Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14438 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14438 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 10112-2007 proposto da:
MARTORANA

ARCANGELA

MRTRNG52H64I028N,

LASTELLA

GIUSEPPE LSTGPP52C24C514M,

elettivamente domiciliati

in ROMA,

32,

VIA TRONTO

presso

lo

studio

dell’avvocato MUNDULA GIULIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIACOBINA ROBERTO;
– ricorrenti contro

LOTESTO DOMENICO LTSDNC60S291219S, MANASSERO SERGIO
MNSSRG68M18F351X, FARINA PATRIZIA FRNPRZ64M43G580S,
MANASSERO GIANFRANCO MNSGFR62S19F351R, elettivamente

Data pubblicazione: 07/06/2013

domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PERNICE MAURO;
– controricorrenti nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 547/2006 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 29/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato ROMANELLI Guido, difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CAVAGLIA’ MICHELE, CAVAGLIA’ GIUSEPPE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21.10.1997 Cavaglià Giuseppe adiva il Tribunale di Torino,
sezione di Moncalieri, esponendo di essere comproprietario con il fratello Cavaglià
Michele, di un immobile in Carmagnola, via Fumeri; che nell’appezzamento di
terreno destinato a cortile, a seguito di transazione, l’esponente aveva consentito che

fognaria a favore di Gianfranco Manassero e Sergio Manassero, Giuseppe Lastella,
Arcangela Martorana, Domenico Lotesto e Patrizia Farina; che tuttavia i predetti
avevano preteso esercitare arbitrariamente il passaggio sul terreno dell’esponente
senza averne titolo per cui chiedeva dichiarasi l’inesistenza di qualsiasi servitù di
passaggio, oltre i danni.
Lastella e Martorana chiedevano dichiarasi l’usucapione ed in subordine la
costituzione di servitù coattiva, i Manassero, Lotesto e Farina chiedevano la
costituzione di servitù coattiva su fondo Lastella-Martorana oppure, in subordine sui
fondi Cavaglià, domanda quest’ultima, poi rinunciata, oltre i danni.
Integrato il contradittorio nei confronti di Cavaglià Michele ed istruita la causa, con
sentenza 130/2003 il Tribunale dichiarava costituita coattivamente sul fondo
Cavaglià NCT partita 19020, f.140, mappale 233 servitù di passaggio pedonale e
carraio in favore del fondo mappale 88 sub 3 Lastella Martorana, sul medesimo sito
in cui esiste servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del mappale 305 come
descritto negli atti indicati, determinando l’indennità in euro 2055,50, respingendo la
domanda di usucapione e dichiarando costituita sul fondo Lastella Martorana f. 140
mappale 88 sub 2 servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo Lotesto
e Farina f.140 mappale 88 sub 5 e del fondo Manassero f. 140 mappale 88 sub 4
come determinato da supplemento ctu, ordinando a Lastella e Martorana di
eliminare ogni ostacolo e respingendo la domanda di danni dei Lotesto Farina nei

venissero ritenute le tubazioni installate per allacciamenti di acqua potabile e

confronti di Lastella e Martorana, regolando le spese e dichiarando cessata la
materia del contendere tra i Cavaglià e Lotesto-Farina Manassero, sentenza
confermata dalla Corte di appello di Torino con decisione 547 del 29.3.2006, tranne
che in punto spese, a seguito di appello di Lastella e Martorana.
La Corte territoriale richiamava la ctu sulla interclusione assoluta, indicava il

dell’art. 1051 e dell’art. 1054 cc concludendo che Lotesto-Farina e Manassero non
avevano titolo per ottenere il passaggio sul fondo Cavaglià.
Ricorrono Lastella e Martorana con due motivi, resistono Lotesto, Farina ed i
Manassero.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce motivazione carente ed insufficiente evidenziando che
la ctu contiene una grande incongruenza e criticando le decisioni di primo e secondo
grado, con indicazione del fatto controverso nella presunta interclusione assoluta dei
fondi Lotesto-Farina—Manassero, per omesso esame di parte dell’elaborato, omessa
motivazione e considerazione di altri atti
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1051 e 1054 cc
formulando il quesito se la esenzione di cui all’art. 1051 u.c. si applica anche alle
ipotesi di costituzione di servitù coattiva ed in caso di risposta affermativa, se tale
esenzione è subordinata alla individuazione di passaggio alternativo sempre di
proprietà del contraente o può essere individuato a carico di terzi.
Le censure non meritano accoglimento.
Come dedotto, la Corte territoriale ha richiamato la ctu sulla interclusione assoluta,
ha indicato il tracciato come di minor impatto, ha dedotto la sostanziale differenza

