Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14433 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14433
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27182-2006 proposto da:
COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
NUOVA DALMAZIA SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 46/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 10/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrevate l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE UMBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnativa dell’avviso di liquidazione relativo all’ICI per l’annualità 1993, contestato dalla contribuente società Dalmazia srl che lamentava, tra l’altro, la mancata previa notifica della rendita catastale utilizzata dal Comune di Genova per l’emissione dell’atto “de quo”, inerente a due fabbricati, cui essa era stata attribuita nel 1987.
Il ricorso era accolto in prime cure. La decisione era riformata in appello per vizio di motivazione, con eliminazione di interessi e sanzione, perchè l’atto esecutivo scaturiva dalla rettifica della rendita stessa comunicata dalla contribuente, ancorchè con ritardo, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La società Nuova Dalmazia srl, incorporante della prima, non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi di ricorso, che vengono enunciati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il giudice di merito escludeva gli interessi e la sanzione senza che l’appellata avesse proposto specifica domanda o eccezione, peraltro nemmeno indicate nel ricorso introduttivo, ed inoltre, pur riconoscendo che la maggiore imposta scaturiva dalla rettifica operata dalla contribuente, tuttavia opinava di escludere quegli accessori, sicchè il giudice del gravame cadeva nei vizio di extrapetizione e contraddittorietà di motivazione.
I motivi sono inammissibili.
A parte il fatto che il ricorrente doveva indicare l’art. 360 c.p.c., n. 4 per denunziare il vizio di extrapetizione, in particolare va rilevato che le censure proposte appaiono decisamente non specifiche, non essendo stati indicati nè i punti precisi della sentenza gravata, nè le chiare ragioni di doglianza. Inoltre i quesiti formulati circa le dedotte violazioni di legge non sono affatto strettamente aderenti al caso concreto, essendo invece manifestamente astratti. Per il secondo motivo poi, concernente la pretesa contraddittorietà della decisione, va altresì osservato che il ricorrente ha omesso la chiara indicazione del fatto controverso, cui la doglianza inerisce, e che è costituito dalla esclusione di interessi e sanzione, nonostante che essi scaturissero dalla tardiva comunicazione della rendita da parte della Dalmazia.
Pertanto il ricorso del Comune di Genova deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.. Le spese non sono oggetto di regolamento, per la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010