Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14433 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 596-2019 r.g. proposto da:

U.P. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Roberto

Dalla Bona e Manuela Speranza, con cui elettivamente domicilia in

Roma, Via Giuseppe Marcora n. 18, presso lo studio dell’Avvocato

Guido Faggiani;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano cron. 6493/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/2/2020 dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato le domande avanzate da U.P., cittadino nigeriano, volte ad ottenere lo status di rifugiato, nonchè la protezione sussidiaria e quella umanitaria, dopo il diniego, nella sede amministrativa, adottato dalla Commissione territoriale di Milano.

Il Tribunale – premesso che il richiedente aveva dichiarato di essere nato e vissuto a Kano, nel quartiere di Sabon Gari, di essere di etnia igbo e di religione cristiana e di essere fuggito dopo che vi era stato un attacco terroristico da parte del gruppo islamico di Boko Haram, in occasione del quale il padre, commerciante, era deceduto- ha ritenuto: a) che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto il racconto, stringato e lacunoso, non era credibile, osservando, in particolare, che il richiedente, privo di passaporto, non aveva saputo indicare la via del quartiere di Sabon Gari dove diceva di essere cresciuto nè quelle dove si trovavano il negozio e il ristorante del padre, nè aveva saputo descrivere il quartiere o riferire notizie precise dell’attento; b) che la dichiarata appartenenza al gruppo etnico igbo era invece indicativa della provenienza di U. dal sud della Nigeria, zona nella quale non vi sono conflitti armati con violenza diffusa e generalizzata, sicchè anche la residua forma di protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non poteva essere riconosciuta; c) non era fondata neanche la domanda di protezione umanitaria, in ragione della mancata dimostrazione di una condizione soggettiva di vulnerabilità e dell’assenza di un serio percorso di radicamento nel contesto sociale italiano.

2. Il decreto, pubblicato il 10. 10.2018, è stato impugnato da U.P. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e art. 35 bis e art. 32, comma 3, per avere il tribunale deciso con rito camerale anche la domanda di protezione umanitaria, soggetta al rito ordinario di cognizione, così precludendogli di poter proporre appello avverso la relativa decisione di rigetto.

2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e della direttiva 2004/83/CE, il ricorrente contesta il giudizio di non credibilità del proprio racconto, rilevando in contrario di aver rilasciato dichiarazioni dotate di coerenza interna ed esterna, dettagliate e ricche di particolari personali, pienamente plausibili alla luce dell’attuale situazione socio-politica del suo paese di origine (in cui il governo centrale non garantisce il controllo del territorio), e lamentando che il tribunale non abbia svolto al riguardo alcuna indagine officiosa.

3. Con il terzo motivo, che deduce violazione dell’art. 111 Cost., art. 6 CEDU e art. 101 c.p.c., il richiedente lamenta che il giudice del merito non abbia indicato le COI consultate d’ufficio e non gli abbia concesso un termine a difesa per replicare alle loro risultanze.

4. Con il quarto motivo, che denuncia violazione dell’art. 5 Cost., comma 6, t.u. imm., art. 2 Cost. e art. 8 Cedu nonchè della direttiva 2004/83/CE, il ricorrente si duole della pronuncia di rigetto della domanda di protezione umanitaria, rilevando, in particolare, che il giudice del merito non ha operato la dovuta comparazione fra la sua situazione in Italia e quella cui andrebbe incontro in caso di rientro nel paese di provenienza.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. E’ vero, infatti, che in tema di protezione internazionale, nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, prima della modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, sulla domanda di protezione umanitaria la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ovvero secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e decide con provvedimento soggetto ad appello. Tuttavia, come già affermato da questa Corte, quando, come accaduto nella specie, il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, egli non può poi dolersi che il tribunale abbia pronunciato su tutte le domande connesse e riunite, stante il divieto di venire contra factum proprium di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (Cass. nn. 2120/020, 9658/01).

5.2. Peraltro, non appare superfluo rilevare che la doglianza in esame è anche infondata in diritto, posto che qualora le azioni dirette ad ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte, con un unico ricorso, per libera e autonoma scelta del ricorrente, il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, davanti alla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale deve trovare applicazione in ragione della profonda connessione oggettiva e soggettiva esistente fra dette domande e della prevalenza della composizione collegiale del giudice, in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c.. Nè tale conclusione comporta una lesione del diritto di difesa del ricorrente, sia perchè il principio del doppio grado del giudizio di merito non è costituzionalmente tutelato, sia perchè il rito speciale camerale è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta udienza, essendo tale eventualità limitata alla sola ipotesi in cui l’attività istruttoria appaia superflua ed avendo comunque le parti facoltà di depositare difese scritte (cfr. Cass. n. 9658/01 cit.).

6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

6.1 Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, con il motivo in esame, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda una inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate (neppure specificamente riportate in ricorso, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6), senza, peraltro, indicare il fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe condotto ad una diversa decisione.

7. Il terzo motivo è inammissibile, sia perchè genericamente formulato in ordine al contestato diniego della protezione sussidiaria, sia perchè non spiega in qual modo l’omessa consultazione delle fonti di conoscenza, acquisite officiosamente dal giudice del merito, abbia inficiato il diritto difensivo del richiedente ad interloquire sul punto nel dibattito processuale. In realtà, il ricorrente non ha neanche allegato altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le COI consultate dal tribunale, così rendendo la censura aspecifica e comunque non autosufficiente.

7.1. Va anche aggiunto che le COI non costituiscono un fatto o non integrano una questione, in ragione dei quali si possa profilare una violazione del contraddittorio, trattandosi propriamente di un elemento istruttorio ed essendo ben noto che spetta al giudice scegliere, facendo esercizio del suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento (così, Cass. 1603/2020, cit. supra).

8. Il quarto motivo – che si incentra sul diniego della richiesta protezione umanitaria – è anch’esso inammissibile perchè versato in fatto e rivolto ad una rivalutazione dei presupposti applicativi dell’istituto invocato, e ciò a fronte di una motivazione che ha evidenziato la mancanza di un serio radicamento del richiedente nel contesto sociale italiano e la mancanza di una condizione di soggettiva vulnerabilità del richiedente. Anche il quarto motivo è inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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