Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14430 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 250-2019 proposto da:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI

STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA NINFA BADALAMENTI;

– ricorrente –

contro

CENTRO SAEM del Dott. D.C.D. & C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO LEONARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 996/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 la società Centro SAEM di D.C.A. & C. s.n.c. convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la società Enel Servizio Elettrico s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in “Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.”; d’ora innanzi, per brevità, “l’Enel”), esponendo:

-) di avere stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con la società convenuta;

-) che la società convenuta, dopo avere sostituito il contatore con uno tecnologicamente più evoluto, aveva emesso per l’importo di Euro 14.444,22 (così nella sentenza; nel ricorso si indica la diversa cifra di Euro 14.444,00);

-) tale somma veniva pretesa a titolo di conguaglio relativo ai consumi effettuati tra il periodo 7 febbraio 2005 (ultima lettura effettiva del vecchio contatore) e quello del 24 novembre 2008 (data della sostituzione del contatore da parte dell’Enel);

-) il conguaglio era irregolare ed erroneo per eccesso; in ogni caso spettava all’Enel dimostrare che il consumo indicato corrispondesse a quello effettivo.

Chiese perciò la condanna della convenuta alla restituzione della somma suddetta.

2. Con sentenza 12.2.2013 il Tribunale di Palermo accolse la domanda e condannò l’Enel alla restituzione della somma di Euro 14.444.

3. La Corte d’appello di Palermo, adita dalla società soccombente, con sentenza 16 maggio 2018 n. 996 rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) era stata la stessa Enel, in primo grado, ad ammettere nella comparsa di costituzione e risposta che il contatore sostituito non funzionava correttamente e non aveva registrato i consumi;

-) l’Enel in ogni caso non aveva provato le effettive ragioni della sostituzione del contatore;

-) l’Enel aveva sostituito il contatore senza darne avviso all’utente e senza ottenerne il consenso scritto;

-) l’Enel non aveva mai consentito la verifica in giudizio dei dati registrati dal contatore sostituito;

-) l’Enel, in definitiva, non aveva dimostrato quali fossero gli effettivi consumi per i quali richiedeva il pagamento a titolo di conguaglio nel periodo 2005-2008.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dall’Enel, con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito con controricorso la società Centro SAEM di D.D.C. & C. s.n.c., nuova ragione sociale della Centro SAEM di D.C.A. & C. s.n.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 11, comma 2, della Delib. dell’Autorità garante dell’energia elettrica e del gas n. 200 del 1999.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe accolto la domanda attorea sul presupposto che la sostituzione del contatore era stata effettuata dall’Enel senza la presenza del cliente, e che questa valutazione era erronea, perchè ai sensi degli artt. 11.2, 11.3, e 11.4 della suddetta Delib. dell’Autorità garante la sostituzione del contatore per esigenze di natura tecnica non occorre il consenso dell’utente.

2. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, ha rigettato il gravame innanzitutto sul presupposto che era stata la stessa società convenuta ad ammettere che il vecchio contatore non registrasse correttamente i dati, e che tale allegazione fosse stata inammissibilmente mutata in corso di giudizio (così la sentenza d’appello, pp. 2-3).

Secondo la Corte d’appello, pertanto, doveva tenersi per ferma la prima delle allegazioni compiute dall’Enel nel costituirsi in primo grado, e cioè che il vecchio contatore fosse guasto.

Stabilito ciò in punto di fatto, la Corte d’appello ne ha tratto la conseguenza in punto di diritto che la sostituzione dell’apparecchio non potesse avvenire se non previo consenso scritto del cliente, ai sensi della Delib. dell’Autorità garante per l’energia elettrica ed il gas n. 200 del 1999, art. 11.2.

La Corte d’appello, dunque ha ritenuto innanzitutto confessata dall’Enel (ex art. 2733 c.c.), o quanto meno non contestata (ex art. 115 c.p.c.) la circostanza del malfunzionamento del contatore; e poi ha ritenuto che le ulteriori e differenti difese sollevate dalla società convenuta in grado di appello costituissero una inammissibile mutatio libelli.

Ma nè l’una, nè l’altra di tali affermazioni sono state censurate nella presente sede di legittimità.

2.1. In secondo luogo, e ad abundantiam, si rileva che la Corte d’appello ha rigettato il gravame sul presupposto che l’Enel non avesse fornito la prova dei consumi effettivi addebitati all’utente, ed anche tale autonoma ratio decidendi non viene impugnata: con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, diventa irrilevante stabilire se la sostituzione del contatore avvenne legittimamente od illegittimamente.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. alla rifusione in favore di Centro SAEM di D.D.C. & C. s.n.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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