Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14430 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15306-2006 proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14/4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende con procura speciale notarile del Not. Dr.

DOGLIOTTI PIETRO in GENOVA, rep. n. 29726 del 07/06/2006;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2005 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 25/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA VALVA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnativa degli avvisi di liquidazione relativi all’ICI per le annualità 1994, 1995 e 1996, contestati dal contribuente C.G.A. che lamentava, tra l’altro, la carenza di motivazione e la mancata previa notifica delle nuove rendite catastali utilizzate dal Comune di Genova per l’emissione degli atti “de quibus”, inerenti ad un appartamento e ad un box.

Il ricorso era rigettato in prime cure, tranne che per la riduzione di un vano. La decisione era riformata in appello per vizio di motivazione degli avvisi impugnati ex D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, nonchè per mancata notifica preventiva delle nuove rendite attribuite con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune propone ricorso per Cassazione con unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di merito:

a)avrebbe fondato la propria decisione su presunta carente motivazione dell’atto esecutivo impugnato; b) nella specie, la rendita catastale, quand’anche ne fosse stata effettivamente omessa la notifica, non doveva essere autonomamente notificata, trattandosi di atto inerente a periodo d’imposta anteriore al 31.12.1999.

Il motivo è fondato.

Quanto alla prima doglianza va rilevato che l’atto esecutivo impugnato non doveva riprodurre il contenuto di quello attributivo della rendita, ovvero non doveva averne l’allegazione, bastando soltanto che gli elementi del nuovo parametro vi fossero indicati, consentendo all’interessato di approntare la difesa, come nella specie.

In ordine al secondo profilo va rilevato che il giudice di merito, peraltro, ometteva di considerare che nel caso di specie si trattava di rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999, e comunque si riferiva ad annualità anteriore al 1.1.2 000. Orbene, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, la notifica degli atti impositivi che recepiscano quelli attribuitivi (o modificativi) di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 costituisce (senza alcun obbligo di allegazione: v. Cass. n. 8932/2005) ad ogni effetto notifica anche della rendita “de qua”, che può essere impugnata, unitamente all’atto impositivo che l’ha recepita, entro sessanta giorni dalla predetta notificazione. Invero per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione la citata legge, art. 74, comma 1, concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000 (v. Cass. nn. 26396 e 8932 del 2005).

Peraltro la facoltà, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, d’impugnare l’atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all’avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile, è condizionata alla proposizione dell’impugnativa non solo nei confronti dell’Ufficio che ha emanato l’avviso di liquidazione, rispetto al quale l’atto di classamento si configura come atto presupposto, ma anche nei confronti dell’UTE o dell’Agenzia del territorio, che tale atto hanno emesso. Infatti il carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, implica che unicamente gli organi che l’hanno adottato siano legittimati a contraddire in merito all’impugnativa di quello presupposto.

Questi ultimi, peraltro, non assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di liquidazione, la cui autonomia rispetto all’impugnazione dell’atto di classamento comporta che alla carente instaurazione del contraddittorio non può rimediarsi attraverso l’ordine di integrazione ai sensi dell’art. 102 c.p.c.. Invero, tra le due cause, sussiste soltanto un vincolo di pregiudizialità logica, che potrebbe dar luogo al “simultaneus processus” solo in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo (V. pure Cass. Sentenze n. 6386 del 22/03/2006, n. 2785 del 2006).

Poichè sia l’attribuzione della rendita in data antecedente al 31 dicembre 1999 sia la mancata impugnazione della medesima da parte del contribuente costituivano dato pacifico in giudizio nel caso di specie, allora il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere senz’altro rigettato.

Pertanto il ricorso del Comune di Genova deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo di C.. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito, attesa l’alterna vicenda nella decisione, mentre invece quelle di questo giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese del doppio grado, e condanna il controricorrente al rimborso di quelle del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.100,00(millecento/00), di cui Euro 100,00 per esborsi, ed Euro 1.000,00 per onorario, oltre a CU, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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