Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14433 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2661/2014 proposto da:

COMUNE PIANELLA, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.

avv. M.S., considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE AMICARELLI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILPINI S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante Sig. P.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO

D’AMORE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GIALLORETO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 533/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/05/2013, R.G.N. 1316/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE AMICARELLI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GIALLORETO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

del ricorso ed assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La ditta individuale N.P. convenne in giudizio il Comune di Pianella per sentirlo condannare al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sull’importo di Euro 362.796,48, in ragione del mancato rispetto del termine essenziale indicato nella transazione stipulata inter partes, in data 27 gennaio 2006, per il pagamento delle due rate convenute.

Nel contraddittorio con il Comune di Pianella (che contestava la fondatezza della domanda), l’adito Tribunale di Pescara, con sentenza del gennaio 2011, rigetto’ la domanda dell’attore, escludendo che il termine pattuito fosse essenziale e rilevando che il creditore aveva accettato l’adempimento tardivo, non aveva agito in risoluzione, ne’ aveva manifestato la volonta’ di avvalersi della presunta clausola risolutiva espressa di cui all’art. 7 della transazione, in base alla quale, in caso di ritardo nel pagamento, dovevano essere ripristinati interessi e rivalutazione monetaria cosi’ come previsti nel titolo originario, costituito da sentenza esecutiva della Corte d’appello di L’Aquila n. 843 del 2005.

2. – Avverso tale decisione proponeva appello la Edilpini s.r.l. (gia’ ditta individuale N.P.), che la Corte di appello di L’Aquila, nel contradditorio con il Comune di Pianella, accoglieva con sentenza resa pubblica il 21 maggio 2013, condannando il Comune appellato al pagamento della somma di Euro 16.028,65, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sull’importo di Euro 362.796,48.

2.1. – La Corte territoriale riteneva, anzitutto, che la Edilpini s.r.l. avesse inteso far valere il ritardo nell’adempimento quale presupposto della reviviscenza dell’originaria obbligazione di pagamento, recata dal titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 843/2005, secondo la quale sulla sorte capitale erano dovuti interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del 9 marzo 1991 fino al saldo.

2.2. – Il giudice di appello osservava, inoltre, che la societa’ Edilpini aveva rinunciato agli accessori del credito previsti dal titolo esecutivo, a fronte dell’impegno del Comune di Pianella di corrispondere le due rate pattuite nell’accordo transattivo, sicche’ i termini di pagamento di queste dovevano considerarsi essenziali e l’essere il creditore tornato a domandare gli interessi e la rivalutazione come previsti nel titolo originario implicava necessariamente che la transazione dovesse considerarsi risolta.

2.3. – La Corte territoriale escludeva, poi, di poter accogliere l’eccezione, proposta dal Comune di Pianella, secondo cui l’appellante avrebbe dovuto dimostrare che si trattasse di ritardo colpevole, visto che il regime di responsabilita’ sancito dall’art. 1218 c.c., prescinde da ogni caratterizzazione psicologica del debitore inadempiente; in ogni caso, la documentazione probatoria non era idonea ad escludere la colpa del Comune, la’ dove, segnatamente, quest’ultimo aveva avviato l’istruttoria per la stipula del mutuo (che doveva costituire rapporto di provvista per il pagamento del debito) in epoca successiva alla scadenza del primo termine di pagamento per la rata di importo maggiore.

2.4. – Il giudice di secondo grado affermava, quindi, che la “violazione, senz’altro colpevole, del termine essenziale di adempimento” aveva comportato “il venir meno del titolo transattivo e la riviviscenza dell’obbligazione originaria portata dal titolo di formazione giudiziale”, come previsto dall’art. 7 della transazione.

