Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14434 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11399-2007 proposto da:

F.P., domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO SCHITTONE, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in atti;

– ricorrente –

VILLA SANDRA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

86, 1^ PIANO INT. 5, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ICOLARI UMBERTO,

giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 922/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2006 R.G.N. 2250/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato SCHITTONE NICOLO’;

udito l’Avvocato MARTIRE ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 922/2006, depositata il 19 aprile 2006, rigettava l’appello proposto da F. P. nei confronti della società Villa Sandra spa, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 12 giugno 2003.

2. Come affermato dalla Corte d’Appello nello svolgimento del fatto, il ricorrente aveva adito il Tribunale di Roma per sentir riconoscere, nei confronti della suddetta società, il carattere subordinato e non autonomo dell’attività lavorativa e, in via subordinata, l’adeguamento dei compensi professionali a lui corrisposti per l’attività medica di assistenza e per quella di medico di guardia.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello F.P., con ricorso notificato il 17 aprile 2007, prospettando tre motivi di impugnazione.

4. La società Villa Sandra spa ha depositato controricorso notificato il 15 giugno 2007.

5. In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del controricorso per tardività.

5. All’udienza pubblica, in ragione di procura speciale alle liti conferita per atto pubblico, la società Villa Sandra spa ha partecipato alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve ritenersi fondata e pertanto meritevole di accoglimento l’eccezione del ricorrente di tardività della notificazione del controricorso della soc. Villa Sandra spa, che ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, avrebbe dovuto essere eseguita entro il 28 maggio 2007 (cadendo il 27 maggio 2007 di domenica), mentre è stata effettuata il 15 giugno 2007.

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c, in relazione agli artt. 2094 e 2222 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Ad avviso del ricorrente, il giudice di appello avrebbe ritenuto “sic et sempliciter” la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura autonoma, respingendo tutte le istanze istruttorie avanzate in primo grado, poi riproposte in sede d’appello e riportate nel presente ricorso, volte a dimostrare, al contrario, l’esistenza di un rapporto di natura subordinata instaurato tra l’odierno ricorrente e la clinica Villa Sandra.

In ordine al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto:

vero che il combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e artt. 2094 e 2222 c.c., così come interpretabili alla luce della giurisprudenza citata e dei capitoli di prova articolati sul punto, nonchè delle mansioni puntualmente indicate dal ricorrente nei propri scritti difensivi dei precedenti gradi del giudizio e qui riprodotte, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti, è idoneo a qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra il dott. F. e la clinica Villa Sandra come rapporto di lavoro di natura subordinata, con ogni conseguenza di legge anche in termini economici.

3. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta violazione, errata interpretazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonchè degli artt. 2094 e 2222 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio).

Ad avviso del ricorrente, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice d’Appello si basano su un ragionamento logico-giuridico del tutto errato e non risultano adeguatamente e correttamente motivate, limitandosi il giudice di secondo grado a riprodurre il ragionamento del giudice di primo grado.

La Corte ha errato nel formulare le proprie conclusioni, posto che, come risulta agli atti, l’odierno ricorrente ha puntualmente formulato deduzioni e mezzi istruttori idonei a confermare l’affermata subordinazione nei confronti della clinica Villa Sandra.

L’atteggiamento della Corte d’Appello, ad avviso di parte ricorrente, è stato, infatti, simile a quello del giudice di primo grado, cioè orientato a “smontare” gli aspetti di compatibilità con quelli di lavoro subordinato per dare prevalenza solo a quelli a supporto della natura “autonoma”. La corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in oggetto rappresentava, invece, il fatto giuridico controverso, decisivo per l’intero giudizio.

In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto:

vero che, un’interpretazione volta ad analizzare, altresì, gli aspetti di compatibilità della fattispecie che qui ci occupa con un rapporto di lavoro subordinato, è idonea a qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra il dott. F. e la clinica Villa Sandra come rapporto di natura subordinata, con ogni conseguenza di legge, anche in termini economici.

4. I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

In primo luogo, va osservato che anche il primo motivo, benchè prospetti la violazione di norme, si sostanzia, prevalentemente, in una censura della motivazione rispetto al rigetto delle istanze istruttorie che, secondo il ricorrente, avrebbero consentito di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che i capitoli di prova articolati in ricorso, quand’anche confermati dai testi escussi, sarebbero stati inidonei a provare il vincolo della subordinazione, riferendosi alle mansioni di medico di reparto e di guardia, disimpegnate in piena autonomia nell’ambito delle disposizioni impartite dal primario, alla durata della collaborazione, al luogo della prestazione, al carattere continuativo, alla durata della prestazione giornaliera. Si trattava di circostanze compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo, che non provavano in alcun modo l’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e, quindi, la sussistenza della subordinazione.

