Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14430 del 27/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 27/05/2019), n.14430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24955-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

D.G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1994/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/09/2014 R.G.N. 1940/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Lecce ha respinto l’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato il diritto di D.G.S., dipendente della base USAF di (OMISSIS) transitato il (OMISSIS) alle dipendenze del Ministero ex lege n. 98 del 1971, ad ottenere la riliquidazione del beneficio previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, con inclusione nella base di calcolo dello stipendio tabellare e dell’indennità integrativa speciale;

2. la Corte territoriale ha valorizzato, richiamando giurisprudenza amministrativa e costituzionale, la natura retributiva dell’indennità e pertanto ha ritenuto fondata la pretesa, a prescindere dal conglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare, disposto solo a seguito della sottoscrizione del c.c.n.l. 16/6/2003 per il personale del comparto ministeri;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale il D.G. non ha opposto difese, rimanendo intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5, secondo cui “il servizio prestato dal personale di cui alla L. 9 marzo 1971, n. 98 e alla L. 23 novembre 1979, n. 596, alle dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano nell’ambito della Comunità atlantica, dà titolo ad un beneficio pari all’1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è stato assunto alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi, con le modalità previste dal D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, art. 2”;

1.1. il ricorrente evidenzia, in sintesi, che la norma rinvia alld stipendio tabellare previsto al momento della assunzione e, quindi, nella specie non poteva operare con efficacia retroattiva il conglobamento previsto dal c.c.n.l. 2002/2005, che era destinato a produrre effetti solo a partire dal 1 gennaio 2003;

2. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

2.1. le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c…” (Cass. S. U. 14.1.2008 n. 627; negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 18361/2018 e, in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, Cass. n. 17793/2016 e Cass. n. 17794/2016);

2.2. il Ministero ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso, in quanto, al momento dell’iscrizione a ruolo, ha depositato unicamente “l’accettazione raccomandata di atti per i quali si richiede la notifica a mezzo ufficio postale” sottoscritta il (OMISSIS) dall’Avvocato dello Stato e dall’impiegato postale;

2.3. l’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato, nè in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) nè, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c., e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’intimato;

2.4. la mancata costituzione del D.G. esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

2.5. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

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