Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14434 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marietta De Rango,

come da mandato in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

Banca Popolare del Mezzogiorno;

– intimato –

contro

Fallimento (OMISSIS) srl;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1036/2015 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 30 luglio 2015;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) srl impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che ne ha rigettato il reclamo proposto contro la sua dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 febbraio 2015.

La ricorrente propone i seguenti tre complessi motivi d’impugnazione, articolati in connessi gruppi di censure.

1) Il liquidatore della società, F.I. nominato in sostituzione dell’amministratore F.F., era incapace di intendere e di volere al momento in cui fu effettuata la notifica a mezzo PEC della richiesta di fallimento, tanto che la PEC fu aperta solo dopo la dichiarazione del fallimento; sicchè sarebbe stata necessaria una restituzione in termini.

2) Il credito vantato dalla banca istante per il fallimento era contestato, tanto che fu ridotto dell’80% nella sopravvenuta transazione con il fideiussore in bonis; sicchè v’era un difetto di legittimazione attiva e la corte d’appello non poteva rilevare d’ufficio lo stato di insolvenza quando l’unico creditore istante aveva desistito, benchè solo dopo la dichiarazione del fallimento.

3) Erroneamente i giudici del merito hanno desunto lo stato di insolvenza dall’esame del bilancio al 31 dicembre 2012, ma senza considerare adeguatamente la bozza di bilancio al 31 dicembre 2014 (sol perchè non approvata nè depositata), esibendo una motivazione apparente circa l’effettiva realizzabilità dei crediti verso clienti esposti in bilancio, il presunto calo del fatturato dell’impresa fallita e lo squilibrio patrimoniale tra attivo e passivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nella giurisprudenza di questa corte è indiscusso che lo stato di incapacità naturale del destinatario non incide sulla validità della notificazione di un atto (Cass., sez. 1, 18/1/1979, n. 352), perchè “l’art. 75 c.p.c., nell’escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale” (Cass., sez. 3, 3/12/1994, n. 10425, Cass., sez. L, 26/5/1999, n. 5152, Cass., sez. L, 4/3/2002, n. 3085, Cass., sez. I, 30/7/2010, n. 17912).

Altrettanto indiscusso è che “la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento” (Cass., sez. 6, 5/5/2016, n. 8980); mentre “la L. Fall., art., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante” (Cass., sez. un., 23/1/2013, n. 1521, Cass., sez. 1, 19/3/2014, n. 6306, Cass., sez. 6, 14/3/2016, n. 5001).

Quanto all’accertamento dello stato di insolvenza, sono inammissibili le censure mosse alla sentenza impugnata, fondata su una plausibile ricostruzione dei fatti.

I giudici del merito hanno fondato la propria decisione su una plausibile analisi del bilancio al 31 dicembre 2012 e della stessa bozza relativa all’anno 2014. E le conclusioni di tali analisi, per quanto certamente opinabili, non sono censurabili nel giudizio di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione quale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di cassazione essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione” (Cass., sez. 1, 20/11/2003, n. 17596). Sicchè, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed è perciò indiscusso che “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass., sez. L, 5/3/2002, n. 3161, Cass., sez. L, 25/9/2004, n. 19306, Cass., sez. L, 9/2/2004, n. 2399, Cass., sez. L, 25/9/2003, n. 14279, Cass., sez. L, 18/11/2000, n. 14953).

In mancanza di difese degli intimati, non v’è pronuncia sulle spese.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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