questa Corte del 26 maggio 2020 n. 9720 sia corretta così come indicato in motivazione;

-) manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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