Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14430 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5908/2013 proposto da:

ZIMMERHOFER S.R.L. UNIPERSONALE ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t. sig. ZIMMERHOFER ALFRED, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IVO WINKLER giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del suo procuratore speciale Dott.

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO

VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI TOMASI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLEMENTI HELMUT giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 157/2012 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZ.

DIST. DI BOLZANO, depositata il 20/10/2012, R.G.N. 219/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, l’inammissibilita’ o, in subordine, per il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Zimmerhofer s.r.l. (gia’ Zimmerhofer s.p.a.) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, la ditta individuale H.E. per sentirla dichiarare responsabile dell’ingente fuoriuscita d’acqua verificatasi tra il (OMISSIS) nell’unita’ abitativa n. (OMISSIS) del cantiere sito in (OMISSIS) a causa di un rubinetto per l’allacciamento della lavatrice lasciato aperto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni derivati dal predetto evento lesivo.

Nel contraddittorio con il convenuto, nonche’ con la Zurich Insurance P.L.C. (gia’ Zurich Company S.A.) compagnia assicuratrice chiamata in causa di H.E., l’adito Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, con sentenza del 6 luglio 2010, riconoscendo, sia pure in via presuntiva, H.E. responsabile del citato allagamento, la condannava al pagamento, in favore della Zimmerhofer s.r.l., della somma di Euro 31.582,96, oltre accessori, nonche’ della somma di Euro 7.746,90, oltre accessori, con obbligo della Zurich Insurance P.L.C. di manlevare H.E. fino all’importo di Euro 23.124,94, oltre agli interessi legali dal sinistro al saldo effettivo, previa applicazione della franchigia contrattuale di Euro 258,23 e comunque entro il limite massimo di Euro 30.987,41.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione principale H.E., che la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, accoglieva con sentenza resa pubblica il 20 ottobre 2012, rigettando le domande proposte dalla societa’ Zimmerhofer, che condannava a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio sia in favore dell’appellante, che della Zurich Insurance P.L.C..

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Zimmerhofer a.r.l., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi la ditta H.E. e la Zurich Insurance P.L.C..

In data 25 marzo 2016 le parti hanno depositato congiunto “atto di rinuncia agli atti e di contestuale acccttazione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente e in via assorbente (cosi da esimere il Collegio dall’illustrare anche i motivi di ricorso), occorre rilevare che, con l’atto congiuntamente depositato dalle parti del presente giudizio, si evidenzia che, tra la Zimmerhofer s.r.l. (ora in fallimento, quale evento che, in ogni caso, non determina l’interruzione del presente giudizio di legittimita’: tra le molte, Cass., sez. un., 14 novembre 2003, n. 17295), H.E. e la Zurich Insurance PLC, “e’ intervenuto accordo transattivo per il componimento della vertenza tra loro insorta”.

Orbene, posto che in carenza di prova circa le previe autorizzazioni, L. Fall., ex artt. 25 e 35, in capo al curatore del fallimento della societa’ ricorrente, non puo’ addivenirsi ad una estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., tuttavia, la circostanza che sia stata, con l’atto anzidetto, sottoscritto da tutti i ifensori delle parti costituite, “concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e’ venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., 2 agosto 2004, n. 14775; Cass., 11 gennaio 2006, n. 271), consente, nella specie, di ritenere cessata la materia del contendere.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e quindi ad una pronuncia nel merito, con compensazione delle spese del presente giudizio, come da concorde richiesta delle parti.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilita’ del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte la ratio della suddetta norma orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilita’ del ricorso non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass., 31 gennaio 2014, n. 2226; Cass., 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

Inoltre, la sanzione in esame appare collegata all’esito oggettivo dell’impugnazione, e cioe’ agli effetti concreti del provvedimento che la definisce, nel senso che essa e’ applicabile solo laddove il procedimento di impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito, mentre non ha alcun rilievo, ai fini che qui interessano, l’accessoria decisione sulle spese di lite, che segue diverse logiche).

Poiche’ la inammissibilita’ per cessazione della materia del contendere determina “la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata” (cosi’, espressamente, Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048), essa, sul piano oggettivo, non puo’ certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla “ordinaria” dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato – sia formale che sostanziale – del provvedimento impugnato.

D’altra parte, anche la valutazione di virtuale fondatezza, infondatezza o inammissibilita’ del ricorso che puo’ essere operata dopo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha esclusivo rilievo ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, e quindi non puo’ ripercuotersi sulla diversa questione dell’eventuale sussistenza dei presupposti per l’operativita’ della sanzione del versamento del doppio contributo unificato (Cass., 25 febbraio 2016, n. 3711).

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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