Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1443 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1443 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 19/01/2018

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:
in persona
EDILE ELETTRICA PAOLO DI GIAMPAOLO
del I.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Carlo Masci, elett. dom. presso lo studio

RG 2543/2015- g.est

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dell’avv. Ciro Intino, in Roma, Corso Trieste n. 173, come da procura in
calce all’atto
– ricorrente-

FERRI s.p.a., in concordato preventivo, in persona del I.r. p.t.,
rappr. e di?. dall’avv. Alessio Ritucci, con studio in Pescara, Largo
Madonna n.73, nonché indicazione di pec, come da procura in calce
all’atto
– controricorrenteAZIENDA SANITARIA 4 PRATO, in persona del I.r.p.t.
– intimatoper la cassazione del decreto App. L’Aquila 2.12.2014, R.G.
322/14;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 14 settembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1.

le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona

del Sostituto Procuratore generale Luigi Salvato, sono del seguente
tenore:
«osserva: l’impugnato decreto della Corte di appello de L’Aquila ha
dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento
del Tribunale di Pescara, il quale ha ammesso al concordato preventivo
la Ferri s.p.a. ed ha autorizzato quest’ultima, ai sensi dell’art. 169-bis
I.fall., a sciogliersi dai contratti indicati nello stesso e nel ricorso.

RG 2543/2015- g.est.

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Contro

La preliminare questione che si pone richiede di stabilire se il
provvedimento impugnato sia ricorribile ex art. 111 Cost.: in
riferimento alla statuizione avente ad oggetto l’ammissione al
concordato preventivo; con riguardo alla statuizione che ha autorizzato
lo scioglimento dei contratti.

statuizioni, dato che le censure riguardano esclusivamente la
determinazione relativa allo scioglimento dei contratti.
Nondimeno, per completezza, è opportuno osservare, quanto alla
prima (che, peraltro, integra un’ipotesi non considerata da S.U. n.
27063 del 2016), che il difetto dei caratteri della definitività e
decisorietà sembra chiaro in considerazione della funzione meramente
delibatoria delle condizioni di ammissibilità del concordato, le quali
restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun
pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli
interessati in sede di sentenza di omologazione. La ragione
dell’inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. <

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