Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14438 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22470/2012 proposto da:

F.T., (c.f. (OMISSIS)), G.G. (c.f.

(OMISSIS)), G.S. (c.f. (OMISSIS)), tutti nella qualità

di eredi di G.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via

dei Villini n.15, presso l’avvocato Miraglia Michele, rappresentati

e difesi dall’avvocato Mostaccio Chiara, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ing. N.F. Impresa Costruzioni Generali S.r.l., R.f.i. Rete

Ferroviaria Italiana S.p.a.;

– intimate –

e contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., già Ente Ferrovie dello Stato

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.99, presso

l’avvocato Punzi Carmine, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Lazzara Giovanni, Punzi Antonio, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.T. (c.f. (OMISSIS)), G.G. (c.f.

(OMISSIS)), G.S. (c.f. (OMISSIS)), tutti nella qualità

di eredi di G.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via

dei Villini n.15, presso l’avvocato Miraglia Michele, rappresentati

e difesi dall’avvocato Mostaccio Chiara, giusta procura a margine

del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

Ing. N.F. Impresa Costruzioni Generali S.r.l.;

– intimata –

Consorzio Infrastrutture, già Consorzio Stabile Infrastrutture,

avente causa quale cessionario del ramo di azienda della Ing.

N.F. Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in c.p. – nella qualità

di nuovo concessionario della R.F.I. s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Circonvallazione Trionfale n. 35, presso lo Studio Avv. T. Rizzo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Rizzo Maurizio, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.T. (c.f. (OMISSIS)), G.G. (c.f.

(OMISSIS)), G.S. (c.f. (OMISSIS)), tutti nella qualità

di eredi di G.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via

dei Villini n.15, presso l’avvocato Miraglia Michele, rappresentati

e difesi dall’avvocato Mostaccio Chiara, giusta procura a margine

del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

R.f.i. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 306/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato SABINA CICCOTTI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Rete

Ferroviaria, l’Avvocato LAZZARA che ha chiesto l’inammissibilità;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Ferrari

Impresa, l’Avvocato Rizzo che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

del ricorso principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con atto di citazione notificato il 23.1.2009, G.A. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Messina l’Ente Ferrovie dello Stato, in seguito Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ed il Raggruppamento Costanzo, Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo mandataria la F.lli C. S.p.a. – a cui sarebbero subentrati nel corso del giudizio, quali cessionari del relativo ramo d’azienda, dapprima l’Ing. N.F. Impresa Costruzioni Generali s.r.l. e quindi il Consorzio Infrastrutture – e, premesso di aver convenuto in data 5.8.1987 con l’ATI C. la cessione volontaria di taluni terreni siti nel Comune di Milazzo, già oggetto di occupazione d’urgenza ai fini della realizzazione del raddoppio della ferrovia (OMISSIS), chiedeva che, con ogni ovvia conseguente statuizione, il predetto negozio fosse dichiarato parzialmente nullo relativamente alla determinazione del corrispettivo di cessione, atteso che i criteri all’uopo utilizzati di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12erano stati dichiarati incostituzionali e risultavano pertanto inapplicabili, ovvero che fosse annullato per errore essenziale nell’interpretazione del certificato di destinazione urbanistica.

1.2. Il Tribunale adito con sentenza 583 del 27.2.2003 dichiarava il difetto di legittimazione passiva di RFI, rimasta contumace nel giudizio e dichiarava altresì la nullità del detto negozio di cessione volontaria per il dedotto motivo ed improcedibili le domande nei confronti dell’ATI C. a seguito dell’ammissione della C. s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria.

1.3. Attinta perciò dal G. la Corte d’Appello di Messina con sentenza 206 del 23.6.2011 provvedeva a riformare la decisione impugnata in ordine alla ravvisata carenza di legittimazione passiva di RFI, ricusava l’effetto di giudicato nei confronti di quest’ultima discendente dall’affermata nullità della convenzione di cessione, respingeva l’assunto in ordine alla pretesa annullabilità di essa e disconosceva ogni titolo della cessionaria Ing. N.F. al fine di farne dichiarare la validità.

