Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14437 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26340/2013 proposto da:

V.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIULIANI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO BORELLI,

LOREDANA GAZZETTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.S.;

– intimata –

e contro

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA, in persona del Dott.

C.L., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI MARIANI giusta procura in atti;

– resistente con procura –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato MARCO GIULIANI anche per delega;

udito l’Avvocato FABRIZIO GIORGIO SCALETTA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Modena ha accertato l’esistenza dei presupposti per l’azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. contro il trasferimento immobiliare realizzato da V.M. in favore della moglie N.S., attraverso le clausole del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale.

2. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis, per mancanza di una ragionevole probabilita’ di essere accolto, aderendo pertanto alle motivazioni della sentenza di primo grado.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il V. affidandolo a sei motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere:

– che in caso di declaratoria di inammissibilita’ dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (Sez. 6-3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297; conff. Sez. 6-3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912);

– che il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., decorre dalla comunicazione di tale ordinanza, sicche’ la data di quest’ultima non e’ solo presupposto dell’impugnazione in se’ considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestivita’ e cioe’ la data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado (Sez. 6-3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570).

2. Cio’ premesso, si rileva che, nel caso di specie, manca del tutto l’indicazione della data di avvenuta comunicazione di deposito dell’ordinanza, essendosi limitata parte ricorrente ad indicare la data di notificazione; ebbene, anche a considerare la data della notificazione, il ricorso non sarebbe comunque tempestivo, nemmeno tenendo conto dell’invocata sospensione dei termini ai sensi del D.L. n. 74 del 2012, convertito in L. n. 122 del 2012.

3. Afferma il ricorrente (pagina 2) che la legislazione speciale emanata in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 ha sospeso la decorrenza dei termini processuali fino al 30 giugno 2013; ebbene, pur a prescindere da una valutazione di applicabilita’ di tale normativa speciale al caso in questione, occorre rilevare che da tale data sarebbe decorso il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione, termine scadente il successivo 14 ottobre, mentre il ricorso e’ datato 12 novembre 2013 (e notificato in data 13-14 novembre).

4. Si deve, inoltre, rilevare che il ricorso viene svolto inammissibilmente contro l’ordinanza della Corte d’appello e non contro la sentenza di primo grado, pur venendo in contestazione la infondatezza nel merito del gravame (Sez. 6-1, Ordinanza n. 20470 del 12/10/2015, Rv. 637505), mentre l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., e’ ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purche’ compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368).

5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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