Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14438 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3767/2014 proposto da:

D.B.S., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE ZANGHI’ giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., quale curatore del fallimento ERACLE SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO CARROZZA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 666/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. D.B.S. ricorre contro la sentenza della Corte d’appello di Messina, nei confronti del fallimento Eracle S.r.I., proponendo la seguente questione di diritto: “se il curatore del fallimento abbia o meno la legittimazione attiva a richiedere all’occupante di un immobile sottoposto a pignoramento secondo le norme sul credito fondiario, canoni o indennizzi per il ritardo nel rilascio dell’immobile pignorato in favore dell’Istituto di credito fondiario”.

2. Resiste con controricorso il curatore del fallimento, chiedendo in via preliminare che si dichiari il giudicato sulla condanna al pagamento del D.B. della somma di Euro 34.588,68; in subordine, oppone la mancata rilevabilita’ d’ufficio della legittimazione attiva del curatore fallimentare; in via di ulteriore subordine chiede che al quesito di diritto si dia risposta positiva, in conformita’ a quanto deciso dalla sentenza di appello.

3. Il Fallimento Eracle S.r.l. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile; il D.B. e’ stato condannato in primo grado a pagare 34.588,68 Euro in favore del fallimento e con l’appello non ha censurato il merito della decisione, ma ha semplicemente chiesto (come risulta dalla premessa in fatto della sentenza di secondo grado, pag. 3) la restituzione di parte degli interessi legali e la condanna del fallimento a pagare le somme spese per migliorie ed opere di conservazione, operandone la parziale compensazione con il controcredito.

2. La mancata impugnazione della condanna irrogata in primo grado comporta la formazione del giudicato sulla pretesa di merito, che copre anche la questione della legittimazione ad agire.

3. Pertanto, sebbene la legitimatio ad causam, a differenza della titolarita’ del rapporto, sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 920 del 03/04/1973, Rv. 363286), essa non e’ utilmente invocabile per rimettere in discussione parti della sentenza che siano ormai coperte dal giudicato.

4. In argomento si veda, ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009, Rv. 610486: L’esame in sede di impugnazione di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d’ufficio, resta precluso dalla pronuncia che, nel provvedere sul merito della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito anche su questioni mai sollevate in quella sede dalla parte interessata e, dunque, sintomo di un comportamento incompatibile con la volonta’ di farle valere: e’ pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui si proponga la questione pregiudiziale della legittimazione ad agire senza specificare, nel rispetto del principio di autosufficienza, dove, quando ed in che termini l’eccezione sia stata dedotta nel giudizio di impugnazione, risultando la censura, ancorche’ rilevabile d’ufficio, coperta da giudicato interno.

5. Ne’ va dimenticata quella giurisprudenza secondo cui: Il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di legittimita’ va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un’applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso; ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorche’ siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 2427 del 02/02/2011, Rv. 616485) 6. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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