Nel dettaglio il giudice di seconde cure osservava che “l’affidamento dell’opera e la delega al compimento delle espropriazioni sono avvenuti in nome e per conto dell’Ente Ferrovie dello Stato (…) e l’ente delegante, indipendentemente dal contenuto della delega conferita al concessionario e delle pattuizioni fra loro intercorse, non si sottrae alla responsabilità in quanto con il conferimento del mandato non si spoglia della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura”; il carattere preliminare della pronuncia adottata dal Tribunale nei confronti delle Ferrovie “ha evitato la formazione del giudicato, con riferimento a detta parte, del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato la nullità della cessione volontaria stipulata tra il G. ed il Raggruppamento C.”; “la regolarità della procedura ablativa in esame e, in particolare, la validità della cessione volontaria tra il G. ed il Raggruppamento C. deve essere affermata”, non sussistendo segnatamente un errore rilevante ed essenziale, atteso il tempo di cui aveva disposto il G. per valutare la convenienza dell’offerta e l’accertamento operato dal perito circa la natura agricola dei terreni occupati, e non potendo neppure sostenersi che la dichiarazione di incostituzionalità dei criteri di legge per la determinazione dell’indennità abbia inciso sulla sua quantificazione dal momento che l’indennità è stata determinata sulla base del valore agricolo medio del terreno; infine, riguardo la validità del negozio il cessionario Ing. N.F. è privo di interesse ad agire nella sua veste di successore del Raggruppamento C. non essendo stato questo “soccombente in primo grado” ovvero era privo di legittimazione ad agire in proprio giacchè la legittimazione passiva accordatagli nei giudizi promossi dai proprietari nella sua veste di concessionario “non vale” ad attribuire allo stesso il potere di sostituirsi al concedente e di impugnare in sua vece la sentenza pronunciata nei confronti di quest’ultimo.

1.4. La detta decisione d’appello è fatta oggetto di ricorso principale dagli eredi del G. con tre motivi e di ricorso incidentale su un solo motivo da parte di Rete Ferroviaria Italiana e del Consorzio Infrastrutture. Ad entrambi resistono reciprocamente le parti con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Una ricostruzione del quadro decisionale rispettosa, nella trattazione delle questioni poste dall’odierna vicenda, dell’ordine stabilito dall’art. 276 c.p.c., comma 2, postula che il ragionamento motivazionale prenda doverosamente avvio dal problema sollevato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito RFI) nel ricorso incidentale circa la sussistenza nella specie della propria legittimazione passiva, negata dal primo giudice e riconosciuta invece dalla Corte d’Appello.

Invero il primo motivo del ricorso principale lamenta, come meglio si vedrà, che il giudice d’appello sia incorso in errore allorchè, pur riconoscendo la legittimazione passiva del predetto appellato a resistere alla domanda del G., ha tuttavia escluso che la nullità della convenzione 5.8.1987, con cui il predetto aveva volontariamente ceduto all’ATI C. un esteso lotto di terreni di sua proprietà da destinare ai lavori di raddoppio delle ferrovia (OMISSIS), dichiarata dal primo giudice appunto in accoglimento della domanda da lui proposta e non fatta oggetto di impugnazione neppure condizionale da parte di RFI, rimasta contumace anche in quella sede, faccia stato con efficacia di giudicato anche nei confronti di costei.

Ora, sembra innegabile che il detto primo motivo del ricorso principale risulta intanto statuibile in quanto resti ferma la legittimazione passiva di RFI stabilita dal giudice d’appello, atteso che per i limiti soggettivi che ne connotano tradizionalmente la funzione, l’efficacia soggettiva del giudicato è di norma circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo ovvero a coloro che in ragione della sottostante situazione di ordine sostanziale siano legittimati a prendervi parte nella differente veste di attore, convenuto o terzo. Donde perciò la pregiudizialità logico giuridica della questione sollevata da RFI nel proprio ricorso, l’accertamento della sua legittimazione a resistere in veste di convenuto nel giudizio promosso dal G. costituendo invero condizione logica e giuridica ineludibile per poter affermare in coerenza con il primo motivo del ricorso principale che la sentenza pronunciata in primo grado che ha accolto la domanda del G.) faccia stato pure nei suoi confronti non essendo stata impugnata ed essendo perciò passata in cosa giudicata.

