Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14433 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 434/2013 proposto da:

W.E., (c.f. (OMISSIS)), W.A. (c.f. (OMISSIS))

W.G. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di eredi di

Wo.Ad., elettivamente domiciliati in Roma, via Zanardelli n. 23,

presso l’avvocato Di Stefano Giuseppe, rappresentati e difesi

dall’avvocato Ferina Federico, giusta procura speciale per Notaio

dott.ssa C.C. di (OMISSIS), giusta procura speciale per

Notaio dott.ssa S.S. di (OMISSIS) e procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

e

D.M.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, via dei Prefetti n. 17, presso l’avvocato Sarcì Filippo

(Studio Legale Perroni e Associati), rappresentato e difeso

dall’avvocato Seminara Umberto, giusta procura a margine del ricorso

successivo;

– ricorrente successivo –

contro

Italfondiario S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di mandataria

di SPV IEFFE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli

n. 15, presso l’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Gargani Guido, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente + controricorrente successivo –

contro

Istituto San Paolo I.M.I. di Torino S.p.a.;

– intimato –

avverso la sentenza non definitiva n. 457/2008 e la sentenza

definitiva n. 1468/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositate

il 7/4/2008 e il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Ferina che si riporta;

udito, per la controricorrente + controricorrente successivo,

l’Avvocato Catalano Roberto, con delega avv. Gargani, che si

riporta;

udito, per il ricorrente successivo De Maria, l’Avvocato Ferina

Federico, con delega orale avv. Seminara, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso: in via principale rinvio, in subordine

accoglimento dei ricorsi W. e D.M..

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE

Considerato:

che nel corso del giudizio di appello non è stata disposta l’estromissione di Intesa San Paolo, quale cedente del credito contestato;

che la notifica del ricorso per cassazione non è andata a buon fine nei confronti di Intesa San Paolo;

che nel giudizio di appello Intesa San Paolo non si è costituita;

che la notifica del ricorso al procuratore di Intesa San Paolo risulta nulla;

che l’integrazione del contraddittorio risulta necessaria ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU., 11 giugno 2010, n.14124).

PQM

 

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Intesa San Paolo, concedendo termine di 60 giorni dalla comunicazione del. presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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