Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14437 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7693/2012 proposto da:

C.F., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via della Balduina n.7, presso l’avvocato Trovato Concetta M.

Rosa, rappresentato e difeso dall’avvocato Distefano Laura, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il

17/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che chiede che la Corte di

Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze previste dalla

legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

Con decreto depositato il 17/2/2012, il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione proposta da C.F. nei confronti del Fallimento della (OMISSIS) srl, per ottenere l’ammissione del credito oggetto di domanda tardiva, derivante dal rapporto di lavoro intercorso dal 1994 al 26/4/1999.

Secondo il Tribunale, il credito dell’istante, derivante da rapporto di lavoro con la società in bonis, da questa contestato avanti al Giudice del lavoro, doveva ritenersi prescritto ex art. 2945 c.c., comma 3°, atteso che, iniziato il termine di prescrizione con la notifica del ricorso di detto giudizio il 17/1/2000, lo stesso non era stato riassunto nel termine di cui all’art. 305 c.p.c., dopo l’interruzione per l’intervenuto fallimento, dichiarata il 12/11/2009, nè poteva ritenersi il riconoscimento del datore di lavoro (non era stato prodotto il verbale dell’udienza del 6/5/2002, dal verbale dell’udienza del 26/6/2002 risultava che la società aveva contestato il “riconoscimento” e l’ordinanza del 23/7/2002 non costituiva titolo definitivo nè in ogni caso idoneo, vista l’estinzione della causa) e quindi non costituivano validi atti interruttivi la notifica dell’ordinanza relativa alle somme non contestate, nè i successivi atti di precetto e di pignoramento, nè l’atto di riassunzione del 12/4/2003, nè la notifica al procuratore processuale della parte dell’istanza di anticipazione d’udienza, di talchè doveva ritenersi decorso il termine prescrizionale vista l’introduzione della causa di lavoro il 17/1/2000 ed il deposito della domanda di ammissione al passivo del 26/10/2010.

Ricorre il C., sulla base di due motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Il P.G. ha depositato le conclusioni.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Considerato che:

Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 24; sostiene che, intervenuto il fallimento ed interrottosi pertanto automaticamente L. Fall., ex art. 43 novellato il giudizio pendente avanti al Giudice del lavoro, le pretese di carattere economico derivanti dal rapporto di lavoro dovevano ex lege essere fatte valere nel procedimento fallimentare, con l’istanza di insinuazione al passivo, L. Fall., ex artt. 24 e 52, e nei termini della legge fallimentare, e che quindi la domanda di insinuazione tardiva non poteva essere rigettata per prescrizione. Reitera in ogni caso la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione (ricorso al Giudice del lavoro, notifica di detto ricorso il 17/1/2000, riconoscimento da parte del datore di lavoro a verbale dell’udienza del 6/5/2002, notifica dell’istanza di riassunzione del 12/4/2003, notifica dell’ordinanza di pagamento delle somme non contestate dell’8/7/2002 e successivi atti di precetto e pignoramento sino al 27/12/2008, istanza di anticipazione d’udienza del 14/7/2009, deposito della domanda di insinuazione tardiva del 26/10/2010.

Col secondo motivo, il C. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 423 c.p.c., comma 1, sostenendo la natura definitiva dell’ordinanza che conserva i suoi effetti anche nel caso di estinzione del giudizio, in deroga al disposto ex art. 310 c.p.c., comma 2.

Il primo motivo è infondato.

E’ senz’altro consolidato il principio affermato, tra le altre, nella pronuncia del 2/2/2010, n. 2411, secondo cui ” le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al tribunale fallimentare il cui accertamento, unico titolo idoneo per l’ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell’impugnativa del licenziamento”.

E, come ribadito, tra le altre, nella pronuncia di questa Corte 19248/2007, richiamando la precedente pronuncia 8018/2000, “Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta un pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà (e prima ancora) questioni attinenti al rito. Pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponbilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda litis ingressus impediens concettualmente distinta da un’eccezione di incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall’art. 38 c.p.c., comma 2 (nella sua formulazione in vigore dopo il 30.4.1995) può essere dedotta o rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.

Di tale principio il ricorrente vorrebbe avvalersi per sostenere che il giudizio di lavoro, interrotto a seguito del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. non andava riassunto nel termine ex art. 305 c.p.c., ma semplicemente fatta valere la pretesa creditoria nel fallimento, nei termini dell’istanza di insinuazione.

Il principio, pur corretto, del quale il ricorrente chiede l’applicazione, è peraltro non sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso.

Ed infatti, la vicenda processuale del C. vede l’intersecarsi del detto principio con quello proprio attinente all’effetto sospensivo del giudizio lavoristico, ex art. 2945 c.c., comma 3, per conservare il quale, la parte avrebbe dovuto riassumere detto giudizio, al fine di evitarne l’estinzione, da cui è conseguito il permanere del solo effetto interruttivo della notifica del ricorso ex art. 409 c.p.c., e la decorrenza da tale data (17/1/2000) di un nuovo periodo di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 (il C. ha rivendicato differenze retributive e per tfr), ormai decorso alla data dell’atto della domanda di ammissione al passivo del 26/10/2010.

V’è solo da aggiungere che l’estinzione del giudizio per la mancata riassunzione, dichiarata nel caso su eccezione della Curatela(come rilevato a pag. 6 della sentenza), avrebbe potuto essere rilevata anche d’ufficio, ex art. 307 c.p.c., u.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, a partire dal 4 luglio 2009, e che qui si applica ratione temporis, vista la data di deposito della domanda di ammissione tardiva, ed è stata quindi correttamente accertata in via incidentale, ai fini della decisione sull’eccezione di prescrizione, dalla Corte di merito.

E, d’altra parte, anche nel regime precedente era stato affermato nella sentenza del 18/1/2006, n. 825 il principio secondo cui l’eccezione di prescrizione sollevata da una parte e basata sull’estinzione del precedente giudizio e sulla conseguente applicabilità, in tal caso, dell’effetto solo istantaneo dell’interruzione previsto dall’art. 2943 c.c., comma 3, contiene anche un’esplicita richiesta di accertamento incidentale dell’avvenuta estinzione di quel giudizio.

Quanto, infine, alla reiterazione da parte del ricorrente dell’efficacia interruttiva degli atti menzionati, anche a tacere dal rilievo che la parte non ha neppure indicato quali norme sarebbero state violate o falsamente applicate dalla Corte del merito o in quale altro vizio questa sarebbe incorsa, va rilevato che, a fronte degli specifici rilievi addotti dalla Corte d’appello, la parte non ha in alcun modo preso posizione, di talchè il motivo sul punto è da ritenersi inammissibile. Infondato è infine il secondo motivo, atteso che l’ordinanza in oggetto, che, come affermato nelle pronunce delle Sez. U. del 26/6/1997, n. 9479 e del 3/4/1988, n. 3466, è un provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà (e quindi non assimilabile alla sentenza di condanna generica), non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, è rimasto travolto dall’estinzione del giudizio di lavoro, ex art. 310 c.p.c..

Conclusivamente, va respinto il ricorso; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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