1.2. Nè, peraltro, questa impostazione soffre smentita per effetto della considerazione che, come si legge in chiusa al motivo, la questione posta da RFI sia “condizionata” alla denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, di modo che l’esame di essa, secondo un noto assunto di questa Corte (Cass., Sez. 1, 31/10/2014, n. 23271), andrebbe differito all’esito del giudizio sui motivi del ricorso principale e, segnatamente sul primo di essi, che nella riconosciuta legittimazione passiva di RFI rinvengono, come visto, il proprio antecedente logico-giuridico. Ed invero è in contrario assorbente, da un lato, il fatto che la natura “condizionata” sia dedotta, come appunto recita la chiusa del motivo nella sua integrità, con riferimento alla “denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario di pronunciare l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Messina nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva di Rete Ferroviaria Italiana”, laddove è evidente che, basandosi il primo motivo del ricorso principale sulla conferma e non già sulla smentita della legittimazione di RFI, l’inciso trascritto si deve ritenere o che sia frutto di un refuso ovvero che il motivo non sia condizionato; dall’altro, il fatto che, se ricorre la prima ipotesi – e se come lo sviluppo logico della vicenda obbliga a credere – RFI abbia voluto effettivamente subordinare l’esame del motivo all’eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso principale, ciò porta, in ragione della sua pregiudizialità, ad anticiparne la trattazione pur se condizionato, atteso che la questione della legitimatio ad causam con esso sollevata da RFI costituisce questione preliminare di merito rilevabile d’ufficio e che la rilevabilità d’ufficio costituisce, come annotato dal visto orientamento di questa Corte, profilo della controversia che “riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l’esame della propria impugnazione all’accoglimento del ricorso principale”.

2.1. Ciò detto, con l’unico motivo del proprio ricorso RFI si duole del vizio di insufficiente motivazione che inficia il pronunciamento d’appello nella parte in cui esso ha ritenuto di riconoscerne la legittimazione passiva nel giudizio intentato dal G., giacchè pur individuando nel persistente “potere di stimolo” in capo all’espropriante anche nel caso in cui, come nella specie, questi abbia delegato il concessionario al compimento delle attività espropriative, il fondamento del proprio positivo giudizio sul punto, il giudice a quo “non si è in alcun modo preoccupato di indagare in che cosa consistesse esattamente quel “potere di stimolo” sul quale la sentenza fonda la responsabilità concorrente e solidale di RFI”, in tal modo incorrendo nel denunciato vizio motivazionale “intorno al controllo dei limiti dei poteri e degli obblighi derivanti alla ricorrente incidentale nella vicenda per cui è causa”.

2.2. Il motivo – alla cui disamina non si oppone pregiudizialmente la ragione di inammissibilità fatta valere dai ricorrenti, giacchè, come da loro stessi rappresentato, l’orientamento ostativo all’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo quando oggetto di impugnazione sia stato un capo della sentenza non impugnato in via principale ha lasciato da tempo il passo alla diversa convinzione che la disposizione dell’art. 334 c.p.c. “è rivolta a rendere possibile l’accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento e pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale” (Cass., Sez. 2, 24/04/2012, n. 6470) – è infondato e va pertanto rigettato.

2.3. Esso, invero, fermo che, come insegna stabilmente la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di insufficiente motivazione ricorre allorchè dal compendio giustificativo che accompagna la decisione sia evincibile un’obiettiva carenza nell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata, si rivela nella specie totalmente insussistente. La ricorrente non formula infatti alcuna pertinente ragione di critica sotto il profilo motivazionale alla decisione impugnata, nè tantomeno, coerentemente con il motivo sollevato, evidenzia una lacunosità nel complessivo ragionamento decisorio svolto dal giudice di appello in grado di compromettere la coerenza logico-giuridica della decisione adottatata, limitandosi piuttosto ad impetrare – segnatamente ove sollecita l’attenzione sulla facoltatività dei poteri di stimolo esercitabili dall’ente espropriante – una rinnovata valutazione delle risultanze di causa già delibate sfavorevolmente dal giudice di merito, nell’auspicio che un nuovo vaglio di esse possa sortire per sè un giudizio più benevolo. Mostra però in tal modo di negligere sia il fatto che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata” (Cass., Sez. U., 29/03/2013, n. 7931), sia, ancora, il fatto che il vizio in parola non è azionabile quando “vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato” attributi dal primo giudice agli elementi di prova, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).

3.1. Espunta perciò dal giudizio la pregiudiziale sollevata da RFI, rileva il Collegio che con il primo motivo del ricorso principale gli eredi G. deducono, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 323, 324, 327, 329 e 343 c.p.c. in quanto il giudice d’appello, pur dichiarando la legittimazione passiva di RFI, ha ritenuto, astenendosi perciò da ogni conseguente statuizione, che il carattere preliminare della difforme statuizione del giudice di primo grado “avesse evitato la formazione del giudicato” con riferimento alla parte della sentenza che ha dichiarato la nullità della cessione volontaria in questione, sebbene a questo fine sarebbe stato necessario che le Ferrovie proponessero appello incidentale condizionato, mancando il quale la detta statuizione fa stato anche nei loro confronti ed il giudice avrebbe dovuto procedere conseguentemente alla determinazione del dovuto.

3.2. La sorte di tale motivo è strettamente connessa a quella del ricorso incidentale del Consorzio, che aveva impugnato in appello quanto affermato dal Tribunale circa la parziale nullità della cessione.

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ed il Consorzio ha censurato tale statuizione, deducendo, tra l’altro, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 323 e 343 c.p.c. in relazione al difetto di interesse enunciato dal giudice d’appello.

Ove tale doglianza fosse fondata, ne risulterebbe l’infondatezza di quella di cui al primo motivo del ricorso principale, in quanto dovrebbe inevitabilmente affermarsi che stante l’ammissibilità del gravame del Consorzio, la Corte di Appello avrebbe dovuto comunque pronunciarsi in merito alla nullità o meno della convenzione indipendentemente da ogni impugnazione al riguardo da parte delle Ferrovie.

3.3. Ciò posto, il ricorso del Consorzio merita in parte qua di essere accolto, risultando il convincimento pregiudiziale fatto valere dalla Corte d’Appello, in rapporto al concreto sviluppo della vicenda processuale, non esattamente rispettoso delle norme richiamate in rubrica.

Va invero opportunamente ribadito che secondo una consolidata massima di diritto vivente “l’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno” (Cass., Sez. L., 23/11/2007, n. 24434) e che non diversamente si atteggia l’interesse ad impugnare ove esso si correla “all’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio” (Cass., Sez. 2, 7/02/2011, n. 3024).

3.4. Nella specie, il giudice distrettuale ha ritenuto che il Consorzio fosse privo di interesse ad impugnare la decisione di primo grado con cui era stata dichiarata la nullità parziale della convenzione a suo tempo stipulata dal suo dante causa ATI C. ed il G. sul presupposto che, avendo il medesimo giudice dichiarato improcedibili le domande nei confronti dell’ATI C. a seguito dell’ammissione della sua capogruppo alla procedura dell’amministrazione straordinaria, l’impugnante non potesse reputarsi perciò soccombente. Il giudice d’appello, nel ragionare in questi termini, non si è tuttavia avveduto – o meglio ha omesso di soppesare le conseguenze pratiche di quanto in concreto affermato dal giudice di prime cure – che nel mentre questi dichiarava improcedibili le domande nei confronti dell’ATI C. e proclamava il difetto di legittimazione passiva della pure convenuta RFI, pure accoglieva la domanda attorea e pronunciava, come richiesto la nullità della sottostante cessione volontaria relativamente alla clausola del prezzo.