La Corte di appello – pur rilevando che l’appellante era caduto nell’equivoco di insistere a ravvisare il fondamento della domanda nella transazione, “non cogliendo (sebbene cio’ abbia poi fatto in occasione della descrizione del punto 5^ dell’appello) che proprio il far valere quella clausola comportava necessariamente la presa d’atto del venir meno della transazione” – concludeva in tale ultimo senso, osservando che cio’ le era consentito dal fatto che l’attore aveva inteso “chiaramente fondare la sua pretesa sulla riviviscenza delle obbligazioni originarie”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Pianella sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la societa’ Edilpini s.r.l..

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’intimato N.P..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo sono denunciati: a) nullita’ della sentenza per extrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in forza del “primato del criterio letterale nell’interpretazione degli atti” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); c) violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente si duole dell’interpretazione della domanda attorea fornita dal giudice d’appello, che ne avrebbe colmato le carenze, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.. La stessa Corte territoriale, infatti, ha affermato che solo la proposizione e l’accoglimento di una domanda di risoluzione della transazione avrebbe consentito, con la reviviscenza del titolo originario (costituito dalla sentenza esecutiva della Corte d’appello di L’Aquila n. 843/2005), di pervenire alla condanna del Comune alle somme richieste, a titolo di interessi e di rivalutazione, dalla ditta Edilpini S.r.l., che, tuttavia, non avrebbe affatto chiesto la risoluzione dell’atto transattivo concluso in data 27 gennaio 2006.

Cio’, peraltro, sarebbe riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, la quale, tuttavia, giunge all’erronea conclusione – tale da sollevare la parte dai propri oneri di allegazione – che la domanda di adempimento fondata sul titolo originario avrebbe contenuto implicitamente quella di risoluzione della transazione (non novativa).

Lamenta, altresi’, il Comune di Pianella che in tale operazione ermeneutica relativa alla domanda di parte sia ravvisabile anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., poiche’, alla stregua del prevalente criterio letterale, la Edilpini S.r.l. ha agito demandando testualmente il pagamento sulla base della transazione e non del suo venir meno per effetto di risoluzione.

Si prospetta, quindi, anche la violazione dell’art. 1453 c.c., il cui comma secondo non potrebbe essere invocato dal momento che l’unico bene della vita ricercato dall’attore – il pagamento – avrebbe potuto essere ottenuto solo con la domanda di risoluzione e non con quella di adempimento.

1.1. – Il motivo – in tutta la sua articolazione, che complessivamente ruota intorno alla interpretazione della domanda attorea fornita dalla Corte di appello – non puo’ trovare accoglimento.

Occorre rammentare che, ove si deduca (come nella specie, sostenendo essenzialmente il ricorrente, al di la’ dei singoli profili evidenziati, che il giudice di secondo grado, male interpretando gli atti con i quali era veicolata la pretesa azionata in giudizio, abbia pronunciato su domanda non proposta dalla parte) la violazione, nel giudizio di merito, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui all’art. 112 c.p.c.), riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente per il principio di specificita’ dei motivi e di cd. localizzazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – dell’onere di dare contezza, sia pure sinteticamente, ma in modo intelligibile, del contenuto degli processuali all’uopo rilevanti, nonche’ della loro puntuale indicazione, tale da consentire alla Corte una mera verifica degli stesi e non gia’ un’autonoma ricerca (tra le altre, Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; Case., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 28 novembre 2014, n. 25299).

Il ricorrente si limita a riportare soltanto le conclusioni dell’atto di citazione e dell’atto di appello, senza pero’ dare contezza dei contenuti complessivi dei medesimi atti, la’ dove l’assolvimento di un siffatto onere assumeva, nella specie, ancor piu’ rilevanza, giacche’ la stessa Corte territoriale – con motivazione non specificamente fatta oggetto di congruenti censure e, in ogni caso, consentanea al principio di interpretazione sostanziale della pretesa azionata, alla luce di una esegesi non meramente letterale degli atti di parte (tra le molte, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26159) – ha affermato che, seppure a fronte di argomentazioni non sempre coerenti, la domanda di risoluzione della transazione era evincibile dalle allegazioni iniziali in punto di riviviscenza dell’obbligazione originaria e che, inoltre, con il quinto motivo di impugnazione veniva ancora sostenuta la risoluzione della transazione in ragione dell’avvalimento della clausola sul termine essenziale.

2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’interpretazione della transazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La Corte territoriale, violando i criteri di interpretazione del contratto, avrebbe ritenuto essenziale il termine convenuto in transazione ed irrilevante il requisito della colpa del Comune al fine del ripristino delle obbligazioni originarie, la’ dove invece il negozio dava eminente rilievo a tale ultimo aspetto.

Il giudice di secondo grado, inoltre, non avrebbe esaminato il profilo dell’interesse del creditore ad ottenere un pagamento tardivo, soffermandosi solo sul comportamento del Comune, reputato colpevole.

2.1. – Il motivo e’ inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non solo manca di precisare i contenuti propri della transazione su cui fonda la censura, ma, altresi’, omette di indicare, ai fini della necessaria localizzazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la sede processuale di originaria produzione e attuale collocazione del relativo documento.

Tale rilievo risulta assorbente anche ai fini dell’ulteriore corno della censura che investe il profilo della colpevolezza del Comune, anch’esso – come dedotto in ricorso – intimamente correlato allo specifico contenuto del regolamento contrattuale. Cio’, dunque, a prescindere anche dal fatto che non viene comunque aggredita direttamente l’autonoma ratio decidendi sulla affermata “presunzione” di colpa “in caso di inadempimento”, alla stregua dell’art. 1218 c.c. e che, inoltre, il profilo di censura che veicola un vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” e’, come tale, inammissibilmente calibrato sulla formulazione previgente del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, inapplicabile ratione temporis nel presente giudizio (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 21 maggio 2013), la’ dove, in ogni caso, la Corte territoriale ha esaminato, con motivazione espressiva di una ulteriore ed autonoma ratio decidendi, gli aspetti sulla condotta colpevole del Comune.

3. – Con il terzo mezzo e’ prospettata: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1457 c.c., “in relazione alla tacita risoluzione del termine essenziale” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La Corte territoriale, anche reputando essenziale il termine contenuto nella transazione, non avrebbe comunque considerato che il creditore vi aveva rinunziato implicitamente, tramite univoci comportamenti, accettando il pagamento tardivo, come eccepito dal Comune e dal primo giudice ritenuto.

Del resto, avendo il giudice di appello affermato che l’interesse del creditore alla transazione era dato dall’immediatezza dell’adempimento del Comune, non poteva poi misurare l’adempimento “col metro adatto ad un privato e non ad un Ente vincolato nei suoi atti e comportamenti”. Dunque, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, sebbene il Comune avesse adempiuto con ritardo di quattro mesi al pagamento della “rata di maggior importo (9.8.06)”, il creditore aveva “mosso le sue prime rimostranze” solo il successivo 25 settembre, con cio’ manifestando implicitamente la sua rinuncia al termine essenziale.

3. – Il motivo non puo’ trovare accoglimento.

Le censure – che, nel loro complesso, impingono su una quaestio fatti e sono volte a denunciare una omessa motivazione della Corte di appello in ordine alla asserita rinuncia implicita del creditore al termine essenziale oltre a non cogliere nel segno, giacche’ il giudice di secondo grado ha comunque evidenziato il precipuo interesse del creditore all’adempimento immediato del debitore, cosi’ da escludere (sia pure per implicito, ma chiaramente, per l’incompatibilita’ tra le due situazioni) una rinuncia all’essenzialita’ del termine, mancano, altresi’, di indicare contenuti e puntuale localizzazione (ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) degli atti processuali e dei documenti su cui esse si fondano, e cio’ anche ai fini della loro decisivita’.

4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il Comune di Pianella condannato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore della parte controricorrente (con distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese del presente giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla e’ da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Gialloreto, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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