Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14429 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26055/2013 proposto da:

AFFILIATED FM INSURANCE COMPANY, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Sig.ra W.M. E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio

dell’avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIO PORZIO giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

MAGAZZINI GENERALI SILOS E FRIGORIFERI SPA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PARIGI N. 11, presso lo studio CARNELUTTI, rappresentata e difesa

dagli avvocati FABIO MARIOTTINO, MAURIZIO D’ALBORA giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA MARITTIMA KLINGENBERG SR, ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA,

MILANO ASSICURAZIONI SPA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, SASA

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2827/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato ROMANO POMARICI per delega;

udito l’Avvocato FABIO MARIOTTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Affiliated FM Insurance Company convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la s.p.a. Magazzini generali, silos e frigoriferi, e la s.r.l. Klingenberg – quest’ultima nella qualita’ di agente raccomandatario a Napoli e rappresentante processuale del suo armatore vettore – chiedendo che fossero condannati in solido al rimborso della somma di 1.814.565,69 dollari statunitensi.

A sostegno della domanda la societa’ attrice espose di aver assicurato il trasporto dagli Stati Uniti al porto di (OMISSIS) di tre partite di balle di cellulosa, eseguito da un vettore rappresentato dalla societa’ Klingenberg, balle poi depositate, successivamente allo sbarco, nel terminal sito nel porto di (OMISSIS) della s.p.a. Magazzini generali, silos e frigoriferi; deposito nel quale la merce era andata distrutta a seguito di un incendio. Aggiunse la societa’ attrice di aver liquidato, a seguito del sinistro, l’indennizzo in favore degli assicurati e di essersi pertanto surrogata nei diritti degli stessi fino alla concorrenza della somma liquidata.

Si costitui’ la societa’ convenuta, chiedendo il rigetto della domanda ed estendendo il contraddittorio nei confronti dei suoi assicuratori.

Si costitui’ anche la s.r.l. Klingenberg, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione.

Il Tribunale dichiaro’ il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta contro la s.r.l. Klingenberg e rigetto’ quella avanzata nei confronti della s.p.a. Magazzini generali, silos e frigoriferi, compensando le spese di giudizio.

2. Avverso tale decisione ha proposto appello la societa’ attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2 agosto 2012, ha rigettato l’appello, confermando la pronuncia di primo grado e compensando anche le spese del giudizio di secondo grado.

Ha premesso la Corte territoriale che la pronuncia declinatoria della giurisdizione emessa dal Tribunale non era stata impugnata, per cui l’appello era circoscritto al solo profilo della responsabilita’ della societa’ depositaria.

Cio’ posto, la Corte napoletana ha aggiunto, per quanto di interesse in questa sede, che, alla luce della “chiara ed esauriente relazione peritale eseguita in sede penale”, era da ritenere pacifica la natura dolosa dell’incendio in questione, con conseguente insussistenza di cause accidentali. Da tale premessa si doveva trarre la conseguenza per cui la s.p.a. Magazzini generali, silos e frigoriferi non poteva essere gravata di alcuna responsabilita’. La societa’ appellante, del resto, non aveva addotto alcun elemento di prova oggettiva “al fine di smentire e scardinare le univoche risultanze processuali”.

Pertanto, anche alla luce dell’art. 1787 c.c., la responsabilita’ della s.p.a. Magazzini generali, silos e frigoriferi doveva essere esclusa, avendo la medesima immediatamente provveduto a chiamare i Vigili del fuoco il cui lavoro di spegnimento si era protratto, a causa dell’ampiezza dell’incendio, per circa una settimana. Doveva ritenersi, quindi, che la merce fosse andata distrutta per un evento risultato estraneo alla sfera di custodia della societa’ depositaria, tale da assumere il carattere di “imprevedibilita’ e di assoluta eccezionalita’”; sussisteva, cioe’, un tipico caso fortuito, la cui intensita’ era tale “da interrompere il nesso eziologico tra la condotta del custode e l’evento lesivo”.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso la Affiliated FM Insurance Company con atto affidato a quattro motivi.

Resiste la s.p.a. Magazzini generali, silos e frigoriferi con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Le altre parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 116 c.p.c., oltre a motivazione omessa, insufficiente o comunque contraddittoria in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Rileva la societa’ ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel dare per pacifico che l’incendio in questione avesse natura dolosa. Risultava dalla relazione del c.t.u., infatti, che egli aveva cercato in loco la presenza di tracce delle c.d. sostanze di innesco, ma che non le aveva trovate. Il c.t.u., quindi, secondo la ricorrente, “sposo’ la tesi dell’origine dolosa del fuoco solo perche’ essa gli appariva la piu’ verosimile tra quelle ipotizzate”. Tale assenza di certezza renderebbe evidente la non adeguata motivazione della sentenza impugnata.