Ora non pare dubbio che per effetto della catena successoria che ha portato il Consorzio ad essere non solo parte dell’odierno rapporto processuale, ma parte sostanziale in veste di soggetto obbligato alla corresponsione del corrispettivo di cessione del negozio in questione, la pronuncia del tribunale è innegabilmente fonte per il predetto di quel pregiudizio concreto ed attuale a cui si correla l’interesse ad agire in quanto è solo per mezzo del ricorso al giudice che se ne rende possibile l’eliminazione.

Erra perciò la Corte distrettuale nel ricusare l’impugnativa proposta avverso la decisione di prime cure dal Consorzio, che in quanto concretamente inciso dalla pronuncia e, dunque, soccombente rispetto ad essa, poteva per questo legittimamente impugnare.

Accolto per quanto sopra il ricorso del Consorzio (che per la restante parte evidenzia questioni nuove non vagliate nei pregressi gradi di merito) e respinto il primo motivo di quello degli eredi G., può passarsi all’esame delle altre censure da loro proposte.

4.1. Il secondo motivo imputa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39, 40 e 46 alla L. 15 gennaio 1885, n. 2892, al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359 e alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 12-16 atteso che il giudice d’appello ha ritenuto regolare la procedura ablativa sulla base di un “presupposto inesistente” ritenendo, cioè, che nella specie la cessione non fosse annullabile ancorchè il giudice di prime cure ne avesse decretato la nullità; escludendo in ogni caso la ricorrenza nella specie dell’errore rilevante sebbene il prezzo indicato dalla controparte fosse stato accettato dal G. “nell’erronea convinzione” che esso fosse conforme ai parametri di legge; e ritenendo non decisiva l’incostituzionalità dei parametri di legge sebbene nella specie fosse stato accertato che gran parte del terreno avesse “natura edificatoria”.

4.2 Con il terzo motivo del ricorso principale i G. censurano la medesima statuizione sotto l’aspetto motivazionale, deducendo che il deliberato d’appello in parte qua è affetto da omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, risultando esso in contrasto con il materiale probatorio – atteso che la dedotta nullità deriva nella specie dalla “incostituzionalità dei criteri di determinazione dell’indennità” – e con “la natura edificatoria del terreno espropriato” accertata dal ctu, nonchè contraddittorio laddove legittima la regolarità della procedura ablativa “anche in caso di applicazione di criteri dichiarati incostituzionali” ed espunti come tali dall’ordinamento giuridico.

4.3. I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente avvinti e che non incontrano pregiudiziale impedimento nelle preclusioni opposte da entrambi i resistenti, non esaurendo esse l’intero arco argomentativo che sostiene la doglianza nel suo complesso – sono fondati e meritano accoglimento nei limiti di cui si dirà.

4.4. Lamentano, invero, i ricorrenti che il giudice d’appello decretando la validità della cessione volontaria stipulata dal G. con l’ATI C. – e disattendendo in tal modo il contrario avviso espresso dal giudice di prime cure sul rilievo che il consenso del cedente non fosse viziato da errore essenziale e che la determinazione del corrispettivo non fosse stata resa nulla a seguito della dichiarata incostituzionalità dei criteri legali di determinazione dell’indennità – sia incorso in un duplice error in iudicando, da un lato, perchè non avrebbe riconosciuto la rilevanza dell’errore in cui era caduto il G. all’atto di accettare il corrispettivo propostogli dall’ente espropriante, essendo evidente che “il prezzo unilateralmente determinato dalla controparte fu accettato dal Sig. G. nell’erronea convinzione che esso corrispondesse a quello determinabile secondo i parametri legali indennitari”; dall’altro, perchè avrebbe escluso ogni ricaduta della declaratoria di incostituzionalità della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 16 nella determinazione ex lege del corrispettivo dovuto all’atto della cessione, sebbene “nel caso di specie fosse stato accertato che gran parte del terreno espropriato aveva natura edificatoria e solo una piccolissima parte aveva natura agricola”.

