Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14430 del 09/06/2017

Cassazione civile, sez. un., 09/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14430

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14408-2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,

depositata in data 2/05/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FUZIO

Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Giovanni Doria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il 24 gennaio 2014, a seguito d’ispezione ordinaria espletata nel tribunale di Messina nel 2013 e riguardante il periodo sino al 30 settembre 2012, il Ministro della giustizia ha promosso azione disciplinare contro il dott. D.C., già giudice nel tribunale (OMISSIS). Al magistrato è stato contestato l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lettera q), per non avere rispettato i termini di deposito di 175 sentenze civili (di cui 103 monocratiche e 72 collegiali) e di 474 ordinanze riservate. Più in dettaglio, al ridetto magistrato è stato ascritto (a) il deposito di 141 sentenze civili (69 monocratiche e 72 collegiali) con ritardi superiori all’anno, di cui una con ritardo superiore a quattro anni, 48 con ritardo superiore a tre anni e 48 con ritardo superiore a due anni, nonchè (b) il deposito di 474 ordinanze dopo oltre 200 giorni dalla riserva, di cui 448 con ritardo superiore ad un anno e 99 a tre anni dalla riserva.

1.1 In istruttoria il dott. D. ha addotto a discarico (a) l’irrazionale organizzazione del tribunale di (OMISSIS), riscontrata dal Consiglio giudiziario (OMISSIS) e, con Delib. 13 giugno 2012, persino dal C.S.M.; (b) l’assoluzione di altri colleghi in relazione a ritardi nel deposito di sentenze riscontrati nel periodo immediatamente anteriore a quello oggetto dell’ispezione. Indi, il P.G. della Corte di cassazione ha chiesto la fissazione della udienza per la discussione del procedimento.

1.2 L’interessato, alla memoria difensiva già prodotta in istruttoria, ha aggiunto una seconda memoria per ribadire le proprie ragioni (a) sul dissesto dell’ufficio giudiziario ispezionato; (b) sui dinieghi del parziale esonero dal lavoro, prima quale membro del comitato scientifico e poi quale consigliere giudiziario; (c) sulla peculiare situazione dell’ufficio fallimenti e sulla illegittimità del relativo assetto tabellare. La difesa ha anche richiesto l’acquisizione di atti e l’audizione di testi. Inoltre, con una terza memoria, l’incolpato ha contestato il calcolo dei ritardi e invocato la giurisprudenza di legittimità in tema di giustificazione dei ritardi.

1.3 Escusso l’unico teste, il P.G. ha chiesto la sanzione della censura, mentre il difensore dell’incolpato ha chiesto l’assoluzione per esclusione degli addebiti, ovvero il beneficio della scarsa rilevanza del fatto, ovvero la decadenza dell’azione disciplinare. La competente sezione del C.S.M. ha accolto la richiesta del P.G. con sentenza pronunziata il 10 settembre 2015 e depositata il 2 maggio 2016.

2. Il primo giudice, premessa la sicura attitudine tecnico-giuridica e culturale del dott. D. (referente distrettuale per l’informatica e per la formazione decentrata; membro del comitato scientifico del C.S.M. e del consiglio direttivo della S.S.M.; autore di monografie, saggi, note; collaboratore di cattedre universitarie; consigliere giudiziario dall’aprile 2008), ha osservato che taluni compiti istituzionali svolti richiedevano l’esonero parziale dall’attività giudiziaria. Ha rilevato che l’incolpato lo ottenne quale membro del comitato scientifico (in corrispondenza della cui attività iniziò a presentarsi il maggior numero di ritardi), solo dopo ripetuti solleciti e in misura poco significativa, solo da dicembre 2003 a marzo 2005, mentre riguardo alle funzioni di consigliere giudiziario, nonostante la sua richiesta, nessun esonero gli fu concesso per la situazione di grave sofferenza dell’ufficio di appartenenza.

