Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14433 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1231-2019 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CARUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS),

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4542/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 D.P. (riassumendo il giudizio introdotto nove anni prima dinanzi al giudice amministrativo, e concluso con una declaratoria di giurisdizione da parte di quest’ultimo) convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad una scuola di specializzazione triennale in “clinica dermosifilopatica”, frequentata dal 1989 al 1992;

-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;

-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;

-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 1991, n. 257;

-) la sua richiesta al ministero dell’Università di pagamento della borsa di studio prevista dalla suddetta L. n. 257 del 1991 era stata rigettata. Concluse pertanto – così si legge a pagina 3 del ricorso – chiedendo “l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della borsa di studio” suddetta.

2. Il Tribunale ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti della presidenza del Consiglio dei Ministri, che restò contumace.

3. Con sentenza 22 settembre 2014 n. 18570 il Tribunale di Roma accolse la domanda, e condannò la presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dell’attrice dell’importo di Euro 6.714 per ogni anno di corso, ai sensi della L. n. 370 del 1999, art. 11 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla costituzione in mora (11 novembre 2000).

4. La sentenza venne appellata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal ministero dell’istruzione.

Le amministrazioni appellanti dedussero che il diploma di specializzazione conseguiti dall’attrice (“clinica dermosifilopatica”) non rientrava tra quelli elencati negli artt. 5 e 7 della direttiva comunitaria 75/362, con la conseguenza che la mancata percezione d’una remunerazione durante gli anni di frequenza della suddetta scuola di specializzazione non poteva ritenersi inadempimento, da parte dello Stato, di un obbligo comunitario.

5. Con sentenza 4 luglio 2018 n. 4542 la Corte d’appello di Roma accolse il gravame.

Ritenne il giudice d’appello che il diritto comunitario obbligava gli Stati a prevedere una adeguata remunerazione in favore dei laureati in medicina che avessero frequentato scuole di specializzazione comuni ad almeno due Stati membri, e che nel caso di specie non vi fossero elementi per affermare che la scuola di specializzazione frequentata da D.P. (“clinica dermosifilopatica”) fosse equivalente alla scuola di specializzazione in “dermatologia e venereologia”, espressamente qualificata come comuni ad almeno due Stati membri dalle direttive sopra indicate.

Aggiunse, infine, la Corte d’appello che l’onere della suddetta dimostrazione incombeva sull’attrice.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.P. con ricorso fondato su quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso la presidenza del Consiglio dei Ministri ed il ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Sostiene che la sentenza impugnata deve ritenersi nulla perchè fondata su una motivazione soltanto apparente.

Nella illustrazione del motivo si intrecciano due censure.

Da un lato la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe spiegato la propria decisione richiamando norme e giurisprudenza non pertinenti.

Dall’altro lato la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la specializzazione in “clinica dermosifilopatica” non fosse equivalente a quella di “dermatologia e venereologia”, espressamente inclusa tra quelle i cui frequentanti avevano diritto all’adeguata remunerazione, ai sensi delle direttive comunitarie sopra ricordate.

1.1. Nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata esiste ed è ben chiara: la Corte d’appello ha ritenuto che l’attrice avesse frequentato una scuola di specializzazione non rientrante fra quelle comuni a due o più Stati membri, e che di conseguenza non avesse diritto alla remunerazione.

1.2. Nella parte restante la censura è infondata.

Sostiene la ricorrente che il requisito della equipollenza tra la scuola frequentata e quelle comuni ad almeno due Stati membri elencate dalle direttive comunitarie doveva ritenersi soddisfatto perchè:

-) per la lingua italiana i lemmi “dermosifilopatia” e “dermatologia” sono sinonimi;

-) nel linguaggio comune e nel lessico accademico, all’epoca in cui l’odierna ricorrente frequentò la scuola di specializzazione, l’espressione “clinica dermosifilopatica” era da tutti utilizzata per identificare la specializzazione oggi denominata “dermatologia e venereologia”.

Avrebbe, di conseguenza, errato la Corte d’appello nel pretendere dall’odierna ricorrente la prova della equipollenza tra la “clinica dermosifilopatica” e la “dermatologia e venereologia”, in quanto tale equipollenza – questo il succo della censura – doveva ritenersi in re ipsa. Tuttavia deve in contrario osservarsi che il requisito della equipollenza tra la scuola di specializzazione concretamente frequentata, in quelle comuni ad almeno due Stati membri, può ritenersi soddisfatto in due casi:

-) quando vi sia coincidenza formale tra la denominazione della scuola frequentata e quelle previste dalle direttive comunitarie; in tal caso nessuna ulteriore indagine è necessaria;

-) quando vi sia coincidenza sostanziale (e cioè per contenuti degli insegnamenti, materie impartite, oggetto degli studi) tra la scuola frequentata e quelle previste dalle direttive comunitarie.

