Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14433 del 09/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.09/06/2017), n. 14433
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 434/2013 proposto da:
W.E., (c.f. (OMISSIS)), W.A. (c.f. (OMISSIS))
W.G. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di eredi di
Wo.Ad., elettivamente domiciliati in Roma, via Zanardelli n. 23,
presso l’avvocato Di Stefano Giuseppe, rappresentati e difesi
dall’avvocato Ferina Federico, giusta procura speciale per Notaio
dott.ssa C.C. di (OMISSIS), giusta procura speciale per
Notaio dott.ssa S.S. di (OMISSIS) e procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
e
D.M.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
Roma, via dei Prefetti n. 17, presso l’avvocato Sarcì Filippo
(Studio Legale Perroni e Associati), rappresentato e difeso
dall’avvocato Seminara Umberto, giusta procura a margine del ricorso
successivo;
– ricorrente successivo –
contro
Italfondiario S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di mandataria
di SPV IEFFE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli
n. 15, presso l’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Gargani Guido, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente + controricorrente successivo –
contro
Istituto San Paolo I.M.I. di Torino S.p.a.;
– intimato –
avverso la sentenza non definitiva n. 457/2008 e la sentenza
definitiva n. 1468/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositate
il 7/4/2008 e il 17/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Ferina che si riporta;
udito, per la controricorrente + controricorrente successivo,
l’Avvocato Catalano Roberto, con delega avv. Gargani, che si
riporta;
udito, per il ricorrente successivo De Maria, l’Avvocato Ferina
Federico, con delega orale avv. Seminara, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI
Francesca, che ha concluso: in via principale rinvio, in subordine
accoglimento dei ricorsi W. e D.M..
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE
Considerato:
che nel corso del giudizio di appello non è stata disposta l’estromissione di Intesa San Paolo, quale cedente del credito contestato;
che la notifica del ricorso per cassazione non è andata a buon fine nei confronti di Intesa San Paolo;
che nel giudizio di appello Intesa San Paolo non si è costituita;
che la notifica del ricorso al procuratore di Intesa San Paolo risulta nulla;
che l’integrazione del contraddittorio risulta necessaria ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU., 11 giugno 2010, n.14124).
PQM
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Intesa San Paolo, concedendo termine di 60 giorni dalla comunicazione del. presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017