Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14428 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34969-2018 proposto da:

L.F. e R.G.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE DELLA CASA;

– ricorrenti –

contro

B.L., in proprio e nella qualità di erede con beneficio di

inventario del Sig. G.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DE’ MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA

MARSICANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GISELLA CASALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2371/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 B.L. ed il proprio figlio, G.A., convennero dinanzi al Tribunale di Ravenna L.F., consulente finanziario, e R.G.L., chiedendone la condanna alla restituzione di circa 200.000 Euro complessivi, dei quali – secondo la prospettazione attorea – a più riprese i convenuti si erano appropriati sine causa.

2. Nello stesso anno 2008 L.F. e R.G.L. costituirono un fondo patrimoniale nel quale fecero confluire un appartamento.

B.L. ed G.A. introdussero allora un secondo giudizio, volto a far dichiarare l’inefficacia nei loro confronti ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

3. Il giudizio di indebito e l’azione pauliana vennero riuniti e decisi dal Tribunale di Ravenna con sentenza 14 dicembre 2013 n. 1498, con la quale vennero accolte sia la domanda di restituzione dell’indebito, sia quella di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

La sentenza venne appellata in via principale da L.F. e R.G.L., ed in via incidentale da B.L., sia in proprio che quale erede di G.A..

4. Con sentenza 26 settembre 2018 n. 2371 la Corte d’appello di Bologna:

-) rigettò l’appello principale;

-) accolse l’appello incidentale e condannò R.G.L. alla restituzione in favore di B.L. dell’ulteriore somma di Euro 65.000.

A fondamento di tali decisioni la Corte d’appello ritenne che:

-) era incontroverso che le somme di cui gli attori avevano chiesto la restituzione provenivano, per mezzo di bonifici o prelievi, da conti correnti intestati agli attori;

-) l’eccezione sollevata dai convenuti, secondo cui le suddette somme erano state volontariamente pagate per finalità di investimenti finanziari ed acquisto di strumenti finanziari derivati era rimasta indimostrata;

-) era invece dimostrato, al contrario, che le suddette somme erano state investite per acquistare titoli al nome di R.G.L., trasferiti poi a L.F.;

-) ricorrevano nella specie tutti gli elementi dell’azione revocatoria: l’eventus damni, perchè la costituzione di un fondo patrimoniale doveva ritenersi atto a titolo gratuito; e la scientia damni, in quanto i due convenuti sapevano di essere debitori degli attori;

-) gli ulteriori beni che R.G.L. aveva dimostrato di possedere, essendo costituiti da denaro e titoli, non costituivano una sufficiente garanzia dei creditori, perchè facilmente occultabili;

-) ad abundantiam, la Corte d’appello ha aggiunto che, su tale questione, “le censure degli appellanti alla decisione di primo grado sono generiche (art. 342 c.p.c.)”.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da R.G.L. e L.F., con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso B.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c..

Deducono che spetta a chi propone la domanda di indebito dimostrare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.

Sicchè, avendo essi eccepito che le somme ricevute dagli attori erano state legittimamente pagate per compiere investimenti finanziari, spettava agli attori dimostrare il contrario.

1.1. Il motivo è infondato.

La circostanza che le somme bonificate dagli originati attori agli odierni ricorrenti costituissero degli investimenti finanziari era un fatto costitutivo dell’eccezione, non della domanda, ed in quanto tale andava dimostrato da chi quel fatto eccepì, ovvero gli odierni ricorrenti. Vale la pena aggiungere che i ricorrenti non citano correttamente la giurisprudenza di legittimità sul riparto dell’onere della prova nei giudizi di indebito.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nei suddetti giudizi: -) è onere dell’attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;

-) è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento. Fondamentale a tal riguardo è la decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1170 del 11/02/1999, Rv. 523147.

Tale sentenza ha stabilito che l’onere della prova gravante sull’attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa.

Ciò vuol dire che se l’attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito – ad esempio in base ad un titolo nullo;

oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti.

Quando, invece, l’attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti – come nel caso di specie – egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l’esistenza d’una iuxta causa obligationis.

1.2. Questi principi vennero ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011, Rv. 616329, ove si afferma che una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall’attore la dimostrazione dell’inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 15667 del 15/07/2011, Rv. 619229).

E già in precedenza, nello stesso ordine di idee, Sez. L, Sentenza n. 6138 del 20/03/2006, Rv. 588046, aveva stabilito che, nel giudizio di indebito, è colui il quale ne nega l’esistenza a dovere provare la sussistenza dei presupposti che rendono giustificato il pagamento di cui si chiede la restituzione.

