Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1443 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1443
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9708 – 2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
PROGEO AMBIENTE E RISORSE SRL (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMILIO FAA’ DI BRUNO 79, presso lo studio dell’avvocato NERVI
GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 109/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 10.10.08, depositata il 15/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte contribuente resiste con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La contribuente impugnava il diniego di sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, espresso dall’Agenzia a seguito del ritardato pagamento delle rate successive alla prima. La C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. respingeva l’appello dell’Ufficio ritenendo che, seppur non espressamente previsto in detto art. 9 bis, anche al condono da esso contemplato fosse applicabile l’efficacia della definizione del contesto pur in caso di omesso versamento delle rate successive alla prima disposta in più parti della L. n. 289 del 2002.
La censura dell’Agenzia appare manifestamente fondata, in quanto il sistema che condiziona l’insorgere della situazione premiale all’impegno assunto dal contribuente con l’istanza di versare l’importo determinato dalla legge, asseverato dal pagamento della prima rata, vale con esclusivo riferimento alle iporesi di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8, 9, 15 e 16, (argomento desumibile da Cass. ord. n. 6370/06 e 12810/07, nonchè da Cass. 18353/07, ultima parte della motivazione)”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenuto che, in base ad una meditata riconsiderazione dei termini della questione, sia opportuno rivedere l’orientamento già espresso in una precedente decisione (Cass. ord. n. 15898/10);
che, in particolare, dal sistema della L. n. 289 del 2002, non è desumibile un principio di perfezionamento del condono con il pagamento soltanto della prima rata al di fuori delle ipotesi espressamente previste (artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della L. cit.);
infatti, quella disciplinata dall’art. 9 bis è una particolare forma di sanatoria (condono cleemenziale) di natura diversa rispetto a quelle sopra elencate, che non attribuisce al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, con la conseguenza che nell’ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis, il condono è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto (Cass. 20745/10 nonchè ord. n. 22791 e 22400/10; Cass. 18353/07, ultima parte della motivazione; Cass. 5077/04); che, pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
che ricorrono giusti motivi, tra cui la peculiarità del contesto giurisprudenziale, per dichiarare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011