Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14428 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21175/2013 proposto da:

V.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARTIRI DI BELFIORE 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA

SIMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PRINCIGALLI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SS

PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TOMASSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO CASAMASSIMA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

CANOSA DI PUGLIA, depositata il 31/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato MARIO GERUNDO per delega;

udito l’Avvocato DOMENICO CASAMASSIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. V.V. convenne in giudizio la Lavanderia Ecomaster di F.C., davanti al Giudice di pace di Canosa di Puglia, chiedendo il risarcimento dei danni, per la somma di Euro 1.130, conseguenti al danneggiamento di un abito a seguito di interventi di pulitura eseguiti da parte della convenuta.

Si costitui’ in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace accolse in parte la domanda e condanno’ la convenuta al pagamento della somma di Euro 600, con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia e’ stata appellata dal V. in via principale e dalla Lavanderia Ecomaster in via incidentale e il Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Canosa di Puglia, con sentenza del 31 luglio 2012, ha respinto entrambi gli appelli, compensando le spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che non poteva essere emessa una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, come richiesto dall’appellante principale, in quanto la convenuta C. si era a cio’ opposta, obbligando il Giudice di pace a pronunciarsi nel merito. Quanto alla somma liquidata, ha rilevato il Tribunale che l’appellante principale non aveva prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del maggiore danno richiesto in primo grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Trani propone ricorso V.V., con atto affidato ad un solo motivo e supportato da memoria.

Resiste C.F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato col richiamo ad una serie di norme processuali e sostanziali, senza precisa individuazione di una censura, lamentando motivazione errata, insufficiente, apparente o contraddittoria, si ribadisce che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere; si richiamano, a sostegno, una serie di atti dei giudizi di merito.

1.1. Il ricorso e’ inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Si rileva, innanzitutto, che la censura di vizio di motivazione, trattandosi di una sentenza soggetta al nuovo regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non e’ ammissibile alla luce dei criteri indicati nella nota sentenza 8 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.

Oltre a cio’, il Collegio osserva che il ricorso e’ redatto in modo non conforme ai criteri legislativamente previsti per il giudizio di cassazione. Esso, infatti, contiene una serie di richiami ad atti e documenti processuali senza indicare se e come gli stessi siano stati messi a disposizione di questa Corte (in tal modo non rispettando il principio di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6); lamenta questioni non chiare e fra loro contraddittorie (si contesta da un lato la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere e dall’altro, nel contempo, si chiede il risarcimento del danno in una misura maggiore); non contiene, in effetti, una precisa censura di violazione di legge e si risolve, comunque, nell’evidente sollecitazione di questa Corte ad un nuovo e non consentito giudizio di merito.

2. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformita’ ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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