Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14433 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10641-2009 proposto da:

G.F., F.M., M.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo

studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI ZESZA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente, domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 752/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/06/2008, r.g.n. 1841/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA per delega ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 16 giugno 2008, la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame svolto da F.M., ed altri litisconsorti in epigrafe indicati, contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta a far accertare l’illegittimità dei rapporti di somministrazione intercorsi con la società e l’esistenza, con la medesima, di rapporti di lavoro subordinato sin dall’origine.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– il giudice di primo grado aveva ritenuto non sufficientemente specifiche le causali apposte ai contratti di somministrazione, in ragione della genericità delle locuzioni utilizzate ;

– i requisiti formali del D.Lgs. n. 273 del 2003, ex art. 21 incidenti anche nel rapporto tra lavoratore utilizzatore della prestazione, erano stati rispettati;

– la specificità della causale del contratto di fornitura andava individuata, nella sua finalità e comprendeva, nella specie, oltre il numero di lavoratori da somministrare e la data d’inizio e la durata del contratto, le esigenze sostitutive del personale assente con diritto alla conservazione del posto, nonchè, quanto al contratto di M., l’esigenza produttiva di far fronte a punte di più intensa attività in considerazione di alcuni, indicati spostamenti di lavorazioni;

– la verifica della causale sostitutiva era risultata positiva, con i dati allegati dall’appellante e non contestati nella prima difesa utile;

– la normativa non richiedeva l’indicazione dei nomi dei dipendenti sostituiti, ed era irrilevante se vi fosse o meno vacanza d’organico, rilevando la sostituzione, ab initio, di altri addetti, nella specie, allo smistamento;

quanto alla causale delle punte di attività relativa al primo contratto con M., sussisteva il nesso causale anche tra le esigenze addotte e l’impiego del predetto dipendente sulla base delle allegazioni delle Poste non contestate nella prima difesa.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, F. e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Poste italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha resistito con controricorso ed eccepito l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo e il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver ritenuto la causale indicata nel contratto di assunzione sufficientemente specifica e per aver ritenuto i mezzi istruttori offerti dalla società atti a dar conto del rapporto tra la causale invocata e la situazione di fatto.

5. Con il terzo e quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per aver la corte di merito ritenuto incontestati i dati offerti dalla società.

6. Rileva il Collegio che i quesiti formulati a conclusione dei motivi di censura avverso la sentenza impugnata non si informano alle prescrizioni di cui all’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, alla luce dei criteri che questa Corte ha già avuto occasione di precisare.

7. A norma della prima parte della citata disposizione del codice di rito, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, da n. 1) a n. 4) l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto con il quale il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base della decisione impugnata. Il quesito non può, pertanto, risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo o nell’interpello della Corte di cassazione in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris, in quanto tale suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v., ex multis, Cass. 8463/2009; 4044/2009; Cass. S.U. 25117/2008).

8. Inoltre, questa Corte regolatrice, alla stregua della già citata formulazione dell’art. 366-bis c.p.c., è fermissima nel ritenere che, a seguito delle modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e in vigore fino al 4 luglio 2009 (L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex multis, Cass. 7119/2010; Cass. 20323/2010), per le censure previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

9. Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità Nè è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

10. Conclusivamente, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso decisivo, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 11094/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

11. Nella specie, le censure per vizio motivazionale non soddisfanno le anzidette prescrizioni non enunciando il fatto controverso decisivo e il momento di sintesi.

12. Quanto alle censure per violazione di legge, il quesito formulato a corredo del secondo motivo non è pertinente alle censure sollevate nell’illustrazione del motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1362 c.c., laddove il quesito è focalizzato sull’onere della prova dell’effettività delle sostituzioni del personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro non potendo il datore di lavoro assolvere il predetto onere con la prova di assenze del personale in genere, maggiori delle presenze.

13. Nè risulta, infine, affatto formulato il motivo a corredo del quarto motivo.

14. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 43,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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