Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14437 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7454-2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIERANTONIO SABINI;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratore di VERBANIA

SECURITISATION SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIBERIANA 17 presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO FERRAGUTO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

ALUSER SRL, + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso il decreto N. 43/2007 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il

26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli unici fatti di causa esposti nel ricorso per cassazione sono i seguenti:

-) che pende dinanzi al Tribunale di Milano una procedura esecutiva a carico di tale L.D.;

-) che nel corso di tale procedura il debitore esecutato ha depositato una istanza intesa a far dichiarare la nullità di vari atti dell’esecuzione, nonchè la violazione delle regole tabellari di assegnazione dei procedimenti ai magistrati dell’Ufficio;

-) che con provvedimento del 26.9.2018 pronunciato dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano è stata respinta la suddetta istanza.

Tale provvedimento è stato impugnato per cassazione da R.A..

2. Ha resistito con controricorso la società Italfondiario s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’atto notificato e depositato da R.A. è inammissibile per totale carenza dei requisiti minimi essenziali affinchè possa essere qualificato come “ricorso per cassazione”.

Esso non indica chi sia il creditore procedente, quale lo sviluppo del giudizio, quale veste ed interesse abbia R.A. rispetto ad esso; quale interesse abbia ad impugnare un provvedimento che abbia rilevato il perdurante stato di sospensione del processo, e soprattutto perchè mai ritenga che sia ricorribile per cassazione un provvedimento puramente ordinatorio del giudice dell’esecuzione.

L’atto notificato e depositato da R.A., in definitiva: è proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione;

-) è privo dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c.;

-) non espone quale sia l’interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. a proporre l’impugnazione.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3. L’odierna ricorrente ha notificato e depositato un atto qualificato “ricorso per cassazione”, ma privo dei requisiti minimi essenziali di esso.

Una iniziativa giudiziaria di tal genere non esce dall’alternativa:

-) o è stata proposta con la consapevolezza della irricevibilità di quell’atto, ed allora sussiste una condotta dolosa;

-) oppure è stata proposta senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’inammissiiblità della propria iniziativa, ed allora ussiste una condotta colposa (ex multis, Sez. U -, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 – 01; Sez. U, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, Rv. 648130 – 02: Sez. 3 -, Sentenza n. 28658 del 30/11/2017, Rv. 646713 – 01).

Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il “ricorso” oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, la ricorrente deve essere condannata d’ufficio al pagamento in favore della parte resistente, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. in misura di Euro 2.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna R.A. alla rifusione in favore di Italfondiario s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna R.A. al pagamento in favore di Italfondiario s.p.a. della somma di Euro 2.000;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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