2.1 Del tutto peculiare si presentava, poi, la situazione di precarietà organizzativa del tribunale di (OMISSIS) che, stigmatizzata dal C.S.M. con Delib. 13 giugno 2012, risaliva già all’epoca alla quale si riferivano i ritardi addebitati. A ciò si aggiungeva la specifica emergenza organizzativa del settore fallimentare della seconda sezione civile all’epoca in cui il dott. D. fu ivi trasferito e a partire dalla quale iniziarono ad accumularsi i maggiori ritardi. L’ufficio fallimentare, gravato da numerose e complesse procedure, si caratterizzava per un più consistente ruolo civile composto, oltre che dai procedimenti tipici del giudice delegato (circa 400 fallimenti per ognuno dei due magistrati addetti), anche da giudizi in materia bancaria e societaria (circa 1300 per ognuno) e da procedure di esecuzione immobiliare. Il che comportava squilibrio rispetto agli altri colleghi in servizio presso lo stesso tribunale e, soprattutto, grave difficoltà nella gestione di ruoli sovraccarichi, stigmatizzata nel 2010 anche dal Consiglio giudiziario. La sezione disciplinare ha evidenziato che il dott. D. segnalò ripetutamente e per iscritto al capo dell’ufficio la non gestibilità del ruolo e l’impossibilità di far fronte al tempestivo deposito dei provvedimenti civili dovendo, secondo gli ordini di servizio del dirigente, dare priorità alla definizione delle procedure concorsuali, alcune delle quali ventennali.

2.2 Tanto premesso, il primo giudice ha affermato che ritardi ragguardevoli, come quelli in esame, potevano ritenersi giustificabili solo in presenza di giustificazioni proporzionate all’ampiezza dei medesimi. Consequenzialmente, quanto più grave fosse il ritardo, tanto più seria, rigorosa e pregnante doveva essere la giustificazione. Quest’ultima si doveva intendere comprensiva della prova che in tutto il lasso di tempo interessato non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro o comunque che essi non avrebbero potuto in alcun modo, se non evitare il ritardo, almeno ridurne l’enorme dilatazione. Sennonchè, avuto riguardo al numero notevolissimo dei ritardi nel deposito di provvedimenti addebitati al dott. D., alla particolare entità degli stessi (segnatamente di quelli che superavano i tre (48) o, in un caso, addirittura i quattro anni per le sentenze, ed i tre anni per numerose (99) ordinanze), i ritardi in questione violavano ogni soglia di ragionevolezza, pur nell’ambito delle condizioni soggettive ed oggettive nelle quali il magistrato si era trovato a operare (emergenza nel tribunale, non corretto riparto del carico sezionale, complessità delle procedure fallimentari, smarrimento logistico di alcuni fascicoli).

2.3 Ha osservato che, al di là della denunciata erroneità della rilevazione di taluni dati di riferimento, i ritardi ultrannuali rappresentavano una percentuale assai elevata dei ritardi complessivi. Inoltre, a fronte di una laboriosità massima successiva alla scadenza dell’incarico presso il comitato scientifico e di livello medio nel restante periodo (e comunque inferiore a quella degli altri magistrati), emergeva l’accumulo di ritardi così imponente, per numero e consistenza, da non trovare sufficiente giustificazione nella situazione descritta e nemmeno nell’inadeguato esonero dal lavoro, mancando la riprova che un migliore esonero avrebbe consentito all’incolpato di evitare detto accumulo. Tanto più che l’incolpato svolgeva sì un’intensa attività culturale, con vantaggio anche per il servizio, ma a detrimento della tempestiva definizione dei procedimenti.

2.4 Riguardo specificamente all’incarico ricoperto presso il C.S.M, il primo giudice ha affermato che laddove incarichi di tal genere potevano ostacolare, anche per ragioni oggettive e ambientali, la puntualità negli atti dell’ufficio, al punto da superare ogni soglia di ragionevolezza, essi non andavano accettati o, se assunti, a essi occorreva rinunciare per assicurare l’effettività del principio del giusto processo e della sua ragionevole durata. Il che ridondava in indubbia perdita di credibilità del magistrato, quanto meno verso i protagonisti dei procedimenti interessati alla decisione e l’esclusione del beneficio dell’art. 3-bis cit., mentre la cattiva organizzazione del tribunale e gli sforzi prodotti dall’incolpato valevano a contenere la sanzione nel minimo edittale della censura.

2.5 Infine, riguardo all’eccepita decadenza dall’azione disciplinare – per essere stata promossa dal Ministro il 24 gennaio 2014, dopo che era trascorso oltre un anno dall’acquisizione di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito conseguita con la ricezione il 12 dicembre 2012 dei prospetti inviati dal tribunale – la sezione disciplinare ha ribadito il contenuto dell’ordinanza interlocutoria di rigetto della eccezione di estinzione, rilevando come l’invocata nota del tribunale fosse priva di data di ricezione e di un completo riferimento a tutti i ritardi poi contestati a seguito della disposta ispezione, sì da non configurare una denuncia circostanziata valutabile sotto il profilo della decorrenza dei termini per il promovimento dell’azione disciplinare.

3. Per la cassazione di tale decisione l’incolpato propone ricorso affidato a quattro motivi illustrati anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 14 e 15) e vizi motivazionali, il ricorrente insiste sulla declaratoria di decadenza dall’azione disciplinare per essere stata promossa il 24 gennaio 2014, nonostante la ricezione sin dal 12 dicembre 2012 dei prospetti dei ritardi inviati dal tribunale di Messina con nota prot. 4911/2012 presente in atti con la stampigliatura meccanografica di entrata “m_dg.IGE.12/12/2012.0015709.E”. Il che, come attestato dall’Ispettorato, stava a significare che la data di ricezione fosse proprio quella del protocollo elettronico stampigliato sulla nota in questione. Ne deriva, secondo il ricorrente, che al Ministero erano noti sin dal 12 dicembre 2012 i ritardi poi addebitati al dott. D. atteso che nella nota prot. 4911/2012 già si riferiva di 72 sentenze collegiali e 103 monocratiche in ritardo, corrispondenti al numero di 175 oggetto d’incolpazione.

1.1 Il motivo non è fondato.

Premesso che le citate disposizioni prevedono che il dies a quo per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Ministro della giustizia è costituito dal momento in cui lo stesso ha notizia circostanziata del fatto che costituisce l’addebito e che il dies ad quem del detto termine è quello in cui il Ministro promuove l’azione mediante richiesta di indagini al P.G. (Cass., sez. un., 28 gennaio 2013, n. 1793), nel caso in esame la data di chiusura dell’ispezione coincide con la relazione dell’Ispettorato del 6 marzo 2013 mentre la richiesta al P.G. è stata fatta il 24 gennaio 2014. Sicchè il termine di un anno, stabilito per l’esercizio da parte del Ministro dell’azione disciplinare, risulta rispettato. Infatti, se l’illecito del magistrato emerge da un’ispezione ministeriale, il termine annuale per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre di norma dal deposito della relazione ispettiva. E’ questa che, in tesi generale, pone il Ministro a conoscenza dei fatti rilevanti per la sua iniziativa (Cass., sez. un., 30 settembre 2015, n.19450) e dà notizia certa delle circostanze di rilievo disciplinare (Cass., sez. un., 15 maggio 2014, n.10626). In altre parole, il termine di un anno entro il quale deve essere iniziata l’azione disciplinare inizia a decorrere soltanto dalla conoscenza certa di tutti gli elementi dell’illecito e, quindi, dal momento in cui può procedersi ad un’esauriente formulazione del capo d’incolpazione (Cass., sez. un., 24 novembre 2010, n. 23780).