2. Col secondo motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione degli artt. 1787 e 2697 c.c., oltre a motivazione omessa, insufficiente o comunque contraddittoria in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Rileva la societa’ ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente posto a carico della stessa l’onere di dimostrare l’esistenza di circostanze diverse da quelle indicate dalla Corte d’appello, senza considerare che l’onere della prova dell’esistenza del caso fortuito incombeva a carico della societa’ depositaria, in conformita’ alla previsione dell’art. 1787 c.c. e della costante giurisprudenza di legittimita’.

3. Col terzo motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione degli artt. 1787 e 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., oltre a motivazione omessa, insufficiente o comunque contraddittoria in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio; nonche’ violazione e falsa applicazione della L. 7 dicembre 1984, n. 818.

Osserva la societa’ ricorrente che, anche a voler ritenere ammesso lo svolgimento dei fatti come descritti dalla sentenza in esame, nella stessa mancherebbe ogni valutazione circa l’assenza di prova, da parte della societa’ depositaria, di avere adempiuto con diligenza alla propria obbligazione di custodia. Il semplice essersi attivati per chiamare i Vigili del fuoco non poteva essere ritenuto elemento sufficiente, anche perche’ la relazione del c.t.u. aveva posto in luce come le attrezzature antincendio presenti sul posto non fossero conformi a quanto previsto dalla legge; se, invece, il deposito fosse stato in regola, si sarebbero potuti attuare ben altri rimedi contro l’avanzare del fuoco.

4. Col quarto motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione degli artt. 1787 e 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia oltre a motivazione omessa, insufficiente o comunque contraddittoria in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Si osserva, in proposito, che la societa’ originariamente convenuta non avrebbe fornito alcuna prova ne’ del fatto che l’incendio fosse riconducibile all’opera di terzi estranei ne’ dell’essersi attivata affinche’ fosse prevenuto l’ingresso di malintenzionati all’interno del deposito. Richiamando alcuni passaggi dell’atto di appello sul punto, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe del tutto taciuto su questo aspetto della vicenda.

5. I motivi di ricorso, tra loro intimamente connessi pur nella loro diversita’, possono essere trattati congiuntamente e sono tutti, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

5.1. Osserva la Corte, innanzitutto, che i motivi sono tutti evidentemente volti ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

Tanto premesso – e rilevando che cio’ potrebbe di per se’ condurre ad una pronuncia di inammissibilita’ – va detto che la sentenza impugnata, recependo le conclusioni del c.t.u. nominato in sede penale, che non risultano essere state contestate da consulenti di parte, ha ricostruito le modalita’ del sinistro nei termini di cui sopra. La circostanza che il c.t.u. abbia considerato credibile quella versione dei fatti in quanto ritenuta la piu’ verosimile (primo motivo) nulla toglie alla validita’ della decisione, che e’ conforme alla regola civilistica del piu’ probabile che non con cui si valuta la sussistenza del nesso di causalita’. La sentenza, accogliendo dette conclusioni, ha ricostruito la dinamica dei fatti ed ha ricondotto l’incendio al caso fortuito, sicche’ nessun fondamento hanno le censure sull’onere della prova (secondo motivo), visto che il fortuito e’ stato ritenuto dimostrato. D’altra parte, proprio l’aver ammesso l’esistenza del caso fortuito toglie ogni rilievo alla necessita’ di ulteriori accertamenti in fatto, che restano comunque assorbiti (v. in argomento le sentenze 10 agosto 2004, n. 15429, e 10 ottobre 2008, n. 25028).

Quanto, poi, alle presunte violazioni degli obblighi di custodia e di protezione che gravano sul depositario ai sensi dell’art. 1787 c.c., ed alle ulteriori considerazioni, contenute nei motivi terzo e quarto, circa l’assenza o l’insufficienza di un’adeguata azione difensiva da parte della societa’ depositaria – in particolare in ordine alla presenza di un’idonea attrezzatura antincendio ed allo svolgimento di un controllo per evitare l’accesso di terzi estranei – si tratta, evidentemente, di censure che vanno a toccare valutazioni di merito gia’ compiute dalla Corte territoriale e non piu’ modificabili in questa sede.

6. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformita’ ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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