4.5. Ora, è convinzione del collegio, che il primo rilievo non abbia ragion d’essere, vero che la Corte d’Appello ha escluso nella specie la rilevanza dell’errore, che avrebbe viziato il consenso prestato dal G. nell’aderire al negozio di cessione volontaria delle aree espropriande con motivazione del tutto congrua e coerente, essendosi infatti notato, a riprova della genuinità della transazione anche sotto il profilo della volizione del cedente, che il G. era “stato posto in condizioni di valutare la convenienza dell’offerta in un congruo spatium deliberandi entro il quale egli avenva avuto la possibilità di consultare esperti del settore e di rappresentarsi in modo sufficientemente adeguato la reale situazione di fatto sottostante l’atto che si accingeva a stipulare”.

Astenendosi dall’indicare ove il ragionamento decisorio sviluppato dal giudice d’appello per dar conto del rigetto della censura si riveli afflitto dalla denunciata anomalia motivazionale e competendo, per contro, solo al giudice di merito il potere di valutare le circostanze fattuali della vicenda, il motivo si risolve in buona sostanza nella postulazione di un rinnovato giudizio di fatto, onde, se perciò esso si sottrae necessariamente al sindacato che questa Corte può esperire a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in allora vigente, nondimeno esso si mostra in grado di suffragare, sotto l’altra angolazione attivata dalla doglianza, il preteso errore di diritto che il decidente d’appello avrebbe consumato nel pronunciarsi sull’annullabilità della convenzione piuttosto che sulla nullità parziale di essa invece dichiarata dal primo giudice, la domanda introduttiva proposta dal G. attingendo invero, oltre che al tema della nullità, anche a quello dell’annullabilità del negozio per vizio della volontà.

4.6.1. Il secondo rilievo merita preventivamente qualche puntualizzazione.

Giova, invero, rammentare in via di fatto che il G. e l’ATI C. erano pervenuti alla stipulazione del negozio di cessione volontaria delle aree espropriande – che è un contratto ad oggetto pubblico che si inserisce nell’ambito del procedimento di espropriazione ed assolve la funzione di consentire l’acquisizione del bene da parte dell’espropriante mediante uno strumento di natura privatistica alternativo all’ablazione – in vigenza della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, comma 1,. In questa cornice era affermazione corrente (Cass., Sez. 1, 05/07/2000, n. 8969) che, ferma per il resto la natura privatistica del negozio, solo l’aspetto afferente alla regolazione del prezzo fosse soggetta alla determinazione della legge, commisurando infatti l’art. 12 l’entità del corrispettivo, da maggiorarsi di una percentuale non superiore al 50%, ai criteri di determinazione dell’indennità previsti dagli art. 16 e 17 L. cit. Peraltro, poichè per effetto di Corte Cost. sent. n. 5 del 1980 i detti criteri erano stati dichiarati illegittimi e che per effetto di Corte Cost. sent. n. 223 del 1983, analogamente, i medesimi criteri, reintrodotti in via provvisoria dalla L. 30 luglio 1980, n. 385, erano stati nuovamente dichiarati illegittimi, al momento in cui è intervenuta la stipulazione del negozio di cessione ovvero al 5.8.1987, il criterio indennitario che avrebbe dovuto trovare applicazione ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dall’ente espropriante in relazione ai negozi conclusi ai sensi dell’art. 12 L. cit., ove beninteso la transazione avesse avuto ad oggetto aree edificabili, era quello del valore venale del bene fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 diversamente rendendosi operante per le aree non aventi questa connotazione, in quanto non interessate dalle citate dichiarazioni di incostituzionalità, il criterio stabilito dalla L. n. 865 del 1971, art. 15 secondo cui l’indennità si determina “sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola… “.