1.2 Secondo il ricorrente, sin dal 12 dicembre 2012, erano conosciuti dal Ministro i ritardi poi addebitati al dott. D., atteso che la nota del tribunale di Messina prot. 4911/2012 evidenziava già 72 sentenze collegiali e 103 monocratiche in ritardo, corrispondenti al totale di 175 oggetto d’incolpazione. Ma la nota in questione, diretta all’Ispettorato, costituiva atto interlocutorio di parziale ricognizione istruttoria, mancando ancora, quanto meno, il dato delle ordinanze riservate, poi rivelatore di ben 474 ritardi. Così come non risulta dal tenore del ricorso che la nota invocata contenesse l’analisi di dettaglio circa la tempistica dei singoli provvedimenti e tutte le altre notizie necessarie per inquadrare la vicenda. Come si è visto, nella giurisprudenza di legittimità il termine annuale non decorre neppure dalla conclusione dell’ispezione, ma dal deposito della relazione ispettiva, ovverosia dal momento in cui gli illeciti trovano concretezza e certezza, e in siffatta prospettiva è dunque irrilevante persino la certa datazione della ricezione da parte dell’Ispettorato della nota del tribunale di Messina prot. 4911/2012.

1.3 Le considerazioni sin qui svolte meritano, in ogni modo, qualche altra precisazione. Non si vuoi qui affermare che ogni nota informativa che sia inoltrata dagli uffici giudiziari al Ministero della giustizia durante le indagini ispettive sia giuridicamente irrilevante ai fini del dies a quo del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Ministro. Ciò che si vuol dire è che la nota informativa deve contenere una denuncia circostanziata di un illecito disciplinare svincolato di per se stesso, per la sua autonoma e circoscritta rilevanza deontologica e fattuale, rispetto a ogni altro possibile illecito e/o dato di contesto. Diversamente opinando si realizzerebbe l’inammissibile frazionamento d’iniziative disciplinari, potenzialmente contraddittorie, per fatti maturati in contesti personali e organizzativi unitari, il tutto con detrimento per l’efficacia dell’azione a tutela della deontologia giudiziaria e consequenziale violazione del principio costituzionale di buona amministrazione, oltre che eventuale pregiudizio difensivo per lo stesso magistrato ipoteticamente chiamato a difendersi in tempi e modi diversi per incolpazioni sì differenti, ma scaturite da un unico contesto di riferimento.

1.4 Non v’è dubbio che vi possano essere fatti d’immediato e autonomo apprezzamento non appena segnalati, quali ad esempio quelli legati a comportamenti sconvenienti relativi a rapporti con singoli colleghi, avvocati, consulenti, parti etc. ovvero a situazioni d’incompatibilità o di astensione. Ben diverso è il contesto nel quale si muovono di norma – e nel caso di specie in particolare – le contestazioni di non puntualità lavorativa. Esse solitamente toccano variegati aspetti dell’agire professionale del magistrato che non si possono cogliere ed esaurire con la mera trasmissione di tabulati e schede riepilogative dei ritardi nel deposito di sole sentenze. I dati preliminari vanno, poi, necessariamente individualizzati e contestualizzati rispetto ad altri significativi riferimenti circa i vari versanti d’impegno giudiziario del magistrato chiamato ad analoga puntualità anche nell’emissione di ordinanze e altri provvedimenti di varia natura. In tali circostanze, ma gli esempi possono essere molteplici, la segnalazione neutrale di ritardi settoriali non esaurisce e non specifica sufficientemente i dati stessi in mancanza degli elementi di contesto e della rilevazione complessiva del lavoro giudiziario del magistrato, indispensabili per definire quale sia il suo habitus professionale e quale sia la reale portata e gravità della sua condotta sul piano deontologico.

1.5 Tanto più nel caso di specie in cui è certo che, a seguito di ispezione ordinaria, con nota del tribunale di Messina, ricevuta dal Ministero della giustizia in data 12 dicembre 2012, era stato trasmesso “l’elenco analitico di tutte le sentenze depositate con ritardo” in detto ufficio giudiziario (e quindi anche quelle del ricorrente). Ne discende, all’evidenza, che comunque la segnalazione rilevante sul piano disciplinare non risultava sufficientemente delineata non essendo adeguatamente individuabile il profilo astrattamente ascrivibile al ricorrente, nè essendo ragionevolmente configurabile un obbligo di ricerca e di verifica a carico degli inquirenti. Nè d’altra parte – e per concludere sul punto – il ricorrente ha prospettato elementi di fatto idonei a dimostrare che in concreto il materiale allegato riferibile al dott. D. fosse a prima lettura enucleabile dal contesto, in modo da configurare nell’immediato una ipotesi disciplinare a suo carico.

2. Col secondo motivo il ricorrente muove cumulativamente quattro censure: “Violazione, falsa ed errata applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q). Difetto assoluto di motivazione. Manifesta illogicità della motivazione. Incongrua, inadeguata ed insufficiente valutazione delle cause di giustificazione dei ritardi ai fini della delibazione in punto di giustificabilità dei ritardi”.

Dopo una lunga esposizione del contenuto della decisione sfavorevole, la difesa del ricorrente lamenta l’omissione di ogni valutazione circa le cause di giustificazione dei ritardi. Rileva che l’incolpato, membro del comitato scientifico del C.S.M. dal 16 luglio 2003 al 10 ottobre 2006, ha prestato servizio presso il tribunale di Messina nella prima sezione e poi, dall’8 marzo 2005 al 18 aprile 2011, nella seconda sezione civile accumulando ritardi nel deposito di sentenze soprattutto tra la metà del 2005 e la metà del 2007, poi attenuatisi nel biennio successivo sino gradatamente a scomparire nell’ulteriore biennio. Il che, secondo l’assunto difensivo, renderebbe erroneo o comunque illogico il rilievo circa l’insorgenza dei ritardi in concomitanza con l’incarico scientifico consiliare.

Inoltre la sezione disciplinare sarebbe incorsa in ulteriori omissioni e contraddizioni argomentatíve, laddove avrebbe trascurato: a) il passaggio nel 2005 dalla prima sezione civile alla assai più critica seconda sezione civile con ruolo fallimentare di 400 procedure (divenute 775 nel 2007), ruolo esecutivo e ruolo di cognizione di 1300 cause (anche bancarie e societarie), il tutto inframezzato da supplenze e applicazioni nel settore penale e da quattro mesi di presidenza di fatto della sezione nel 2010; b) la mancanza di un vero proprio esonero accordato per le funzioni istituzionali svolte; c) la grave situazione di disservizio del tribunale e della seconda sezione civile in particolare, denunciata dall’interessato e più volte stigmatizzata nelle sedi dell’autogoverno locale e centrale; d) l’esistenza di una produttività grosso modo in linea con quella della sezione; e) l’inconsistenza del rilievo circa l’omessa rinuncia all’incarico consiliare; f) l’irrilevanza dell’attività universitaria cessata nel 2005 e di quella pubblicistica e convegnistica, forse rilevata d’ufficio da un’autorelazione per le valutazioni di professionalità, mai acquisita agli atti.

2.1 Il motivo va disatteso.

Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 cit. prevede che contro le sentenze della sezione disciplinare può essere proposto ricorso per cassazione nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale (Cass., sez. un., 1 ottobre 2010, n. 24305), nel quale i mezzi di ricorso costituiscono un numero chiuso (art. 606, terzo comma e primo comma, lett. e); artt. 581, primo comma, lett. c) e 591, primo comma, lett. c)). Ne deriva che la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, anche in sede disciplinare, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della cd. “duplice specificità” (conf. Cass. pen., 21 gennaio – 21 febbraio 2013, n. 8700), essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge (conf. Cass. pen., 22-25 settembre 2015, n. 39122). Nella specie la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure avviluppa i vari vizi della motivazione, ma anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge disciplinare. Si tratta di mezzi d’impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata.

2.2 Tanto premesso, si osserva che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., sez. un., 8 giugno 2016, n. 11708), indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (conf. Cass. pen., 7 ottobre – 27 novembre 2015, n. 47204), perchè gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (conf. Cass. pen., sez. un., 24 settembre – 10 dicembre 2003, n. 47289), pur dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 (conf. Cass. pen., 22 marzo – 10 aprile 2006, n. 12634).

