Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14432 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2390/2019 proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Ippolito Nievo

61, scala D, piano 6, presso lo studio dell’avvocato Rossella De

Angelis che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Laura

Arculeo giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Milano;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere VELLA Paola.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 17/12/2018, ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino gambiano J.O., il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese per aver ucciso involontariamente un tifoso della squadra di calcio avversaria che lo aveva aggredito al termine di una partita in cui egli aveva segnato il goal decisivo, e di temere, in caso di rientro nel Gambia, di essere arrestato per omicidio volontario e sottoposto alla pena dell’ergastolo.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente, che non era stato in grado di collocarla temporalmente e non aveva spiegato perchè le numerose persone a suo dire presenti ai fatti non erano intervenute a difenderlo e non avrebbero potuto testimoniare a suo favore; ha escluso, altresì, la genuinità del documento prodotto da Ousman il giorno successivo all’udienza di comparizione (copia di asserito mandato d’arresto emesso nei suoi confronti, trasmessagli via e-mail dal fratello), nel quale risultavano omesse le complete generalità del destinatario dell’ordine di cattura e che appariva provenire dalla Corte di un distretto giudiziario diverso da quello di appartenenza del ricorrente; ha infine rilevato che in Gambia non sussiste una situazione generale di violenza armata indiscriminata e che il ricorrente non aveva allegato particolari profili di sua vulnerabilità, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, limitandosi a produrre un contratto di assunzione molto generico, dal quale non risultava neppure il salario percepito, inidoneo a provare il suo effettivo radicamento in Italia.

2. Contro il decreto J.O. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3.1. Con il primo motivo si denunzia error in procedendo per avere il tribunale omesso di fissare una seconda udienza dopo “il deposito di un documento di primaria importanza”, limitandosi a chiedere “dei chiarimenti scritti al difensore in ordine a tale documento”, in violazione dell’art. 111 Cost., 47 Carta di Nizza, 46 direttiva 2013/32/UE, 6 e 13Cedu.

3.2. Con il secondo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, per non essersi il giudice avvalso delle cd. C.O.I. (Country of Origin Information).

3.3. Il terzo mezzo prospetta la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 3, e art. 112 c.p.c., stante la “mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti e la conseguente mancata pronuncia sulla domanda preliminare”di nullità della delibera adottata dalla Commissione territoriale per irregolarità nello svolgimento dell’audizione.

3.4. Con il quarto motivo si denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., nonchè l’erronea valutazione delle prove offerte dalla difesa del ricorrente in funzione della protezione sussidiaria e/o umanitaria ex art. 5, comma 6, T.U.I., per non avere il tribunale correttamente valutato il mandato di arresto e il contratto di assunzione, nonchè per avere “completamente omesso l’esame delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente all’interrogatorio di cui all’udienza del 18.06.2018”.

4. Le censure sono tutte infondate o inammissibili.

5. In particolare, la pretesa fissazione di una seconda udienza di comparizione non trova alcun valido ancoraggio normativo, tanto più che, per ammissione dello stesso ricorrente, il contraddittorio è stato comunque attivato per iscritto in ordine al documento depositato.

6. Destituita di fondamento è anche la censura di mancata acquisizione delle Country Of Origin Information (COI), avendo il tribunale acquisito e valutato plurime fonti attendibili e aggiornate, riportandone il contenuto a pag. 10 e 11 del decreto.

7. Il terzo motivo è infondato poichè, in materia di protezione internazionale, oggetto della controversia dinanzi al tribunale non è il provvedimento negativo della commissione territoriale, bensì il diritto soggettivo alla protezione invocata, sulla quale il giudice deve statuire senza che rilevi, in sè, l’eventuale nullità del provvedimento, ma solo le sue possibili conseguenze sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 27337/2018, 7385/2017), sicchè tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d’invalidità del diniego amministrativo, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 10, (Cass. 26480/2011). Nel caso di specie, peraltro, le adombrate irregolarità dell’audizione in fase amministrativa resterebbero comunque superate dal rinnovo dell’audizione del ricorrente, disposta dinanzi al tribunale. Quanto poi alla mancata pronunzia sulla richiesta istruttoria di acquisizione integrale del fascicolo del procedimento svoltosi innanzi alla C.T., il ricorrente non specifica quali elementi probatori, decisivi ai fini dell’accoglimento di una delle domande, se ne sarebbero potuti trarre.

8. La quarta censura è inammissibile poichè, sebbene veicolata come violazione di legge, mira sostanzialmente a rimettere in discussione il merito della decisione.

8.1. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa non attiene all’esatta interpretazione della norma ma alla tipica valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017, 6587/2017) se non sotto il profilo motivazionale (Cass. 22707/2017, 195/2016). Ebbene, le doglianze in esame evocano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e si pongono quindi al di fuori del perimetro del mezzo di impugnazione utilizzato, appunto traducendosi in una richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass. 6939/2020, 7192/2020, 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016).

8.2. Occorre altresì rammentare che, “in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. 1229/2019, 27000/2016) – circostanze, queste, che non ricorrono nel caso di specie – e che “il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” e scrutinabile solo nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 23940/2017).

8.3. Anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito come sia “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

8.4. In ogni caso, anche come censure motivazionali le doglianze sarebbero inammissibili, perchè non conformi ai canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis), che impone al ricorrente l’onere di indicare, in ossequio all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunziare in questa sede la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U, 33017/2018).

9. Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulla spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA