Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14435 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1945-2019 proposto da:

AC SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo

studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

C.A., R.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8980/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 la società AC Soluzioni s.r.l. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma R.V., la società Groupama Assicurazioni s.p.a. e C.A., esponendo che:

-) l’11 luglio 2011 a Roma si verificò un sinistro stradale che coinvolse un motociclo condotto da R.V. ed assicurato dalla Groupama Assicurazioni, e un autoveicolo di proprietà cli C.A.;

-) C.A., in conseguenza del sinistro, aveva preso a noleggio dalla AC Soluzioni un autoveicolo sostitutivo di quello danneggiato, per l’importo di Euro 672;

-) il corrispettivo del noleggio fu assolto da C.A. cedendo alla AC Soluzioni un’aliquota del proprio credito risarcitorio nei confronti della Groupama assicurazioni;

-) quest’ultima società, tuttavia, si era rifiutata di eseguire il relativo pagamento.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti al pagamento del suddetto importo e, in subordine, la condanna di C.A. al pagamento del corrispettivo promesso.

2. Si costituirono soltanto C.A. e la Groupama assicurazioni.

La prima confermò di avere ceduto il proprio credito per l’importo di Euro 672 alla AC soluzioni, ammettendo di aver ricevuto dall’assicuratore del responsabile l’importo di Euro 3.950. La seconda contestò la validità della cessione.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza 7 giugno 2015 n. 16463 rigettò la domanda.

Il Giudice di pace ritenne che la cessione di credito compiuta da C.A. in favore dell’AC Soluzioni fosse nulla, sul presupposto che l’attività in tal senso svolta dalla società attrice costituisse esercizio abusivo di attività finanziaria, in quanto compiuta da un soggetto non iscritto nell’elenco di cui all’art. 107 del testo unico bancario.

Il Giudice di pace non si pronunciò sulla domanda attorea formulata in via subordinata.

La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

3. Con sentenza 7 maggio 2018 n. 8980 il Tribunale di Roma rigettò il gravame.

Ritenne il Tribunale che la AC Soluzioni svolgesse in modo non occasionale l’attività di noleggio di veicoli, accettando in pagamento la cessione del credito risarcitorio vantato dai clienti nei confronti dei terzi responsabili di sinistri stradali e dei loro assicuratori; che tale attività costituisse un’operazione di finanziamento, e dunque un’attività finanziaria; che l’esercizio di attività finanziaria richiedeva l’iscrizione nell’elenco degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 testo unico bancario, requisito non posseduto dalla società attrice.

Ritenne di conseguenza la nullità della cessione di credito.

3.1. Quanto alla domanda subordinata di condanna di C.A. al pagamento del corrispettivo del noleggio, il Tribunale reputò che la società AC Soluzioni non avesse affatto dimostrato la effettiva prestazione dell’attività di noleggio.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla AC soluzioni, con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso la sola Groupama Assicurazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1418 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 106 e 132. Deduce che l’accettazione il corrispettivo dell’attività di noleggio, in luogo di un pagamento in denaro, di una cessione di credito, non costituisce esercizio di attività finanziaria. Di conseguenza la cessione di credito nel caso di specie non poteva essere. ritenuta nulla.

1.1. Il motivo è fondato, alla luce di quanto già affermato da Sez. 3, Ordinanza n. 21765 del 28.8.2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 4300 del 14.2.2019.

Infatti la cessione di credito a titolo solutorio di una controprestazione effettivamente erogata non rientra nella nozione di “acquisto di crediti”, che ai sensi del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29, art. 3 (applicabile ratione temporis) è incluso tra le operazioni vietate ai soggetti non iscritti nell’albo degli intermediari finanziari.

2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

3. Col terzo motivo la società ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto “non provata” l’esecuzione dell’attività di noleggio in favore di C.A..

L’esecuzione della suddetta attività, infatti, era stata espressamente ammessa dalla suddetta C..

3.1. Il motivo è fondato.

A fronte della ammissione, da parte della convenuta, di avere effettivamente fruito del servizio di noleggio, non avrebbe potuto il Tribunale, in assenza di elementi che consentissero di reputare falsa la suddetta dichiarazione, ritenere non provata la conclusione del contratto di noleggio, quanto nei rapporti interni tra noleggiante e noleggiatore.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di differente magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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