Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14436 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2112-2019 proposto da:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI

STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA NINFA BADALAMENTI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO SALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1182/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata l’01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 M.G. convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la società Enel Servizio Elettrico s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “l’Enel”), chiedendo che fosse accertata la insussistenza del credito del quale la suddetta società aveva chiesto il pagamento, per l’importo complessivo di Euro 5.856,68.

A fondamento della domanda l’attore dedusse di avere concluso con la società convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica; che la società convenuta, dopo avere sostituito il vecchio contatore con un nuovo contatore elettronico, aveva preteso il pagamento della suddetta somma a titolo di conguaglio per i consumi relativi agli anni dal 2005 al 2007; che tuttavia i consumi conteggiati dalla società convenuta erano anomali ed eccedenti quelli effettivi.

2. Con sentenza 6 luglio 2012 n. 3097 il Tribunale di Palermo dichiarò l’erroneità della fattura emessa dall’Enel, l’illegittimità della pretesa creditoria e la non spettanza dei corrispettivi ivi indicati.

La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

3. Con sentenza 1 giugno 2018 n. 1182 la Corte d’appello di Palermo rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello, per quanto in questa sede ancora rileva, che l’onere di provare che i costi fatturati corrispondessero ai consumi effettivi gravasse sull’Enel; e che nel caso di specie tale prova non era stata fornita.

4. Ricorre per cassazione avverso tale sentenza l’Enel con ricorso fondato su due motivi; resiste con controricorso M.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della Delib. dell’autorità garante dell’energia elettrica e del gas n. 200 del 1999.

Sostiene che, in base a tale Delib., per provvedere alla sostituzione di un contatore per obsolescenza tecnologica non occorra il consenso dell’utente; che nel caso di specie il contatore era stato sostituito per questa ragione; che di conseguenza aveva errato la Corte d’appello nel ritenere che il contatore fu sostituito perchè guasto, e che di conseguenza la sostituzione dovesse avvenire previo avviso all’utente.

1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello ha infatti così ragionato:

a) l’onere di provare che i consumi fatturati corrispondano a quelli effettivi grava sul somministrante;

b) nel caso di specie era emerso dall’istruttoria che il contatore venne sostituito a causa d’un guasto;

c) ergo, vi era la prova che il contatore non funzionasse regolarmente. Rispetto a tale ratio decidendi è, quindi, superfluo accertare se l’Enel avesse o non avesse un obbligo di previo avviso, all’utente per poter procedere alla sostituzione del contatore. Infatti, una volta accertato in facto da parte del giudice di merito che il contatore sostituito era guasto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto necessario il previo avviso all’utente, per procedere alla sostituzione.

Ovviamente lo stabilire, poi, se fu corretto l’accertamento del fatto che il contatore fosse guasto è questione di puro fatto, insindacabile in questa sede.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo.

Se pur formalmente unitario, l’illustrazione del motivo contiene varie censure frammiste, così riassumibili:

a) la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare il seguente fatto storico: che nei documenti prodotti dalle parti vi era un verbale di sostituzione del contatore, cui era annessa una “scheda ticket”, nella quale compariva la dicitura: “sostituito GDM con contatore elettronico” (così il ricorso, p. 12);

b) l’utente, nell’atto introduttivo del giudizio, non aveva messo in dubbio che il contatore fu sostituito per obsolescenza tecnica e non a causa d’un guasto; e che solo nella comparsa conclusionale iniziò a sostenere la tesi del guasto (ibidem, p. 12, secondo capoverso).

Tuttavia – prosegue la ricorrente – poichè tale mutatio libelli fu tardiva, la Corte d’appello da un lato avrebbe dovuto ritenere “non contestata” la causa della sostituzione del contatore (e cioè l’obsolescenza e non il guasto);

c) la Corte d’appello, conseguentemente, ha “errato nel valutare non provati da parte dell’Enel i dati della misura registrati dal contatore”, in quanto la prova dell’assenza di guasti al contatore avrebbe imposto di ritenere corrette le misurazioni rilevate dal contatore sostituito.

2.1. La prima delle suesposte censure è tanto inammissibile, quanto infondata.

E’ inammissibile, perchè il fatto che si assume trascurato (la dicitura presente nella scheda allegata al verbale di sostituzione del contatore) è privo di decisività: da quella dicitura, infatti, si poteva desumere solo la sostituzione del contatore vecchio con un contatore elettronico, ma non che quello sostituito non fosse guasto e fosse semplicemente da aggiornare.

Il motivo è comunque infondato, dal momento che il “fatto storico” che si assume trascurato è stato invece esaminato dalla Corte d’appello a p. 6, primo capoverso, della sentenza impugnata.

2.2. La seconda delle suesposte censure è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6. Con essa, infatti, in sostanza la società ricorrente ascrive al giudice di merito di avere malamente valutato il contenuto degli atti di parte: ma non trascrive, nè riassume, i suddetti atti, in violazione del precetto imposto a pena di inammissibilità dalla norma appena ricordata, così come costantemente interpretata da questa Corte.

2.3. La terza delle suesposte censure, infine, resta assorbita dal rigetto delle precedenti.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. alla rifusione in favore di M.G. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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