4.6.2. A tale ultimo criterio ha mostrato di attenersi nel nostro caso la Corte d’Appello messinese, allorchè, richiesta di rivalutare ex novo la validità del negozio di cessione in punto di determinazione del corrispettivo, messa in discussione a seguito delle ripetute declaratorie di incostituzionalità intervenute in materia, ha rigettato l’argomento affermando, in dissenso dal contrario avviso sposato dal giudice di primo grado, che “non può nemmeno sostenersi che la dichiarazione di incostituzionalità dei criteri dettati dagli artt. 15 e 16 abbia inciso sulla quantificazione delle indennità offerta dall’ente ed accettata del privato dal momento che essa è stata determinata sulla base del valore agricolo medio del terreno”.

In tal modo il decidente ha escluso, sul presupposto che la rilevata declaratoria di illegittimità costituzionale non fosse invocabile nella specie riguardando essa solo i suoli edificabili, che potesse prodursi l’effetto più rilevante che si lega alla pattuizione di un corrispettivo di cessione che faccia riferimento a parametri legali dichiarati incostituzionali o non più vigenti, in guisa del quale, come più volte statuito, quando le parti abbiano fatto espresso riferimento – come appunto qui (cfr. il richiamo in sentenza a pag 10 al criterio “legale” dei VAM) – a specifici parametri legali dichiarati costituzionalmente illegittimi – diversamente riespandendosi l’aria dell’autonomia privata ex art. 1322 c.c.. (Cass., Sez. 1. 19/05/2014, n. 10952) -, “la pattuizione invalida sul prezzo viene automaticamente sostituita con il precetto retraibile dal criterio legale” (Cass., Sez. 1, 23/11/2004, n. 22105), in applicazione del meccanismo di adeguamento del contratto alle disposizioni di legge aventi forza imperativa previsto dall’art. 1419 c.c., comma 2 e dall’art. 1339 c.c. (Cass., Sez. 1, 22/05/2007, n. 11843).

4.6.3. Non può tuttavia tacersi che, così ragionando, il giudice d’appello si è però posto fuori dal quadro di riferimento in essere al momento della decisione, atteso che, per effetto della coeva decisione con la quale la Corte Costituzionale (sentenza 7-10 giugno 2011, n. 181) ha dichiarato l’illegittimità del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, comma 4, ed ha espunto dall’ordinamento il criterio dei VAM a cui esso rimandava, richiamando le disposizioni del titolo 2^ della L. n. 865 del 1971, anche per le espropriazioni che abbiano ad oggetto le aree agricole e, più in generale, per quelle inedificabili la determinazione delle indennità d’esproprio deve ubbidire al principio del serio ristoro e mantenere un ragionevole rapporto con il loro valore. E tanto, rendendo manifesto l’error in iudicando in cui è caduto il giudice del gravame basterebbe a renderne censurabile la decisione, non potendo invero dubitarsi che la ricordata declaratoria di incostituzionalità, operando in veste di ius superveniens applicabile a tutti i rapporti che non siano definitivamente esauriti, non essendosi formato il giudicato rispetto ad essi o non essendosi prodotto un altro evento cui l’ordinamento colleghi l’effetto del loro consolidamento, spieghi efficacia anche in riferimento ai giudizi, che, come quello in esame, siano tuttora pendenti (Cass., Sez. U, 23/07/2013, n. 17868).

4.6.4. Non per questo, tuttavia, l’odierna vicenda processuale potrebbe dirsi compiutamente esaurita.

Occorre invero rimarcare, coerentemente con il contenuto della censura, che i ricorrenti principali si dolgono dell’esiguità del corrispettivo loro versato in sede di cessione, deducendo la nullità della relativa clausola, sul presupposto che le aree oggetto di acquisizione bonaria abbiano natura edificatoria e non agricola. Contestano, in buona sostanza, denunciando al riguardo il vizio motivazionale che inficia in parte qua l’impugnato provvedimento, quello che questa Corte, occupandosi dell’efficacia del giudicato in rapporto alla qualificazione del terreno, ha ancora di recente definito “quale antecedente logico giuridico” (Cass., Sez. 1 7/10/2016, n. 20234) di ogni statuizione in punto di indennità, costituendo infatti l’accertamento in ordine alla natura del bene ablato condizione preliminare per dare applicazione al criterio di stima fondato sul valore di mercato.