2.3 Riguardo, in particolare, a quella manifesta illogicità della sentenza consiliare, costituente il fil rouge di gran parte del ricorso, non è vano ribadire che il giudizio di legittimità va fatto con riferimento alla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo della decisione impugnata, senza che la Corte possa spingersi a verificare se gli esiti dell’interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Anche in sede disciplinare – applicandosi al giudizio dinanzi alle sezioni unite civili i parametri dettati nel codice di rito penale dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – il ruolo della Corte è quello di verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione e abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime d’esperienza e criteri legali di valutazione, sì da offrire razionale spiegazione dell’opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive. Consequenzialmente, ai fini della denuncia del vizio d’illogicità della motivazione disciplinare, il magistrato ricorrente deve dimostrare che il testo della decisione impugnata sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, non potendosi opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione stessa una diversa ricostruzione dei medesimi, pena lo sconfinamento nel perimetro degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (conf. Cass. pen., 21 settembre – 4 novembre 1999, n. 12496). Il controllo di legittimità non mira, infatti, a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (conf. Cass. pen., 2 dicembre 2003 – 6 febbraio 2004, n. 4842). Così la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (conf. Cass. pen., 8 – 27 febbraio 2013, n. 9242).

2.4 E’ vero che, ai fini della logicità della motivazione della decisione, il giudice disciplinare, al pari di ogni altro ogni giudice di merito, quando esamina i fatti di prova, non deve limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, che è il solo contenuto statico della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nel processo cognitivo attraverso il quale giungere alla statuizione finale del giudizio, che rappresenta il necessario contenuto dinamico della dichiarazione stessa. Ma tutto ciò non può dirsi di certo mancante nell’impugnata sentenza rispetto alla peculiare offensività della condotta ritardataria ascritta al dott. D., nell’attuale assetto del valore costituzionale dato alla ragionevole durata dei processi.

2.5 Anche a voler seguire il ragionamento condotto a discarico dalla difesa del ricorrente, emerge comunque che l’incolpato è stato membro del comitato scientifico del C.S.M. dal 16 luglio 2003 al 10 ottobre 2006 e che in questo lasso di tempo egli è passato, segnatamente nel 2005, dalla prima sezione all’assai più critica seconda civile – fallimentare. Il che non pare essere avvenuto d’ufficio ma verosimilmente a domanda dell’interessato. Egli, dunque, avrebbe dovuto valutare la compatibilità del nuovo e gravosissimo incarico giudiziario con l’incarico consiliare in corso e rinunciarvi di fronte a una situazione di evidente emergenza (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2948), difficilmente compatibile con l’esonero parziale dal lavoro giudiziario.

2.6 In proposito si osserva che l’esonero parziale dal lavoro giudiziario, senza essere dichiarato non rinunciabile dalle fonti consiliari dell’epoca, fu suggerito nella misura del 25% dalla circolare n. P6245/2002 del 27 marzo 2002 integrativa della circolare sulle tabelle 2002/2003 e poi richiamata dalle circolari sulle tabelle 2004/2005 (p.80) e 2006/2007 (p.80). E’ appena il caso di rilevare che quest’ultima circolare prevede che l’esonero parziale per funzioni particolari non sia rinunciabile limitatamente alla carica elettiva di consigliere giudiziario, e non anche per l’incarico consiliare nel comitato scientifico (p. 81.2; v. rel. p.14). Il che evidenzia per quest’ultimo la ratio conformativa del beneficio alle prioritarie esigenze dell’ufficio giudiziario di appartenenza, in relazione alla dimensione valoriale, di rango costituzionale e convenzionale, del puntuale esercizio della giurisdizione.

