Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14429 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23271-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO GRONDONA;

– ricorrente –

contro

ADER, – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 287/2018 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M. ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Como si era dichiarato incompetente per materia sull’opposizione all’esecuzione presso terzi intrapresa ai suoi danni da Equitalia Nord s.p.a. (cui nel frattempo succedeva Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.).

Il Tribunale di Como, in funzione di giudice d’appello, rilevando che la sentenza impugnata era stata comunicata al difensore dell’appellante in data 19 agosto 2016, ha ritenuto che il gravame, introdotto con atto notificato il 27 gennaio 2017, fosse tardivo poichè proposto in violazione del termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Avverso tale decisione M.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

2. Il ricorso, già fissato per l’adunanza camerale del 16 luglio 2020, con ordinanza interlocutoria 9 settembre 2020 n. 1874 è stato rinviato a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente il rinnovo della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (successore universale ope legis di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.) non ha notificato controricorso, ma ha depositato soltanto “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Adempiuto tale incombente, il ricorso è stato fissato per l’odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione, tra gli altri, degli artt. 325 e 326 c.p.c..

Deduce che erroneamente il Tribunale ha fatto decorrere il termine cosiddetto “breve”, di cui all’art. 325 c.p.c., dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza di primo grado, effettuata all’odierno ricorrente dalla cancelleria del giudice di pace.

Il motivo è fondato.

La comunicazione della sentenza a cura della cancelleria, infatti, non fa decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.. Tale termine decorre, a norma dell’art. 326 c.p.c., “dalla notifica della sentend’, e l’art. 285 c.p.c. chiarisce tale notificazione, “al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione si fa su Stana di parte”.

La comunicazione di cancelleria è dunque inidonea a fare scattare il decorso del termine per impugnare ex art. 325 c.p.c., e tale regola resta immutata quale che sia il mezzo, tra quelli previsti dall’art. 136 c.p.c., del quale la cancelleria si avvalga per le comunicazioni: consegna diretta del biglietto al destinatario, posta elettronica, telefax, notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Como, in persona di differente magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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