Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14429 del 27/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 27/05/2019), n.14429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12386-2014 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

n. 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SETTIMIO HONORATI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7329/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/12/2013 R.G.N. 11469/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da M.F., già dipendente dell’Agenzia del Demanio, aveva dichiarato il diritto di quest’ultimo a transitare nei ruoli della Presidenza a decorrere dal 1 gennaio 2006, a seguito dell’opzione esercitata ai sensi del D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5, ed in forza della disposizione dettata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 577;

2. la Corte territoriale, integrato il contraddittorio con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’Agenzia del Demanio, ha evidenziato, per quel che qui ancora rileva, che il M., nell’avvalersi della facoltà concessa dal legislatore al momento della trasformazione dell’Agenzia in ente pubblico economico, aveva indicato come amministrazione di destinazione la Presidenza del Consiglio, ma la scelta non aveva avuto esito favorevole e l’originario ricorrente era stato assegnato alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta;

3. il giudice d’appello ha ritenuto che le amministrazioni coinvolte nella vicenda non si fossero attenute al disposto della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 577, con la quale il legislatore, nel dettare l’interpretazione autentica della disciplina del 2003, aveva previsto il transito nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali i dipendenti dell’Agenzia avevano esercitato l’opzione senza subordinarlo ad ulteriori provvedimenti amministrativi;

4. ha precisato al riguardo che il decreto dirigenziale richiamato dalla legge di interpretazione autentica doveva solo limitarsi all’individuazione nominativa del personale destinato a ciascuna amministrazione ed a fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del trasferimento;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con tempestivo controricorso M.F.;

6. sono rimasti intimati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio;

7. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 577 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30″ e rileva, in sintesi, che il legislatore, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto di opzione riconosciuto in favore del personale dell’Agenzia del Demanio, ha escluso il carattere automatico della modificazione soggettiva del rapporto ed ha subordinato il passaggio ad altra amministrazione all’emanazione di un decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale, previa consultazione degli enti interessati, dovevano essere individuate le unità di personale e fissata la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici;

1.1. la ricorrente precisa che la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 577, deve essere interpretato tenendo conto, da un lato, di quanto in precedenza previsto dal D.L. n. 7 del 2005, art. 5, comma 1 nonies, e dall’altro dei principi sui quali si fonda l’istituto della mobilità del personale che, in quanto finalizzato a garantire il buon andamento e l’efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso lo strumento della cessione del contratto di impiego, non può prescindere dal consenso di tutte le parti e deve tener conto delle esigenze organizzative degli uffici coinvolti;

2. preliminarmente occorre rilevare che non può essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere perchè la pronuncia, sollecitata dal controricorrente il quale fa fatto leva sul decreto di inquadramento definitivo nei ruoli della Presidenza adottato in corso di causa, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass. n. 16886/2015 e Cass. n. 11813/2016);

2.1. non può essere ravvisata nella fattispecie un’acquiescenza tacita alla pronuncia d’appello, atteso che può rilevare ai fini previsti dall’art. 329 c.p.c. solo una condotta tenuta anteriormente alla proposizione dell’impugnazione, mentre successivamente ad essa rileva unicamente la rinuncia espressa, da compiersi nelle forme di legge (Cass. n. 2704/2005);

2.2. infine va osservato che l’Avvocatura dello Stato non ha rinunciato al ricorso ed anzi ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione, sicchè si deve escludere che nella fattispecie l’atto di inquadramento definitivo nei ruoli della Presidenza del Consiglio, adottato sul presupposto erroneo dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, in realtà impugnata dall’Avvocatura, possa determinare un sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, tanto più che detto atto, che non ha natura di provvedimento amministrativo in quanto relativo alla gestione del rapporto, non può essere ritenuto inoppugnabile;

3. è inammissibile anche l’ulteriore eccezione proposta dal controricorrente, il quale ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’appello, in quanto non notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia del Demanio;

3.1. risulta dalla sentenza impugnata che la questione è stata esaminata dalla Corte territoriale e risolta in senso sfavorevole all’appellato, in quanto il giudice d’appello non ha ravvisato l’eccepita improcedibilità e ha ritenuto di dover disporre l’integrazione del contraddittorio, alla quale ha provveduto l’amministrazione appellante;

3.2. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui quando la sentenza impugnata abbia risolto in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell’avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all’esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, seppure condizionato (Cass. n. 7523/2015; Cass. n. 9211/2016; Cass. n. 17525/2016; Cass. n. 9383/2018) in assenza del quale è preclusa al giudice di legittimità ogni pronuncia sull’eccezione disattesa;

4. infondata è anche l’eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione effettuata all’Agenzia del Demanio presso gli uffici dell’Avvocatura, perchè l’Agenzia ha acquisito personalità giuridica di diritto pubblico in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, che ha attribuito a tutte le agenzie fiscali la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (art. 72), facoltà della quale in questo caso si è avvalsa nel giudizio di appello, come risulta dall’intestazione della sentenza impugnata;

5. la questione che qui viene in rilievo è già stata affrontata da questa Corte la quale, pronunciando in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha ritenuto che ” a seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali operata con il D.Lgs. n. 30 luglio 1999, n. 300, il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, art. 3, comma 5, come autenticamente interpretato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 5, comma 1-novies convertito nella L. 31 marzo 2005, n. 43, nel riconoscere al personale in servizio (nella specie, all’Agenzia del demanio) l’opzione per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali ovvero per il transito ad altra P.A. non ha comportato l’insorgere di un diritto di scelta del dipendente all’individuazione dell’Amministrazione statuale a cui transitare ma solo quello di poter restare nell’ambito dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, restando alla contrattazione collettiva ovvero agli accordi tra le amministrazioni l’individuazione della soluzione più adatta per il ricollocamento del personale.” (Cass. n. 21002/2013; Cass. n. 17334/2016; Cass. n. 24451/2017);

5.1. a detto orientamento il Collegio intende dare continuità, perchè l’automaticità del trasferimento, ritenuta dalla Corte territoriale, contrasta sia con il chiaro tenore letterale dei testi normativi sopra citati sia con i principi che ispirano la disciplina generale della mobilità volontaria, dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 nel testo vigente ratione temporis, alla quale è riconducibile l’esercizio del diritto di opzione, riconosciuto per legge ai dipendenti dell’Agenzia;

5.2. la trasformazione della natura dell’ente esula, infatti, dalla diversa ipotesi del trasferimento di attività, perchè il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 al pari dell’art. 2112 c.c., presuppone che l’amministrazione conferisca ad altro soggetto, pubblico o privato, le funzioni in precedenza esercitate e non è applicabile nei casi in cui si configuri una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo ente, comportante soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa (Cass. 5/12/2014 n. 25823);

5.3. la Corte territoriale, nell’interpretare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 577, (secondo cui i dipendenti dell’Agenzia del demanio di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 30, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all’esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l’opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell’Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonchè la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito), ha valorizzato solo il termine “transitano” utilizzato nel primo periodo mentre la disposizione deve essere letta nel suo complesso e va interpretata considerando che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse deve tener conto del fabbisogno dell’ente di destinazione, nel quale non si possono determinare situazioni di eccedenza per effetto del disposto passaggio;

6. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda;

7. il contrasto esistente in giurisprudenza al momento della proposizione dell’originario ricorso, antecedente alle pronunce di questa Corte, giustifica l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;

7.1. vanno, però, poste a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7.2. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda.

Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e condanna M.F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

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