2.7 Inoltre, pure nella diversa ricostruzione globalmente offerta dal ricorrente anche in punto di produttività sezionale (v. memoria p.4), resta fermo il dato che l’incolpato ha operato nel comitato scientifico dal 16 luglio 2003 al 10 ottobre 2006 accumulando gravi ritardi tra la metà del 2005 e la metà del 2007, cioè in un periodo sovrapponibile per tempo non breve all’incarico consiliare, mentre il recupero dei ritardi, sempre a seguire la ricostruzione del ricorso, è avvenuta piuttosto lentamente, presentandosi ancora ritardi assai significativi nel biennio 2008/2009 allorquando ottenne l’elezione nel locale Consiglio giudiziario.

2.8 Il tutto, inoltre, è avvenuto senza distogliersi da attività scientifica e pubblicistica extragiudiziaria che, rilevabile secondo la difesa solo da autorelazioni per progressioni di carriera e non da atti del procedimento, comunque ben può essere valutata nel definire il quadro di sfondo della non puntualità dell’incolpato. Infatti la tenuta del fascicolo personale e l’accesso ad esso da parte del C.S.M. è strumentale proprio all’adozione dei provvedimenti sullo stato dei magistrati, ivi compresi quelli disciplinari (Cass., sez. un., 8 novembre 1994, n. 9251).

2.9 Si aggiunga che, nonostante il diverso assunto difensivo circa i criteri di computo dei ritardi, il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale (Cass. pen., sez. un., 19 giugno – 24 luglio 1996, n. 7478).

2.10 Dunque, in linea con la giurisprudenza elaborata da queste sezioni unite, deve, ancora una volta, ribadirsi che, se va senz’altro esclusa l’esistenza di una sorta di responsabilità oggettiva per tutti i ritardi ultrannuali – ovvero, e specularmente, l’esistenza di ritardi in sè ingiustificabili -, tuttavia la protrazione dei medesimi non può non incidere sulla giustificazione richiesta. Essa deve coprire l’intero arco temporale durante il quale l’inerzia del decidente si è protratta, di talchè, in definitiva, quanto più i ritardi sono gravi, tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante dev’essere la relativa giustificazione. Questa, infatti, deve implicare la prova che non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro idonei ad evitarli o comunque a ridurne la patologica dilatazione. Ne deriva l’ulteriore e decisivo corollario che siffatta prova va valutata tenendo conto del numero, della durata media e della punta massima dei contestati ritardi (Cass., sez. un., 29 luglio 2016, n. 15813 confermativa della sent. C.S.M. del 10 settembre 2015 per similari ritardi di altro giudice civile del tribunale di Messina). Il tutto nella specie milita contro la tesi svolta a discarico dal ricorrente.

3. Col terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)) e difetto assoluto di motivazione, il ricorrente lamenta che pur avendo proceduto, con apposita memoria, a effettuare l’esatto calcolo dei ritardi secondo le norme processuali e disciplinari e i criteri di gravità adottati dall’Ispettorato, tutto ciò sarebbe stato trascurato dalla sezione disciplinare con nocumento per l’esatta quantificazione dei ritardi e la corretta valutazione della loro scusabilità.

3.1 Il motivo non è fondato.

Anche a voler prendere per buoni i conteggi contenuti nella memoria del 7 settembre 2015 (all. 4), i loro risultati portano comunque a evidenziare ritardi sicuramente considerevoli, pari a ben 129 sentenze ultrannuali (ric. pag. 47, lett. i) di cui addirittura 14 ultratriennali (ibid. lett. ii), e senza contare che il ricorrente non contesta neppure il deposito di 474 ordinanze dopo oltre 200 giorni dalla riserva, di cui 448 presentavano ritardo superiore ad un anno che per 99 superava addirittura i tre anni. Dunque, anche a voler accedere alla tesi difensiva del ricorrente (v. memoria p.8 e p.9), il dato finale sarebbe comunque fortemente eccedentario e intollerabile rispetto ai parametri del giusto processo di ragionevole durata. Si consideri, infatti, che molti provvedimenti (sentenze e ordinanze) sono stati, comunque, depositati ben oltre il limite triennale di ragionevole durata dell’intero processo di primo grado secondo i consueti parametri per l’applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 29 e dell’art. 6 della CEDU (Cass., 2 ottobre 2015, n. 19769). Il che rende del tutto ininfluente l’omesso esame analitico dei conteggi esposti nella ridetta memoria del 2015, perchè i ritardi ammessi violavano, comunque, ogni soglia di ragionevolezza e scusabilità.