Per quel che concerne, in particolare, la durata della prestazione giornaliera, cioè l’orario di lavoro, la Corte d’Appello aggiungeva che presumibilmente avveniva la dedotta verifica del rispetto di un determinato orario, ma essenzialmente perchè si rendeva necessaria ai fini del calcolo dei compensi da corrispondere, contrattualmente stabiliti su base oraria, e in relazione alla prestazione di turni di guardia medica, senza dubbio compresa anche nei compiti del medico con rapporto professionale di natura autonoma. Inoltre, il giudice di secondo grado, facendo espresso riferimento ai capitoli di prova articolati dal ricorrente, affermava che il dedotto controllo da parte del primario responsabile e del direttore sanitario in realtà riguardava l’andamento complessivo del reparto, e non il contenuto della specifica attività del ricorrente, e consisteva, semplicemente, in un’informazione costantemente fornita dallo stesso ricorrente (v. i capitoli di prova 18 e 24). Infine affermava il giudice di appello che, in generale, poi, si poteva ritenere che l’espletamento, con le modalità indicate, di tutte le diverse mansioni dedotte nel ricorso introduttivo (v. la relativa descrizione contenuta nel capitolo 17) costituisse l’oggetto del rapporto professionale contrattualmente instaurato, secondo le previsioni in materia dell’accordo collettivo, e non di ordini o direttive provenienti dai responsabili della clinica Villa Sandra, La possibilità di esercitare un’attività professionale presso gli studi di altri medici e la facoltà, contrattualmente riconosciuta, di farsi sostituire da un medico da lui stesso designato, ammesse dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, del resto sarebbero state in contrasto con l’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro con la società Villa Sandra.

Si tratta, come è evidente, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile in cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, conforme ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo quanto si dirà infra, dovendo rimarcarsi, al riguardo, che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito, poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass. n. 10657 del 2010, Cass. n. 9908 del 2010).

Come la giurisprudenza di questa Corte ha sancito (Cass. n. 13858 del 2009) in relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un esercente la professione medica, laddove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell’esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, nè possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell’adempimento della prestazione, se non si traducono nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etera – organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.

In particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell’attività svolta (come quello dell’attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale) l’essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nella fattispecie in esame.

Peraltro, prescindendo da quanto sopra esposto, giova rilevare che in nessun punto del motivo risultano chiaramente evidenziati “fatti” in relazione ai quali la motivazione sarebbe, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria, nè tantomeno risulta esplicitato il carattere decisivo dei medesimi fatti, essendo in proposito da rilevare (Cass., ord. il 2805 del 2011) che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto, non una “questione” o un “punto”, non a caso, infatti, il citato art. 360 c.p.c. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, e la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è perciò un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.

Nella specie, invece, come si è detto, la parte ricorrente, lungi dall’individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonchè carattere decisivo), si limita a denunciare la mancata motivazione in ordine alle argomentazioni esposte nel giudizio d’appello o a contrastare la motivazione della Corte d’Appello, così investendo il giudice di legittimità del merito della vicenda.

In proposito, infine, è il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non è necessario che la motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (v. tra le altre, Cass. n. 12121 del 2004).

5. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta: omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c. n. 5).

Deduce parte ricorrente che nell’impugnata sentenza il Giudice d’Appello ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito alle proprie istanze volte al riconoscimento della qualifica di “Aiuto”, sulla base del CCNL A.I.O.P. o, in subordine, quella di “Assistente”, nonchè quelle dirette ad accertare la natura discriminatoria e/o ritorsiva e/o punitiva della risoluzione intimata con lettera del 20 dicembre 2001 nonchè, occorrendo, la inefficacia e/o la nullità e/o la invalidità e/o illegittimità della stessa, anche in considerazione della de qualificazione subita dal dott. F., nonchè la domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità del trasferimento subito con provvedimento verbale del 10 dicembre 2001, dalla 11^ Divisione alla 1^ Divisione.

6. Il rigetto dei primi due motivi di impugnazione determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso. In ragione dell’accertamento dell’autonomia del rapporto di lavoro, esente da vizi per le ragioni sopra esposte, non possono essere invocati nè il CCNL nè le norme sul licenziamento che presuppongono la subordinazione.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza, ma, in ragione dell’inammissibilità del controricorso, vanno liquidate solo per la partecipazione all’udienza con la discussione (art. 370 c.p.c., comma 1, secondo inciso). Partecipazione che vi è stata e cui il difensore della resistente era comunque legittimato da procura speciale conferita per atto pubblico.

Viene, al riguardo, in rilievo il risalente principio di diritto, secondo cui “qualora il controricorso sia inammissibile (nella specie, per tardività di notificazione), non può lo stesso porsi a carico del ricorrente (soccombente), nel computo dell’onorario di difesa, da rimborsare al resistente, che va perciò limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono di quest’ultimo alla pubblica udienza” (Cass. n. 22269 del 2010). Esse si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 55 per esborsi e Euro 2000 per onorari, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA