Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14437 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14437 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 10211-2007 proposto da:
GAUDINI RODOLFO C.F.GDNRLF64A17H501S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo
studio dell’avvocato PATERNO’ RADDUSA PIETRO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2013
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SANTONICOLA

VINCENZO

TITOLARE

DEXLLA

DITTA

INDIVIDUALE SMIT DI SANTO NICOLA VINCENZO
C.F.SNTVCN48L23H501Y E P.I.09561570582, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso
lo studio dell’avvocato SANITA’ RAINALDO, che 1o

Data pubblicazione: 07/06/2013

T

rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 264/2006 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI di OSTIA, depositata il 22/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/7/2004 il Giudice di Pace di Ostia
condannava Rodolfo Gaudini e pagare a Santonicola
Vincenzo la somma di euro 1.180,00 per lavori eseguiti
in esecuzione di un contratto del 14/7/2003 per la

realizzazione dell’impianto, nell’immobile di via
Lisippo 101; la prestazione dedotta in contratto non
era stata completata per il maggiore importo convenuto
in euro 3.000,00 in quanto il Gaudini aveva rinunciato
all’installazione della caldaia.
Il primo grado di giudizio si era svolto nella
dichiarata contumacia del Gaudini; il G.d.P. riteneva
provata la pretesa creditoria sulla base di una
testimonianza e della mancata risposta del convenuto
contumace all’interrogatorio formale.
Il convenuto proponeva appello deducendo che né l’atto
di

citazione

dell’interrogatorio

l’ordinanza


formale

gli

ammissiva

erano mai

stati

notificati presso la residenza di Roma via Mirone che
asseriva risultare dalla certificazione comunale.
Il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con
sentenza del 22/8/2006 rigettava l’appello del Gaudini.

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fornitura e posa in opera di una caldaia, previa

Il Tribunale rilevava che la notifica della citazione,
perfezionatasi per compiuta giacenza in via Lisippo 101
era stata ivi correttamente eseguita perché il Gaudini
in data 27/11/2003 aveva ricevuto proprio all’indirizzo
di via Lisippo 101 la fattura relativa ai lavori e

fattura, il Gaudini aveva indicato il proprio indirizzo
appunto in via Lisippo; sulla base di tali elementi
riteneva superate le contrarie risultanze anagrafiche.
Nel merito affermava che il Giudice di Pace non aveva
pronunciato secondo equità e che la sentenza era
correttamente motivata sulla base delle risultanze
istruttorie.
Rodolfo Gaudini propone ricorso affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso Santonicola Vincenzo.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione degli artt. 116, 214, 215, 216 e
292 c.p.c. e sostiene di avere tempestivamente
disconosciuto, nella prima udienza di trattazione
(tenutasi il 27/4/2006) la sottoscrizione della lettera
datata 1/12/2003 così come la mancata produzione delle
ricevute attestanti la spedizione e la ricezione della
raccomandata del 15/9/2003, avvalendosi delle facoltà

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perché, nel contestare con lettera dell’1/12/2003 la

riconosciute

dall’art.

292

c.p.c.

al

convenuto

contumace che si costituisce.
Pertanto non ricorrevano
dall’art. 215 c.p.c.

le

condizioni previste

(mancato disconoscimento nella

prima udienza o nella prima risposta successiva alla

Il ricorrente formula un quesito diretto a stabilire se
il Giudice possa fondare il proprio convincimento su un
documento del quale è disconosciuta la sottoscrizione
senza che la parte che l’ha prodotto proponga istanza
di verificazione.
1.1 n motivo è infondato e il quesito non è pertinente
rispetto alle circostanze di fatto accertate in
giudizio.
Il Santonicola, nel controricorso sostiene che il
documento era regolarmente depositato dal 29/4/2005,
data di sua costituzione in cancelleria e che alla
successiva udienza del 14/7/2005 non v’era stata
contestazione.
Gli atti processuali, verificati doverosamente da
questa Corte in relazione alla natura (processuale) del
vizio denunciato, evidenziano che il documento (lettera
1/12/2003)

era stato regolarmente depositato dal

29/4/2005

(come risulta dall’indice dei documenti

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produzione) per ritenere riconosciuta la scrittura.

prodotti recante il timbro di deposito in cancelleria
sottoscritto dal cancelliere); alla successiva udienza
(14/7/2005, fissata per la trattazione dell’inibitoria,
nella quale, egualmente il convenuto aveva l’onere di

disconoscimento del documento, mentre il documento è
stato disconosciuto, come affermato dallo stesso
ricorrente nel suo ricorso, solo in data 27/4/2006 e,
quindi, tardivamente.
L’ulteriore contestazione circa la mancata prova del
ricevimento

della

raccomandata

del

13/11/2003

addirittura pretestuosa perché proprio a quella lettera
il Gaudino ha risposto con la lettera 1/12/2003 così
dimostrandone la piena conoscenza.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c.
sostenendo che il giudice di pace avrebbe
illegittimamente deciso la causa secondo equità, mentre
tale giudizio gli era precluso in considerazione del
valore della causa, di importo (euro 1.180,00)
superiore a 1.100,00 euro e formula quesito diretto a
stabilire se il Giudice di Pace può decidere secondo
equità una causa il cui valore è di 1.180,00 euro.

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disconoscere il documento già prodotto) non v’era stato

2.1 n motivo è inammissibile per l’inammissibilità del
quesito in quanto fondato su un presupposto (che il
giudice di pace avrebbe pronunciato secondo equità)
espressamente smentito dal giudice di appello con
congrua motivazione che ha escluso

errores in iudicando

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione
degli artt. 139, 140, 151, 292, 342 e 345 c.p.c. e 43
c.c. sostenendo:

di avere indicato sia in contratto sia in una

successiva diffida via fax inviata il 28/7/2003 la
propria residenza pure risultante dalla certificazione
anagrafica e che quindi a tale residenza doveva essere
fatto riferimento per decidere sulla validità della
notifica della citazione e dell’ordinanza ammissiva
dell’interrogatorio formale;
– che l’indicazione della residenza in tali documenti
era idonea a fare conoscere alla parte il luogo della
dimora abituale del destinatario;
– che il giudice non avrebbe potuto fondare la propria
decisione su un documento

(la lettera 1/12/2003,

disconosciuta) prodotto per la prima volta solo con la
comparsa conclusionale in appello.
Il ricorrente formulando il quesito di diritto, chiede:

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del giudice di primo grado.

a)

se ai fini della verifica della validità delle

notifiche costituiscano idonee fonti di convincimento,
atte

a

confermare

le

risultanze

anagrafiche,

l’indicazione della residenza fatta dalla parte nel
contratto che ha dato origine alla controversia e

all’esecuzione dei lavori;
b)

se l’indicazione della residenza fatta in tali

documenti possa ritenersi idonea a porre la parte in
grado di conoscere il luogo della dimora abituale del
destinatario facendo uso della normale diligenza;
c)

se è ammissibile nel giudizio di appello la

produzione di nuovi documenti con la comparsa
conclusionale e se il giudice può fondare la propria
decisione su di un documento (dal motivo risulta che il
documento tardivamente prodotto sarebbe la lettera
1/12/2003)depositato

solo

con

la

comparsa

conclusionale.
3.1 Occorre premettere, in linea di fatto, che dagli
atti processuali risulta che il Santonicola il
13/11/2003 aveva inviato al Gaudino la già menzionata
raccomandata in via Lisippo 101 con la quale gli
comunicava il saldo dovuto.

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l’indicazione fatta dal ricorrente nella diffida

Con

la

comunicazione

dell’1/12/2003

(la

cui

sottoscrizione è stata tardivamente disconosciuta) il
Gaudino gli aveva risposto contestando la fattura e
indicando il proprio indirizzo nella stessa Via Lisippo
101.

indicazione di irreperibilità all’indirizzo di via
Lisippo, ma di mancato ritiro e la notificazione si è
perfezionata, ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza.
In diritto occorre richiamare il principio per il quale
ai fini della determinazione del luogo di residenza o
dimora della persona destinataria della notificazione,
rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto
in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche
mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e
potendo essere superate, in quanto tali, da una prova
contraria, desumibile da qualsiasi fonte di
convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice
di merito.
La Corte di merito ha valutato le risultanze
istruttorie e ha ritenuto, proprio su basi documentali
dalle quali risultava pacificamente, da un lato, che lo
stesso Gaudini aveva indicato il proprio indirizzo in
via Lisippo e, dall’altro, che effettivamente la

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Nella relata di notifica della citazione non v’è

comunicazione in via Lisippo era pervenuta alla
conoscenza del Gaudini, che il luogo di residenza del
convenuto fosse proprio in via Lisippo e che pertanto
le notifiche, eseguite presso tale indirizzo fossero
state correttamente eseguite.

risulta violata, ma la censura si risolve nella
contestazione della valenza probatoria della
documentazione posta a fondamento della decisione, non
sviluppata attraverso una censura per vizio di
motivazione.
In particolare, ai fini della determinazione del luogo
di residenza o dimora della persona destinataria della
notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa
dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le
risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il
luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto
tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi
fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del
giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. 13/6/2008
n. 15938).
Il giudice del merito, come detto, ha congruamente
motivato la propria decisione e il quesito sub a) pone
inammissibilmente in discussione la valutazione delle

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Pertanto nessuna delle norme richiamate nel motivo

emergenze istruttorie, per giunta sulla base di
circostanze del tutto irrilevanti in quanto fondate su
documenti temporalmente precedenti rispetto alla data
della notifica e a quella dello scambio di
corrispondenza sulla base della quale ha deciso la

Il quesito sub b) è inammissibile in quanto estraneo
alla

ratio decidendi

della sentenza impugnata secondo

la quale il luogo di dimora del convenuto al momento
delle notifiche non corrispondeva al luogo indicato nel
certificato di residenza (e di conseguenza neppure nei
luoghi indicati da precedenti documenti).
Il quesito sub c) è inammissibile perché fondato su un
presupposto (la tardiva produzione della lettera
1/12/2003) smentito dagli atti processuali, posto che
la lettera era già stata depositata nel fascicolo di
primo grado sin dal 29/4/2005 (come risulta dall’indice
dei documenti prodotti recante il timbro di deposito in
cancelleria sottoscritto dal cancelliere).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le
spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come
in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.

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Corte di merito.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Gaudini Rodolfo
a pagare a Santonicola Vincenzo le spese di questo
giudizio di cassazione che liquida in euro 1.700,00 di
cui euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 20/3/2013.

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