Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14435 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18758/2013 proposto da:

C.A., (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, giusta procura speciale

notarile;

– ricorrente –

contro

DM BARONE SPA, in persona del Dott. P.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio

dell’avvocato CECILIA FURITANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI PICCIONE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1079/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato CLAUDIO RONCHIETTO per delega;

udito l’Avvocato LUIGI PICCIONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.A.o ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo di Euro 112.654,30 emesso su richiesta di DM Barone Spa per il mancato pagamento di forniture di merce; entrambi i giudici di merito hanno respinto l’opposizione sulla considerazione della mancata prova di adempimento, che il debitore aveva fondato sulla clausola di contrassegno presente sulle fatture.

2. La Corte d’appello, in particolare, ha ritenuto che le modalita’ di pagamento in contrassegno, inizialmente stabilite tra le parti, erano venute meno in seguito al fatto che l’appellante pagava con titoli rimasti insoluti.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il C., affidandolo a quattro motivi di ricorso; resiste con controricorso la DM Barone Spa.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria; C.A.o ha presentato una questione nuova.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullita’ derivante dalla mancata ammissione della consulenza tecnica contabile richiesta dall’attuale ricorrente e asseritamente idonea a dimostrare la fondatezza delle eccezioni di pagamento e della eccezione di prescrizione.

2. Il motivo e’ inammissibile per genericita’, atteso che il ricorrente non indica in modo specifico l’oggetto dell’indagine tecnica che avrebbe voluto affidare al consulente e i motivi per cui essa avrebbe dovuto essere decisiva, cosi come non spiega per quale motivo la verifica dell’avvenuto pagamento avrebbe reso necessarie competenze specifiche non possedute dal giudice e dalle parti. In ogni caso, poiche’ nello sviluppo del motivo si precisa che la mancata ammissione del mezzo istruttorio costituisce vizio della sentenza sotto il profilo dell’omesso e insufficiente esame della relativa istanza, ne consegue che la doglianza individua piu’ che una violazione di legge (peraltro nemmeno indicata con precisione), piuttosto un vizio di motivazione, ma tale censura non e’ stata dedotta. In ulteriore subordine, si osserva che la Corte d’appello ha comunque motivato adeguatamente sia sulla irrilevanza della richiesta consulenza di ufficio (in quanto meramente esplorativa e non avendo ad oggetto l’esame di questioni tecniche, ma essendo volta ad un’inammissibile relevatio dell’onere probandi; si veda la pagina 5 della sentenza), sia sulla tardiva produzione della consulenza di parte con la comparsa conclusionale, in palese violazione del principio del contraddittorio, senza che contro tali affermazioni sia stata mossa dal ricorrente una specifica ed argomentata contestazione.

3. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 360, nn. 3 e 5. Anche questo motivo di ricorso e’ inammissibile; non si capisce, innanzitutto, come vi possa essere stata da parte della Corte d’appello falsa applicazione dell’articolo 360, norma che individua i motivi di ricorso per Cassazione. Il motivo, comunque, si basa tutto su circostanze di fatto (l’avvenuto pagamento per contrassegno) che sono state espressamente escluse dalla Corte d’appello con valutazione di merito che non e’ affatto illogica e che comunque non puo’ integrare una violazione di legge, ma semmai un vizio della motivazione.

4. Peraltro, occorre rilevare che la sentenza d’appello e’ stata emessa nel 2013 e che dunque risulta applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, con la conseguenza che cio’ che unicamente rileva in sede di legittimita’ e’ l’omesso esame di un fatto decisivo, mentre nel caso di specie, sul punto, si riscontra una motivazione specifica alla pagina 5, terz’ultimo e penultimo capoverso della sentenza. Il ricorso, in sostanza, non fa altro che contestare sotto un profilo fattuale le valutazioni di merito della Corte, senza argomentare in ordine alla decisivita’ e soprattutto senza tener conto che la circostanza era stata approfonditamente trattata nella motivazione del provvedimento impugnato.

5. Con un terzo motivo si e’ dedotta la violazione di cui all’art. 360, n. 5, con riferimento alla parte della motivazione ove si afferma che il C. pagava con titoli rimasti insoluti, circostanza oggetto di contestazione. A sostegno del motivo, il ricorrente produce certificazione della Camera di Commercio da cui risulta che egli non e’ mai stato protestato.

6. Anche questo motivo di ricorso non puo’ trovare accoglimento, sia per la sua genericita’ e sia, soprattutto, perche’ non argomenta in relazione alla decisivita’ della circostanza, tanto piu’ che la Corte ha ritenuto inadempiuto il pagamento non solo sulla base di tale circostanza, ma anche in forza delle dichiarazioni testimoniali e della mancanza di alcuna quietanza. Vale la pena poi di ricordare che l’espressione “titoli rimasti insoluti” non implica necessariamente l’avvenuto protesto, indicando unicamente che il relativo credito non e’ stato incassato.

7. Infine, con un quarto motivo di ricorso vengono dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla deposizione del teste B.; anche questo motivo e’ inammissibile a causa della mancanza di specificita’ e di autosufficienza. il ricorso non riporta alcun passaggio della relativa testimonianza, non ne indica la collocazione precisa in atti e trae conclusioni senza ancorarle a precise dichiarazioni del teste, come risultanti dal verbale. La censura e’ pertanto articolata in modo inammissibile, non essendo consentito in sede di legittimita’ che al giudice sia demandato l’onere di rilettura integrale dei verbali di causa al fine di ricercare eventuali passaggi che possono sostenere l’interpretazione fornita dal ricorrente. Il motivo si sostanzia in una inammissibile rivalutazione delle prove, peraltro non rispondente ai canoni di autosufficienza piu’ volte indicati da questa Corte suprema.

8. Occorre ricordare che il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

9. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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