tracciato come di minor impatto, deduceva la sostanziale differenza tra le ipotesi

tra le ipotesi dell’art. 1051 e dell’art. 1054 cc, concludendo che Lotesto-Farina e
Manassero non avevano titolo per ottenere il passaggio sul fondo Cavaglià.
Ciò premesso, sul primo motivo, alla cassazione della sentenza si può
giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non
quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative

Nella specie si criticano congiuntamente le decisioni di primo e secondo
grado con tardivi rilievi alla ctu e la censura è infondata perché la sentenza non ha
affermato che il mappale 233 era il fondo servente del mappale 88 sub 3 dei
ricorrenti ma ha costituito su tale mappale la servitù richiesta dai ricorrenti stessi che
lamentavano l’interclusione e non è ipotizzabile nelle servitù una proprietà
transitoria; ha poi accertato l’interclusione del mappale 88 sub 4 e 5 e costituito la
servitù sul mappale 88 sub 2 rimasto in proprietà dei venditori dopo la vendita degli
altri subalterni.
Sul secondo motivo, non si ignora l’evoluzione della giurisprudenza sul
punto per cui si è passati dall’affermazione che l’esenzione della servitù coattiva di
passaggio sancita riguardo ai cortili si riferiva a tutte le ipotesi previste dall’art. 1051
cc e non soltanto all’ipotesi di ampliamento (Cass. 19.9.1968 n. 2964, Cass.
20.9.1969 n. 3118) a quella che il principio di cui all’ultimo comma dell’art. 1051 cc
si applica quando già esiste un accesso al fondo e si voglia rendere tale accesso
praticabile anche con veicoli, ma non anche quando si è in presenza di fondi
totalmente interclusi (Cass. 9.11.1994 n. 9303).
Il più recente orientamento, infine, è nel senso che in materia di servitù di
passaggio coattivo la disposizione dell’art. 1051 IV c. cc- che esenta
dall’assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è
applicabile anche nell’ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al

e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

richiamo contenuto nel successivo art. 1052 cc- non prevede una esenzione assoluta
delle aree indicate bensì solo un criterio di scelta , ove possibile, nei casi in cui le
esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi
alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate
aree (Cass. 15.5.2008 n. 12340).

1051 IV c. cc non trova applicazione nel caso, contemplato dall’art. 1054 cc, di
costituzione di servitù di passaggio in dipendenza di interclusione per effetto di
alienazione a titolo oneroso (Cass. 23.9.2011 n. 19482, in relazione a Cass.
14.5.1997 n. 4207).
Nella specie, non si censura la ratio decidendi della mancanza di titolo per
richiedere il passaggio sul fondo Caviglià, domanda subordinata, peraltro rinunciata.
Al riguardo i controricorrenti eccepiscono (pagina ventitre) che il primo
giudice aveva affermato che nessuno dei convenuti aveva un titolo per passare
attraverso il mappale 233 dei Caviglià, statuizione ormai passata in giudicato, e che
gli acquirenti interclusi dovevano richiedere la costituzione della servitù coattiva nei
confronti del proprio dante causa e non potevano pretendere il passaggio coattivo da
altri vicini ex art. 1051 cc (Cass. 4207/1997, 6505/1988, 4506/1985), ratio decidendi
non impugnata (pagina trentadue).
In definitiva, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 3700
di cui 3500 per compensi, oltre accessori.
Roma, 21 marzo 2013.

In materia di servitù di passaggio coattivo l’esenzione prevista dall’art.

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