In ciò l’accertamento in fatto operato dal giudice territoriale, altrimenti incensurabile in questa sede, si rivela effettivamente afflitto da un vizio di motivazione, apprezzabile sotto il profilo dell’insufficiente ed inadeguata valutazione della quale è stato fatto oggetto il materiale probatorio versato in atti e, segnatamente, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal sindaco di Milazzo il 29.6.1987, accompagnato dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., e le risultanze della c.t.u. predisposta dal perito nominato nel corso del giudizio di primo grado ing. B.. Ed invero, una volta ricordato che il vizio di insufficiente motivazione ricorre allorchè dal compendio giustificativo che accompagna la decisione sia evincibile un’obiettiva carenza nell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata, le citate risultanze istruttorie palesano circostanze fattuali che il giudice d’appello non ha inteso sottoporre a puntuale ed appropriata disamina, limitandosi semplicemente a dare atto che “l’attestazione contenuta nel certificato di destinazione urbanistica è stata poi verificata dal c.t.u. ing B. che ha accertato che il terreno era agricolo e che ricadeva in zona esterna al centro edificato”. Diversamente invece da quanto in tal modo divisato, va ricordato al giudice del rinvio – costituendo essi elementi di giudizio all’evidenza non inconferenti ai fini di assicurare saldezza logica al ragionamento decisorio – che, come si danno cura di documentare i ricorrenti provvedendo alla loro riproduzione pure ai fini dell’autosufficienza del ricorso, dal certificato di destinazione urbanistica si apprende che la porzione prevalente delle aree espropriate ricade in zona CM della quale le norme tecniche di attuazione autorizzano una limita trasformazione edilizia, mentre dalla c.t.u. emerge l’opinione del perito – che pure censura l’adozione nella specie del criterio dei VAM, atteso che esso “avrebbe potuto attagliarsi solo ad un terreno di univoca destinazione agricola e non come era in realtà ad un’area per gran parte inclusa in zona edificatoria Cm nel PRG adottato” – che “la vocazione edificatoria della zona resta confermata anche nella successiva variante di PRG oggi vigente: in tale variante si legge anche a posteriori che la estensione dell’esproprio prendeva le mosse della necessità di ampliare la zona originariamente destinata a vincolo ferroviario a scapito di un’area (classificata Cm) con destinazione mista abitativa e, per il 50% commerciale e/o artigianale”.

Dunque, il contrario convincimento espresso dalla Corte d’Appello che ha ritenuto di disattendere la tesi della nullità parziale del negozio sposata dal primo giudice sul rilievo della natura edificatoria dei terreni ceduti (significativamente si legge nello stralcio della motivazione della sentenza di primo grado riprodotta alle pagg 31-34 del ricorso, circa gli effetti delle citate sentenze della Corte Costituzionale, che “il CTU ha confermato l’inapplicabilità di quei criteri alle ipotesi di espropriazione di aree con destinazione o vocazione edificatoria ed, in particolare, alla fattispecie in esame, ritenendo che il terreno di proprietà attrice era in gran parte incluso in zona edificatoria CM nel PRG all’epoca vigente”) – è frutto di un giudizio motivazionale palesemente incongruo, muovendo infatti da un’errata valutazione delle risultanze di causa, che – senza per questo ricadere nel campo dell’errore revocatorio avendo il punto costituito oggetto di pronuncia – rende fondata la doglianza in esame e giustifica dunque la richiesta cassazione dell’impugnate decisione.

5. La causa va perciò rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio di merito a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Infrastrutture, entrambi nei limiti di cui in motivazione; respinge il ricorso incidentale proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; cassa nei limiti anzidetti l’impugnata decisione e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Messina che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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