Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14428 del 27/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 27/05/2019), n.14428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11492-2014 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE

XIMENES 3, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO PANNONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AVELLINO, in persona del Commissario straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA, rappresentato difeso dagli

avvocati GENNARO GALIETTA, OSCAR MERCOLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6549/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/11/2013 R.G.N. 5605/2009.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 27 novembre 2013, la Corte d’Appello di Napoli, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Avellino che aveva accolto la domanda proposta da S.F. nei confronti della Provincia di Avellino, dichiarando che il S., transitato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla Provincia di Avellino in virtù del D.Lgs. n. 469 del 1997 che ha conferito agli Enti Locali le funzioni già di pertinenza dello Stato in materia di mercato del lavoro, doveva ritenersi inquadrato nei ruoli di tale Ente sin dal 26.11.1999 sia agli effetti giuridici che economici ed aveva pertanto diritto, da quella data e fino alla data della domanda, ad essere inserito in tutte le progressioni economiche orizzontali attivate dall’Ente nonchè alla maggiorazione r.i.a. ed all’indennità di amministrazione nella misura già in godimento presso l’amministrazione di provenienza e condannando l’amministrazione provinciale al pagamento delle differenze retributive maturate ai predetti titoli, in riforma delle decisione di prime cure rigettava la domanda del S. e dichiarava inammissibile l’appello incidentale da questi proposto dovendo ritenersi nuova la domanda di risarcimento del danno da mancata riqualificazione che il gravame era destinato ad introdurre;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittima la determinazione dell’amministrazione provinciale di procedere all’inquadramento del S. nei propri ruoli a far data dall’1.4.2001, contestualmente all’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell’amministrazione di appartenenza (in effetti per quella data previsto con nota n. 124 del 3.4.2001 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), in conformità al disposto del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446 intervenuto a disciplinare le modalità di trasferimento del personale nel senso di imporre che contestualmente a quello si doveva procedere al trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo di amministrazione di appartenenza e di ridefinire le tabelle di equiparazione delle professionalità possedute dal personale statale da trasferire a quelle corrispondenti nel sistema di inquadramento in essere nel comparto Regioni ed Enti Locali, per essere questo idoneo ad esplicare un effetto abrogativo sulla precedente disciplina di cui al D.P.C.M. 5 agosto 1999, che individuava le risorse umane da trasferire alla Regione Campania e direttamente alle singole province di appartenenza con decorrenza dal 1 luglio 1999, data poi differita al 26.11.1999 per effetto della L. n. 263 del 1999, a sua volta modificativa dell’originario D.Lgs. n. 469 del 1997, pubblicata il giorno successivo a quella del D.P.C.M. dell’agosto 1999 e di conseguenza insussistente il diritto del S. a partecipare alla procedura interna di selezione per la progressione economica orizzontale indetta in base al contratto integrativo decentrato del 9.2.2000 e da questo riservata ai dipendenti inquadrati economicamente presso l’Ente alla data del 31.12.1999, tanto più che, a seguito dell’entrata in vigore del CCNL del 5.10.2001 e del relativo contratto decentrato a livello di ente, al S. era stata riconosciuta una progressione economica per effetto della sua collocazione, a decorrere dall’1.1.2002, nella categoria B6, superiore a quella originariamente attribuita in D1;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia di Avellino;

che l’Ente controricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 27 e art. 27 CCNL 5.10.2001, del D.P.C.M. 9 ottobre 1998 e D.M. 5 agosto 1999 e della L. n. 263 del 1999 in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con specifico riferimento all’omessa valutazione di un documento della produzione di parte depositato in atti, identificato nella pronunzia n. 2984/2011 resa in controversia analoga dalla stessa Corte d’Appello di Napoli, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale, per cui, in conformità al disposto del D.P.C.M. n. 446 del 2000, l’inserimento del ricorrente nei ruoli della Provincia di Avellino doveva ritenersi posticipato alla data di effettiva messa a disposizione a favore dell’Ente delle relative risorse finanziarie, contrastando tale conclusione, secondo quanto in altro giudizio deciso dalla stessa Corte territoriale, con pronunzia che, prodotta in atti, il Collegio ha omesso di esaminare, con il percorso delineato dal D.P.C.M. 5 agosto 1999, in base al quale la costituzione del rapporto tra il personale trasferito e le amministrazioni provinciali campane di destinazione avrebbe dovuto avvenire entro il 26.11.1999, percorso cui la stessa provincia di Avellino aveva dato attuazione prevedendo che quel personale fosse inserito nel sistema di classificazione di cui al CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali con la Delib. 15 settembre 2000, n. 917 la cui efficacia il ricorrente assume debba ritenersi fatta salva dall’art. 27 del CCNL di comparto del 5.10.2001 che pure subordina, in consonanza con il D.P.C.M. n. 446 del 2000, l’inquadramento del personale trasferito all’effettiva messa a disposizione delle relative risorse finanziarie;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del D.P.C.M. 5 agosto 1999, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della data di trasferimento delle risorse finanziarie, negando l’esistenza di emergenze documentali attestanti che tale trasferimento sia avvenuto in data 1.4.2001 e sostenendo, viceversa, che ad esso si sia dato corso con il D.P.C.M. 5 agosto 1999 che fissava alla data dell’1.7.1999 il trasferimento del personale alla Regione Campania e da questa direttamente alle amministrazioni provinciali, poi differito al 26.11.1999;

