Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14430 del 07/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14430 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA
ORDINANZA
sul ricorso 12951-2011 proposto da:
DI GIANNI FRANCESCO, GHINASSI EZIO, BALDINI
ALDINA BDLLDW45M49H642H, VENIERI LUCA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio
dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MADONNA ANTONIO, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
v rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
29a9
-t 3
Data pubblicazione: 07/06/2013
CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,
GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
BOLOGNA del 9.2.2010, depositata il 19/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.
■
Ric. 2011 n. 12951 sez. ML – ud. 04-04-2013
-2-
avverso la sentenza n. 142/2010 della CORTE D’APPELLO di
r.g.n. 12951 / 2011 Baldini Aldina + 3 c/ INPS
Oggetto: eiposione all’amianto; benefici contributivi;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
i.
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 4
relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
2. “La Corte d’appello di Bologna ha escluso il riconoscimento dei
benefici contributivi per l’esposizione all’amianto, in misura
rilevante, per il periodo di lavoro svolto da Baldini Aldina ed altri tre
litisconsorti alla dipendenze di Eridania Zuccherifici Nazionali,
presso gli stabilimenti di Mezzano e/o di Russi, sul presupposto che
solo per tali quattro lavoratori il consulente officiato nel giudizio
d’appello aveva escluso l’esposizione decennale qualificata;
3. avverso detta sentenza Baldini Aldina ed altri tre litisconsorti
ricorrono con un motivo censurando, per vizio di motivazione, la
sentenza impugnata per aver condiviso l’esito delle conclusioni
dell’ausiliare officiato in giudizio escludendoli dal rischio ambientale
pur lavorando nello stesso zuccherificio al pari degli altri lavoratori e
litisconsorti per i quali, invece, l’esposizione era stata riconosciuta;
4. si è costituito l’INPS e ha contestato il ricorso;
s.
il ricorso è manifestamente infondato per aver la Corte di merito,
con motivazione logicamente motivata ed immune da censure,
aderito all’indagine svolta dall’ausiliare, che ha escluso l’esposizione
significativa alla fibre di amianto per i dipendenti che non
svolgevano direttamente interventi di manutenzione o che avevano
compiti diversi dalla conduzione di apparecchiature quali caldaie,
generatori di vapore, essiccatoi, serbatoi e tubazioni per aria e
liquidi ad alta temperatura, così pervenendo all’esclusione
rgn. 12951 / 2011 Baldini Aldina + 3 c/ INPS
aprile 2013 à sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
dell’esposizione qualificata per i dipendenti Baldini, in quanto
addetta al piccolo imballo cioè al confezionamento automatico dello
zucchero; per Di Gianni, in quanto addetto alla manutenzione solo
per un periodo di circa sette anni; per Ghinassi, impiegato o
inserviente di laboratorio chimico; infine, per Venieri, addetto per
soli due mesi, in qualità di operaio, ad attività con contatto di
turbine e, per il resto, adibito a mansioni di addetto alle spedizioni,
carrellista e addetto al confezionamento;
6.
né le censure svolgono, avverso le predette conclusioni del CTU
fatte proprie dalla Corte, critiche specifiche quanto alla posizione di
ciascun lavoratore, evidenziando reali lacune nella motivazione e
nell’esito dell’iter argomentativo rispetto ai predetti distinti
lavoratori tra tutti gli addetti al medesimo stabilimento, sicché la
doglianza si risolve, piuttosto, in una revisione del giudizio di
merito, come tale inammissibile in questa sede di legittimità”.
z Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
8. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente infondato il ricorso, che va pertanto rigettato.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese, liquidate in euro 50,00 per esborsi, oltre curo 3100,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.
r.g.n. 12951/2011 Baldini Aldina + 3 d INPS
2
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013
IL PRESIDENTE