Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14436 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20675/2013 proposto da:

P.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ANGELOZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA STELLA FAZIO,

GIOVANNI MARCANGELI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 508/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.B. propone ricorso per tassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina che ha rigettato, salvo in punto spese, l’appello dello stesso contro la sentenza del tribunale di Patti che gli aveva ordinato il rilascio dell’immobile, da lui abitato, in favore di B.A..

2. I giudici di merito, respinte le eccezioni in rito, avevano ritenuto che il B. fosse proprietario dell’immobile in virtu’ di usucapione del diritto di proprieta’ da parte del genitore dante causa B.D..

3. Il ricorso per cassazione e’ affidato a quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce violazione dell’art. 24 Cost., con riferimento agli artt. 415 e 417 c.p.c., per la violazione del termine minimo a comparire del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso t decisivo per il giudizio, con particolare riferimento alla sentenza 184-04 del tribunale di Patti ed all’originario contratto di locazione dell’immobile.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullita’ del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per mancato rispetto dei termini minimi a comparire previsti dall’art. 415 c.p.c..

4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce il difetto di motivazione per omessa valutazione della prova documentale e della prova orale offerta nei giudizi di primo e di secondo grado.

5. Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce violazione degli artt. 112 e 116 c.p.p., per mancata valutazione della documentazione offerta dal ricorrente.

6. Il ricorso non puo’ essere accolto; tutti i motivi di ricorso sono estremamente generici e fanno riferimento alla parte espositiva del ricorso, la quale non contiene alcuno specifico motivo di censura ex art. 360 c.p.c., ma riporta lo svolgimento processuale con le statuizioni giudiziali e le considerazioni di parte. Il ricorso, dunque, e’ contrario ai principi di specificita’, chiarezza ed autosufficienza; non solo espone genericamente i motivi, con rinvio a parti del ricorso che mescolano insieme resoconti processuali, stralci di provvedimenti e considerazioni critiche di parte, ma pure si rivolge indistintamente e in modo confuso sia alla sentenza di primo grado che a quella di appello, in un continuo passaggio dalla ricostruzione in fatto a valutazioni incidentali sull’operato dei giudici, senza individuare in concreto ed in modo specifico i passaggi della sentenza gravata asseritamente censurabili ex art. 360 c.p.c..

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; si da’ atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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