che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del D.P.C.M. 5 agosto 1999 in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è prospettata in relazione all’incongruità logico-giuridica delle argomentazioni su cui la Corte territoriale ha inteso legittimare l’esclusione del ricorrente, pur trasferito presso la provincia di Avellino dal 26.11.1999, dalla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale prevista dal contratto integrativo decentrato del 9.2.2000, argomentazioni basate sull’indisponibilità delle risorse finanziarie relative alla posizione del ricorrente non ancora trasferite dal fondo dell’amministrazione di appartenenza avendo la Corte territoriale ritenuto la disponibilità delle risorse finanziarie requisito essenziale per l’attivazione delle progressioni, essendo queste, a tenore del contratto integrativo abilitato a definirne la disciplina, individuate nel loro numero complessivo in relazione all’entità globale del fondo di amministrazione disponibile;

che, con il quarto motivo, così rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., del principio della domanda e del principio dispositivo ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio in particolare relativo all’omessa valutazione di prove documentali, individuate nelle Delib. Provincia di Avellino n. 917 del 2000, Delib. n. 295 del 2001 e Delib. n. 959 del 2001 prodotte in atti, lamenta essere stato il pronunciamento negativo della Corte territoriale condizionato dalla mancata valutazione e dalla omessa pronunzia in ordine alla sollevata questione della legittimità delle Delib. n. 295 del 2001 e Delib. n. 959 del 2001 intese a modificare il contenuto della precedente Delib. n. 917 del 2000 che inseriva il personale trasferito nel sistema di classificazione di cui al CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali;

che tutti gli esposti motivi su cui si articola la proposta impugnazione convergono nella prospettazione di una tesi unitaria in virtù della quale il differimento dal 26.11.1999 all’1.4.2001 dell’inquadramento del ricorrente nei ruoli della Provincia di Avellino, volto a far coincidere l’inserimento nell’organico dell’Ente del dipendente trasferito con il trasferimento delle relative risorse finanziarie dal fondo dell’amministrazione di provenienza, differimento che legittimerebbe l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale prevista dal contratto decentrato dell’Ente a favore del solo personale in servizio alla data del 31.12.1999, va, di contro, considerato illegittimo, essendosi l’inserimento del ricorrente nei ruoli della Provincia di Avellino perfezionato per effetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 5 agosto 1999 che, individuato il personale statale da trasferire alla Regione Campania, disponeva il trasferimento direttamente presso le singole province con decorrenza 1.7.1999 poi differita dalla L. n. 263 del 1999 al 26.11.1999 e della delibera assunta dalla stessa Provincia di Avellino, Delib. 15 settembre 2000, n. 917 che inseriva il personale trasferito nel sistema di classificazione di cui al CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali, sicchè alcuna efficacia sulla fattispecie poteva esplicare il D.P.C.M. n. 446 del 2000, che imponeva la coincidenza tra l’inserimento del lavoratore trasferito nei ruoli delle amministrazioni provinciali ed il trasferimento delle relative risorse finanziarie, come poteva desumersi dal disposto dell’art. 27 del CCNL di comparto del 5.10.2001, che, nel prevedere in armonia con il citato D.P.C.M. la coincidenza tra trasferimento del lavoratore con inquadramento nei ruoli dell’amministrazione di destinazione e effettiva messa a disposizione delle relative risorse finanziarie, fa salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto a quella in quei termini stabilita; che tale tesi correttamente è stata dalla Corte territoriale ritenuta infondata nella misura in cui presuppone che la prevista inserzione del lavoratore in mobilità nell’amministrazione di destinazione, senza soluzione di continuità e pregiudizio per il trattamento giuridico ed economico acquisito, comporti la titolarità in capo al soggetto di ogni prerogativa che competa al personale originario, condizione negata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 21.9.2010, n. 19938) che ha escluso che essa debba valere “a tutti i fini” e ciò con specifico riguardo al diritto all’ammissione alle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali, sulla base della considerazione per la quale le stesse risultano rimesse, quanto alla loro disciplina, senza limitazione alcuna da parte dei contratti collettivi nazionali di comparto, alla contrattazione decentrata per singolo ente, che, nella specie, come del resto in via generale, subordina l’ammissione alle predette procedure, non solo al requisito della presenza in servizio ad una certa data, cui fa riferimento il ricorrente, invocando gli atti di normazione secondaria che fissano la decorrenza del suo trasferimento alla data del 26.11.1999, compresa nell’arco temporale considerato ai fini dell’ammissione alle dette procedure, ma altresì a quello della disponibilità delle risorse finanziarie, da ritenersi anzi essenziale per l’attivazione delle progressioni, essendo queste individuate dalla fonte negoziale nel loro numero complessivo in relazione all’entità globale del fondo di amministrazione disponibile, requisito che con riguardo al S. non può dirsi ricorrere, atteso che, contrariamente a quanto dedotto da questi nel secondo motivo di impugnazione, il trasferimento delle risorse al medesimo relative è stato accertato, sulla base della nota n. 124 del 3.4.2001 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, essere avvenuto effettivamente in data 1 aprile 2001, difetto che non può dirsi superato in base al disposto dell’art. 27 del CCNL di comparto del 5.10.2001 non offrendo il ricorrente alcuna argomentazione che induca a ritenere incluso tra gli effetti derivanti dall’inquadramento del personale trasferito anticipato rispetto al trasferimento delle risorse finanziarie quello della partecipazione alle progressioni economiche orizzontali, che anzi risulta smentito dal beneficio a tale personale riconosciuto dallo stesso CCNL, all’art. 28, comma 7, come poi attuato in sede di contrattazione decentrata, dato dall’attribuzione di una posizione di sviluppo economico, nell’ambito della stessa categoria di inquadramento, superiore in quanto tale da contemplare il valore annuo corrispondente alla indennità di amministrazione in godimento presso l’amministrazione di provenienza;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

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