Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14431 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 499-2019 proposto da:

A. COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO ELIO DE FELICE;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO N. 29, presso lo

studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RUGGERO CAMERINI, STEFANO DALPIAZ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Banca Italease s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Banco BPM s.p.a., e come tale d’ora innanzi sarà indicata) nel 2012 convenne dinanzi al Tribunale di Trapani la società A. Costruzioni s.r.l., chiedendone la condanna al rilascio d’un immobile ad essa concesso in leasing dalla società attrice.

2. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., venne notificato in un luogo che non era più la sede sociale della convenuta.

Il Tribunale, dichiarata la contumacia di quest’ultima, rigettò tuttavia la domanda, sul presupposto che non vi fosse prova di una corretta manifestazione della volontà del Banco BPM di recedere dal contratto di leasing.

3. La sentenza venne appellata dal Banco BPM; in appello, previo rinnovo della notifica, si costituì la società A. Costruzioni, la quale sollevò varie eccezioni, ma – stando a quanto si legge nella sentenza d’appello – non invocò la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per il vizio della notifica dell’atto introduttivo.

4. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 14 maggio 2018 n. 952, accolse il gravame del Banco BPM.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che la società utilizzatrice nel grado di appello aveva tardivamente contestato la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e che ciò comportava, da un lato, l’insindacabilità della dichiarazione di contumacia compiuta dal Tribunale; e dall’altro la validità di quella notifica non solo ai fini dell’introduzione del giudizio, ma anche ai fini della manifestazione della volontà di recedere dal contratto.

5. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza d’appello la A. Costruzioni con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito con controricorso la Banco BPM.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 354 c.p.c. perchè, pacifica essendo la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (e quindi l’erroneità della dichiarazione di contumacia della convenuta in quel grado), il giudice di secondo grado avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rimettere la causa al Tribunale, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1.

2. Il motivo è infondato.

Il vizio della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non rilevato dal Tribunale, aveva infatti comportato una nullità.

In virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame (art. 346 c.p.c.), tale nullità si sarebbe dovuta far valere dalla parte interessata nel giudizio di appello.

La Corte d’appello, tuttavia, ha rilevato che la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non venne fatta tempestivamente valere dalla società oggi ricorrente, la quale sollevò la relativa questione “solo in comparsa conclusionale”.

Ne consegue che correttamente la Corte d’appello ha escluso doversi provvedere ai sensi dell’art. 354 c.p.c.: ed infatti se il convenuto, illegittimamente dichiarato contumace in primo grado, non deduce il vizio della notificazione della citazione con ratto d’appello, o lo deduce tardivamente, il giudice di secondo grado non può più dichiarare la nullità di quella notificazione, come già da tempo stabilito da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 1758 del 08/06/1968, Rv. 333649 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3604 del 16/06/1984, Rv. 435598 – 01).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna A. Costruzioni s.r.l. alla rifusione in favore di Banco BPM s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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