In questa seconda ipotesi è onere dell’attore allegare e provare la suddetta equipollenza.

Pertanto la Corte d’appello, una volta riscontrata la non coincidenza formale tra la specializzazione conseguita e quelle elencate dalle direttive comunitarie, correttamente ha ritenuto che fosse onere della parte attrice fornire la prova della equipollenza sostanziale.

2. Va esaminato a questo punto il quarto motivo di ricorso, in quanto pregiudiziale ex art. 276 c.p.c., comma 2, rispetto agli altri. Con tale motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 115,167 e 345 c.p.c..

Deduce che la questione della “equipollenza” tra la specializzazione in clinica dermosifilopatica e quella in dermatologia e venereologia non venne mai sollevata in primo grado. Essa venne introdotta nel dibattito processuale soltanto in grado di appello, e quindi inammissibilmente.

2.1. Il motivo è infondato.

L’obbligo di “adeguata remunerazione” dei medici iscritti alle scuole di specializzazione, imposto agli Stati membri dall’art. 1 dell'”Allegato” Direttiva 75/363/CEE, aggiunto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, è subordinato alla circostanza non già della mera corrispondenza nominale tra la scuola di specializzazione frequentata e quelle previste dalla suddetta direttiva 75/363/CEE, ma dalla loro equipollenza sostanziale.

Tale equipollenza sostanziale va accertata in punto di fatto, ad es. comparando il contenuto concreto degli insegnamenti impartiti (Sez. U, Sentenza n. 13909 del 24/06/2011, Rv. 617754, secondo cui “il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 275, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nello stesso D.Lgs. n. 275, art. 6 quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri”).

2.3. Da quanto esposto consegue che:

a) l’equipollenza tra la scuola di specializzazione frequentata da chi assuma di non essere stato remunerato (e chieda perciò di essere risarcito) e quelle comuni ad almeno due Stati membri dell’Unione Europea è una questione mista, di fatto e di diritto;

b) in punto di fatto, essa è un elemento costitutivo della domanda;

c) in quanto elemento costitutivo della domanda, deve essere allegata e provata da chi la invoca (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26.7.2019);

d) se correttamente allegata da chi la invoca, deve essere tempestivamente negata da chi intenda contrastarla, ai sensi degli artt. 115 e 167 c.p.c., a meno che:

d’) la parte convenuta sia rimasta contumace, dal momento che al contumace non s’applica il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.;

d”) l’allegazione dei fatti, da parte dell’attore, sia stata generica, dal momento che a fronte di allegazioni generiche non è esigibile il rispetto dell’onere di contestazioni specifiche (ex multis, con riferimento a fattispecie analoga, Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 29.4.2020).

2.4. Applicando dunque i suddetti principi al caso di specie, ne discendono due conseguenze ostative all’accoglimento del ricorso.

La prima è che l’odierna ricorrente – in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, – non ha esposto nel proprio ricorso per cassazione in che termini abbia dedotto ed illustrato, nell’atto introduttivo del giudizio, la sussistenza del requisito della equipollenza tra la scuola di specializzazione da essa frequentata e la specializzazione in “dermatologia e venereologia” di cui alle direttive comunitarie sopra indicate. La specializzazione conseguita dalle ricorrenti, infatti, non coincideva formalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE.

In tale ipotesi (non coincidenza formale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle suddette direttive comunitarie) questa Corte ha già da tempo stabilito che l’onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive deve essere assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto tale onere, sorge per l’amministrazione convenuta l’onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri (Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 02).

2.5. La seconda conseguenza è che, essendo rimasta la Presidenza del Consiglio dei Ministri contumace nel giudizio di grado, nei confronti di essa non può invocarsi il principio di “non contestazione” di cui all’art. 115 c.p.c., inapplicabile al contumace per espressa previsione di legge.

Ne consegue che la lamentata violazione dell’art. 345 c.p.c. non sussiste.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta che nessuna prova era tenuta a fornire circa la equivalenza tra la specializzazione conseguita, e la specializzazione in “dermatologia e venereologia”, in quanto non si trattava di specializzazione equivalenti, ma esattamente della stessa specializzazione, e che la Corte d’appello pertanto avrebbe dovuto rigettare il gravame proposto dall’amministrazione in base al solo rilievo della sinonimia tra il lemma “dermosifilopatia” e il lemma “dermatologia”.

Il terzo motivo propone la stessa censura, questa volta prospettata come omesso esame di un fatto decisivo art. 360 c.p.c., n. 5, sul presupposto che il “fatto” non esaminato sarebbe la suddetta equivalenza sinonimica fra i due lemmi sopra ricordati.

3.1. Ambedue i motivi sono infondati per le ragioni già indicate supra, al p. 1.2.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna D.P. alla rifusione in favore della Presidenza del consiglio dei Ministri e del Ministero dell’istruzione, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA