Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1443 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1443 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 6136-2008 proposto da:
CONFALONIERI GINO C.F.CNFGNI27D06A376Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso
lo studio dell’avvocato AMBROSIO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARABINI
GIORGIO;
– ricorrente –

2013
contro

2544

TRINCA

GAROTIN

MARTINO

C.F.TRNMTN49S02E201E,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60,
presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE, che

Data pubblicazione: 23/01/2014

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCINI DONATO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 199/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 25/01/2007;

udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Ambrosio Giuseppe difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avv.

Di

Zenzo

Carmine

difensore

del

controricorrente che ha chiesto l’inammissibilità, in
subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ritenuto in fatto

l. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 25 gennaio 2007, di conferma della sentenza del Tribunale di Sondrio che aveva respinto la domanda,

~tino Trinca Garotin, di accertamento della proprietà esclusiva dell’intero terreno censito al Foglio 25, Mappale 288 del
Catasto del Comune di Grosotto, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva dichiarato che la porzione del
predetto terreno – come individuata nella planimetria allegata
alla CTU – era di proprietà esclusiva del convenuto, con spese
di lite compensate.
1.1. – Proponeva appello Gino Confalonieri e riproponeva
la domanda, chiedendo che fosse accertata la sua proprietà esclusiva del terreno indicato,

a titolo di acquisto derivativo

(rogito del 10 settembre 1977)

o, in subordine, per intervenu-

ta usucapione.
L’appellato

Trinca

Garotin

chiedeva

il

rigetto

dell’appello proponendo in subordine, con appello incidentale,
domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione
della porzione di terreno in contestazione.
1.2. – La Corte d’appello di Milano, nel confermare la decisione di prime cure, osservava che il sig. Confalonieri non
si trovava nel pieno possesso del terreno in oggetto, e vi era
contestazione del titolo di proprietà, sicché l’azione di ac-

proposta dal sig. Gino Confalonieri nei confronti del sig.

certamento della proprietà dallo stesso proposta soggiaceva al
medesimo onere probatorio della rei vindicatio,

e cioè la di-

mostrazione di un titolo contemporaneo o anteriore a quello
vantato dalla controparte.

l’assunto dell’attore Confalonieri, di aver acquistato la proprietà della porzione di terreno in contestazione, risultava
smentita dall’esame dei titoli d’acquisto. Emergeva infatti
che la sig.ra Marianna Saligari, proprietaria dell’intero terreno, con atto notaio De Campo in data 13 maggio 1934, aveva
trasferito a Remigio Osmetti (remoto dante causa di Gino Confalonieri), una porzione «di corte sotto la casa [A fino in
linea all’orto al suo limite a mezzogiorno». La parte rimanente della corte era stata oggetto del trasferimento, unitamente
ad altri beni della medesima sig.ra Saligari, agli eredi di
costei, e quindi, a seguito di passaggi intermedi, era pervenuta al convenuto Trinca Garotin (atto notaio Schiantarelli in
data 22 ottobre 1977).
In definitiva, secondo la Corte d’appello, dall’esame degli atti di trasferimento emrgeva che la porzione di terreno
in contestazione non era stata trasferita dalla originaria
proprietaria al dante causa remoto di Confalonieri, ed erroneamente era compresa nell’atto di acquisto stipulato da Confalonieri. Precisava la Corte di merito che, vertendosi in tema
di trasferimento di beni immobili, non potevano essere valo-

Nel caso di specie, proseguiva la Corte di merito,

rizzate le dichiarazioni, di segno contrario, della teste Meria Orsola Saladanna.
Quanto al preteso acquisto per usucapione, prospettato in
via subordinata da Confalonieri, la Corte d’appello evidenzia-

contestazione da parte del convenuto Trinca Garotin, e prima
di lui dai suoi danti causa, era stata ammessa dallo stesso
Confalonieri e confermata dai testi, con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi dell’acquisto a titolo originario in capo a Confalonieri
2. – Per la cessazione della sentenza della Corte
d’appello, Gino Confalonieri ha proposto ricorso sulla base di
quattro motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
l. – Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dei principi in tema di onere della prova e la falsa applicazione dell’art. 949 cod. civ.
In particolare, la Corte d’appello sarebbe caduta in errore nel ritenere che l’appellante aveva riconosciuto che anche
la controparte fosse nel possesso dell’area in contestazione,
facendo discendere da tale rilievo l’applicazione del più rigoroso onere probatorio tipico della rei vindicatio.

In real-

va che l’esercizio del possesso sulla porzione di fondo in

tà, nella citazione in appello, il sig. Confalonieri aveva affermato che la controparte esercitava, legittimamente, il diritto di passaggio sul fondo,
possesso iure servitutis

con ciò riconoscendo il relativo

e non uti dominus.

non necessitava dunque della prova rigorosa richiesta per la
rei vindicatio,

come affermato dalla giurisprudenza della Su-

prema Corte.
1.2. – Il motivo è inammissibile alla luce della formulazione del quesito di diritto,

che risulta astratto e non per-

tinente rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, in definitiva risolvendosi nell’enunciazione delle regole in materia di qualificazione dell’azione esercitata dal proprietario
«[._] che si trova nel possesso del bene, volta a far accertare
l’inesistenza di un

ugual diritto

di proprietà da parte di

chi, sullo stesso bene, ha solo un possesso iure servitutis

(nella specie, diritto di passo) ma non uti dominus».
Se, infatti, non è dubitabile che una tale azione sia sussumibile nello schema dell’accertamento della proprietà, nondimeno, nel caso specifico, la valutazione dell’onere probatorio operata dalla Corte d’appello si fonda sul diverso presupposto che il convenuto Trinca Garotin esercitasse il possesso
della porzione di terreno in contestazione al pari
dell’attore odierno ricorrente – non un diritto di passaggio.

L’azione di mero accertamento, esperita dal Confalonieri,

Il quesito, dunque, non individua il momento di conflitto
tra norme e concreto accertamento compiuto dal giudice di merito.
2. – Il secondo motivo di ricorso investe la motivazione

ficiente sul fatto decisivo costituito dalla qualificazione
della domanda come azione di rivendica anziché di accertamento
della proprietà.
Il ricorrente evidenzia poi – per l’eventualità che tale
qualificazione fosse ritenuta corretta – che identica qualificazione avrebbe dovuto essere estesa alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto resistente, con le relative conseguenze in tema di onere probatorio, laddove la Corte d’appello
aveva ritenuto provata la domanda riconvenzionale sulla base
delle risultanze della CTU.
2.1. – Il motivo è infondato giacché non si riscontra il
lamentato vizio di motivazione.
Le domande contrapposte, di accertamento della proprietà,
sono state correttamente qualificate e, a seguito dell’esame
delle risultanze processuali, in particolare dei titoli di acquisto, la Corte d’appello ha confermato raccoglimento della
domanda riconvenzionale con motivazione Immune da rilievi.
Dall’esame dei titoli di provenienza, la Corte d’appello ha
tratto la conclusione, coerente e logica, che l’area cortilizia oggetto di contestazione non fosse mai arrivata al ricor-

della sentenza d’appello, in assunto contraddittoria ed insuf-

rente, giacché risultava essere rimasta nel patrimonio della
sig.ra Saligari, remota dante causa delle parti, poi trasferita insieme ad altri beni agli eredi di costei, e quindi, a seguito di passaggi successivi, pervenuta al sig. Trinca Garo-

L’incertezza circa la legittimità dell’esercizio del potere di fatto sul bene, che connota la richiesta di accertamento
della proprietà avanzata da entrambe le parti, è stata superata, a favore del convenuto Trinca Garotin, in esito all’esame
dei titoli, attività riservata al giudice del merito che, nella specie, l’ha effettuata con rigore logico.
3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà di una delle argomentazioni con cui la Corte
d’appello ha motivato raccoglimento della domanda riconvenzionale, e cioè l’affermazione della carenza di legittimazione
di Confalonieri a far valere il mancato trasferimento della
proprietà dell’area in contestazione dai danti causa
dell’appellato Trinca Garotin a quest’ultimo, sul rilievo del
difetto di specifica menzione di tale area negli atti di provenienza della controparte.
3.1. – Il motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto
una motivazione aggiuntiva («nella non condivisibile ipotesi,
prospettata dall’appellante», pag. 9 della sentenza), che risulta priva di incidenza sulla ratio decidendi della decisione
impugnata (ex plurimis, Cass., sez. lavoro, sentenza n. 23635

tin.

del 2010). La Corte d’appello, dopo aver affermato che l’area
oggetto di contestazione ha seguito i trasferimenti di proprietà degli altri immobili della sig.ra Saligari, ed è pervenuta a Trinca Garotin insieme ai predetti, di cui costituisce

traria, in ogni caso Confalonieri non era legittimato a proporre la relativa questione, non risultando proprietario sulla
base dei suoi titoli di provenienza.
4. – Il ricorrente denuncia infine la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1142 aod. civ., evidenziando che
l’applicazione della presunzione di possesso intermedio avrebbe consentito di ritenere provato, in capo ad esso ricorrente,
l’acquisto della proprietà del terreno per usucapione.
4.1. – Il motivo è infondato, in quanto l’applicazione
della presunzione di possesso Thtermedio, evocata dal ricorrente, presuppone il possesso iniziale, che nella specie difetta.
La Corte d’appello ha sottolineato come, dalle dichiarazioni rese da Confalonieri e dai testi, sia emerso che Trinca
Garotin, e prima di lui i suoi danti causa, avevano esercitato
pacificamente il possesso della porzione di corte in contestazione, laddove non era risultato «in alcun modo dimostrato un
comportamento continuo e non interrotto del sig. Confalonieri
(né dei suoi danti causa) inteso inequivocabilmente ad eserci-

pertinenza, ha osservato ad abundantiam che, nell’ipotesi con-

tare su tale porzione di corte [_] un potere corrispondente a
quello del proprietario».
Correttamente dunque la Corte d’appello non ha applicato
la presunzione di possesso intermedio, avendo ritenuto, con

possesso iniziale da parte dei danti causa del sig. Confalonieri.
5. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte
bre 2013.

suprema di Cassazione, il 4 dicem-

motivazione immune da censure, elle risultava non dimostrato il

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