3.2 In tale contesto nessun rilievo può avere la mancanza di un dettagliato esame della memoria difensiva depositata dall’incolpato, poichè il giudice disciplinare non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi logicamente disattese le tesi incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass., sez. un., 29 luglio 2016, n. 15813).

4. Col quarto motivo il ricorrente muove cumulativamente quattro censure: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis. Omessa o contraddittoria motivazione. Omesso esame, nonchè difetto assoluto di motivazione, in ordine ad elementi acquisiti al procedimento e decisivi al fine della delibazione della scarsa rilevanza dei fatti D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ex art. 3-bis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 495 c.p.p. in relazione all’art. 606c.p.p., comma 1, lett. d)”.

4.1 Il motivo va disatteso.

In disparte ogni considerazione sulle caratteristiche cumulative e “meritali” delle censure (v. sopra p.2), si osserva che l’esimente della scarsa rilevanza del fatto dev’essere accertata con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine deontologica del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito, quale conseguenza tratta dall’esame complessivo degli elementi di giudizio (Cass., sez. un., 31 marzo 2015 n. 6468). In particolare, ai fini della sussistenza dell’illecito per ritardo nel deposito dei provvedimenti, non è ostativa neppure la mancata percezione della gravità dei fatti nella ristretta cerchia giudiziaria e/o forense, la quale può riflettere una desensibilizzazione locale circa la gravità della condotta, ma non la rende legittima, nè elide la sua rilevanza (Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4629). Il che rende ultronea l’espansione della prova orale sulla quale insiste il ricorrente.

4.2 Come si è già detto, l’esimente invocata dev’essere accertata, in tesi generale e nel caso di specie in particolare, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito (Cass., sez. un., 31 marzo 2015, n. 6468). Tale valutazione, però, dev’essere compiuta dal giudice disciplinare sulla base di quanto risultante dal procedimento e il giudizio negativo è soggetto al sindacato delle sezioni unite solo se gli elementi circostanziali acquisiti siano potenzialmente idonei a condurre a una soluzione di segno positivo. A tal fine si possono prendere in considerazione esclusivamente quelle caratteristiche e situazioni oggettive relative al fatto addebitato che siano strettamente riferibili alla condotta dello stesso incolpato e rigorosamente attinenti al fatto medesimo (Cass., sez. un., 23 aprile 2012, n. 6327).

4.3 Nella sentenza disciplinare l’esame di tale peculiare e delicato profilo è affidato a icastiche asserzioni secondo cui “…il grave ritardo nel deposito dei provvedimenti ha sicuramente cagionato una perdita di credibilità del magistrato di cui si tratta, quanto meno da parte di tutti i protagonisti dei procedimenti di volta in volta interessati alla decisione”, mentre la cattiva organizzazione generale dell’ufficio e gli sforzi prodotti dall’incolpato per porvi rimedio “valgono (…) a contenere la sanzione da applicare (…) nel minimo edittale”. Si tratta di affermazioni sì sintetiche, ma non certo anapodittiche. Esse sono, invece, logicamente e giuridicamente correlate, innanzitutto, al rilievo che ogni magistrato è tenuto a vigilare sulla propria puntualità senza che possano costituire esimenti capacità e/o laboriosità dimostrata dal magistrato incolpato ovvero particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate. Nè, in tesi generale, vale addurre la posizione funzionale legata a incarichi istituzionali, non potendo la natura dell’incarico essere di per se stessa causa di giustificazione nella comparazione con la salvaguardia di diritti costituzionalmente presidiati dal giusto processo di ragionevole durata.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non essendovi costituzione di terzi intimati nessuna statuizione deve essere adottata in punto di spese.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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