Tutti questi principi, da ultimo, sono stati ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 19902 del 06/10/2015.

Il motivo va pertanto rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:

“nel giudizio di indebito oggettivo, quando l’attore alleghi che il pagamento è avvenuto in assenza di qualsiasi causa giustificativa, egli ha il solo onere di provare l’avvenuto pagamento e la sua esorbitanza rispetto ai rapporti obbligatori intercorsi con l’accipiens, mentre è onere del convenuto dimostrare che quel pagamento avvenne in base ad un titolo giustificativo”.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2033 c.c..

Nella illustrazione del motivo sostengono una originale tesi giuridica, così riassumibile:

-) gli attori avevano ascritto ai convenuti di essersi appropriati con frode di denaro altrui;

“se le cose stessero e ettivamente così, verteremmo in ipotesi di violazioni del codice penale (artt. 640 e 640 ter c.p.) per cui, le condotte sottostanti ricadrebbero nella sfera applicativa dell’art. 2043 c.c., la cui azione era irrimediabilmente prescritta al momento della proposizione della causa, e non certo in quella di cui all’art. 2033 c.c.”.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto l’eccezione di prescrizione non risulta sollevata nei gradi di merito.

3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 444 c.p.p..

L’illustrazione del motivo, ermetica e fumosa, parrebbe voler sostenere la seguente tesi:

-) la Corte d’appello avrebbe fondato la propria decisione anche su una sentenza penale di condanna di L.F., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il delitto di truffa;

-) quella sentenza tuttavia concerneva fatti cui erano estranei gli originari attori;

-) essa pertanto non poteva costituire una prova utilizzabile.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile sia ex art. 366 c.p.c., n. 6, perchè non trascrive nè riassume il contenuto della sentenza penale che si assume illegittimamente utilizzata dal giudice civile per formare il proprio convincimento; in ogni caso è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., giacchè è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza pronunciata in altri giudizi può essere utilizzata quale prova atipica.

Ad abundantiam, ritiene doveroso il collegio rilevare che il motivo sarebbe comunque infondato, dal momento che le eccezioni sollevate dai convenuti nel giudizio di merito sono state rigettate per difetto di prova, ed il riferimento alla sentenza penale di condanna di L.F. costituisce un mero obiter nella motivazione della sentenza impugnata.

4. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Deducono che, in primo grado, B.L. aveva ampliato la propria domanda, incrementando la richiesta condannatoria di ulteriori 65.000 Euro, e l’aveva fatto soltanto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c..

Mentre il Tribunale non aveva provveduto su tale ulteriore domanda di condanna, la Corte d’appello l’aveva accolta: ma, accogliendola, la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di tardività formulata dagli odierni ricorrenti.

4.1. Il motivo è inammissibile a causa della sua ambiguità.

Non è chiaro, infatti, se con esso i ricorrenti abbiano inteso denunciare un vizio di omessa pronuncia (come parrebbe dalle espressioni impiegate a pagina 10, terzo capoverso, del ricorso); oppure abbiano inteso denunciare un vizio di ultrapetizione (come parrebbe dalle espressioni riportate a pagina 9, quarto capoverso, del ricorso stesso).

4.2. In ogni caso, se i ricorrenti avessero inteso denunciare, col motivo in esame, il vizio di omessa pronuncia, esso sarebbe infondato: ed infatti la Corte d’appello, condannando R.G.L. al pagamento di ulteriori 65.000 Euro in favore di B.L. ha, per ciò solo, implicitamente rigettato l’eccezione di tardività della relativa domanda. Se, invece, i ricorrenti avessero inteso denunciare, col motivo in esame, il vizio di ultrapetizione, il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto i ricorrenti non riassumono, nè trascrivono, i termini in cui venne formulata la domanda originaria, ed i termini in cui venne formulata la domanda che si assume essere stata illegittimamente ampliata.

5. Col quinto motivo, infine, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2901 c.c..

Sostengono che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sussistente, nel caso di specie, la prova sia della scientia damni, sia dell’eventus damni.

5.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni:

-) in primo luogo è inammissibile perchè la Corte d’appello ha ritenuto che, sulla questione in esame, l’appello contenesse “censure generiche (art. 342 c.p.c.)” (così la sentenza, pagina 5, secondo rigo), e tale statuizione non viene impugnata;

-) in secondo luogo il motivo è inammissibile perchè censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’importo delle spese di soccombenza indicato nel dispositivo è stato maggiorato del 25%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8, in considerazione della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna R.G.L. e L.F., in solido, alla rifusione in favore di B.L. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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