Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14430 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3049/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Santili (Pec:

scis.milano.pecavvocati.it) giusta procura speciale in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato dalla quale è rappresentato ex lege;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.A., originario del Bangladesh, ricorre per cassazione, con tre motivi, contro il decreto del tribunale di Milano che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c., il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il tribunale svolto in modo apodittico la valutazione di non credibilità, senza dare rigoroso riscontro agli indici legali previsti dalle norme citate;

il motivo è inammissibile poichè quello relativo al sindacato sulla credibilità personale del richiedente è un giudizio di fatto, dal tribunale nella specie motivato con riferimenti alla genericità e incoerenza della versione fornita a proposito dell’episodio di rissa venuto in essere in occasione di una manifestazione del BNP e della correlata uccisione di un membro del partito avverso, che secondo la postulazione sarebbe stato da porre a fondamento del timore di subire conseguenti atti persecutori;

tale giudizio non implica errori di diritto e non è sindacabile in questa sede di legittimità;

col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il tribunale escluso la ricorrenza dei presupposti della protezione sussidiaria nelle sue alternative forme;

il motivo è inammissibile per la ragione che segue;

la critica alla decisione, innervata dalla presunta erroneità dell’esclusione dei presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) siccome desunta dalla non credibilità del racconto, contrasta con l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale, in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere a oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi – cosa nella specie neppure dedotta – dall’esclusiva impossibilità di fornire riscontri probatori (v. Cass. n. 16925-18, Cass. n. 28862-18);

a fronte di simile indirizzo il ricorso, per questa parte, non contiene argomenti funzionali a un mutamento di giurisprudenza (art. 360-bis c.p.c., n. 1);

la giurisprudenza della Corte non è invece univoca con riguardo agli effetti della valutazione di non credibilità soggettiva preclusivi rispetto all’accertamento officioso delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giacchè a un indirizzo assestato sul principio preclusivo (v. Cass. n. 33096-18, Cass. n. 4892-19, Cass. n. 1717419) se ne contrappone un altro teso a sostenere, invece, che il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni riguardo alla vicenda personale sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (v. Cass. n. 14283- 19);

il contrasto non è in questa sede rilevante, perchè nel caso concreto il tribunale ha escluso la ricorrenza del presupposto della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), dando conto del fatto che la consultazione delle COI più recenti e accreditate non aveva evidenziato in Bangladesh alcun tipo di conflitto in corso;

ne segue che, risultando la motivazione del decreto del tribunale compiutamente svolta con puntuali riferimenti alle fonti di conoscenza utilizzate, il ricorso per questa parte è inammissibile in quanto si risolve in una pregiudiziale critica in fatto;

col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e art. 5 del t.u. imm., in quanto la decisione sarebbe affetta da motivazione apparente e da omesso esame di fatti decisivi in relazione al diniego di protezione umanitaria;

anche il terzo motivo è inammissibile;

come questa Corte ha avuto modo di osservare (v. Cass. n. 4455-18, Cass. n. 17072-18 e da ultimo Cass. Sez. U n. 29549-19), la natura residuale e atipica della protezione umanitaria (secondo il regime rilevante pro tempore) implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di una valutazione autonoma, da eseguire caso per caso, rispetto alle altre forme tipiche di protezione internazionale;

al richiedente si impone in tale prospettiva di allegare in giudizio fatti specifici e sintomatici, diversi da quelli posti a fondamento delle altre domande di protezione cd. “maggiore” (v. Cass. n. 21123-19);

il ricorso, che già non soddisfa il fine di autosufficienza a questo riguardo, omette di rapportarsi con la constatazione che, una volta stabilita la non credibilità del racconto posto a base della decisione di espatrio, nessun peso può essere in sè attribuito ad altri elementi correlabili alla ridetta situazione personale, poichè ogni eventuale termine di comparazione – rappresentato giustappunto dalla situazione personale vissuta nel paese di origine – è da ritenere definitivamente minato dalla valutazione di non affidabilità;

l’unico profilo aggiuntivo sul quale il motivo di ricorso concretamente si sofferma è la sordità – medio grave da cui il ricorrente sarebbe affetto; ma al riguardo il tribunale ha rettamente motivato, affermando che la situazione sanitaria dedotta non era tale da integrare un rischio serio, sì da non consentire cure adeguate nel paese di provenienza; si tratta di una valutazione in fatto, motivata e come tale insindacabile in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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