Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14428 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4625/2019 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in Agrigento, via Ugo La

Malfa n. 46/C, presso lo studio dell’avv. M. Marino, che lo

rappresenta e difende per mandato conferito con atto separato al

ricorso ma ad esso allegato;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3229/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1) La Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da T.B., cittadino del Mali richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito alla C.T. di essere fuggito dal Mali perchè attaccato dai ribelli che volevano dividere il paese e che gli avevano ucciso il padre, mentre dinanzi al tribunale si era limitato a dichiarare di aver lasciato il Mali perchè c’era la guerra e di ignorare se il conflitto fosse ancora in atto.

La corte distrettuale ha ritenuto il racconto generico, inverosimile specie con riguardo alle descritte modalità della fuga, e comunque fondato su un unico episodio risalente al 2012; ha rilevato che l’appellante nelle sue dichiarazioni non aveva mai fatto riferimento alla situazione generale del suo paese, quale fonte di pericolo concreto ed attuale per la sua incolumità; ha escluso che nella zona di sua provenienza vi fosse una situazione di violenza generalizzata; ha, infine, rigettato la domanda di protezione umanitaria per la mancata allegazione di qualsiasi elemento idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio del richiedente.

Contro la sentenza, pubblicata il 26.11.2018, T.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1) Il ricorrente censura la decisione: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., lamentando che la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sia stata respinta senza una puntuale argomentazione in ordine all’insussistenza di un pericolo oggettivo derivante dal suo rientro nel paese d’origine; (ii) sotto un secondo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine all’accertamento della situazione politica del Mali e per violazione dell’art. 3 Cost. stante la grave disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini maliani che, proprio in virtù di tale situazione, hanno vista accolta la loro domanda; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per mancata valutazione delle sue condizioni di vulnerabilità.

2) Il primo motivo è inammissibile, perchè si risolve nel richiamo di astratti principi di diritto, nella mera asserzione della loro violazione da parte della corte d’appello e nella generica affermazione della carente motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza di un pericolo oggettivo per la vita del ricorrente nel caso di suo ritorno in patria, senza che sia chiarito quali siano i fatti, tempestivamente allegati e devoluti alla cognizione del giudice di secondo grado, che questi avrebbe omesso di esaminare e che, ove considerati, avrebbero condotto a ritenere dimostrato quantomeno uno dei presupposti (condanna a morte o esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di trattamento inumano degradante; minaccia grave alla vita derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato) necessari all’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria.

3) Il secondo motivo è inammissibile, perchè la violazione di un precetto costituzionale non può essere invocata in relazione a decisioni giurisdizionali difformi attinenti a casi analoghi.

3) Il terzo motivo, da qualificare anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è fondato.

La corte d’appello ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria limitandosi a rilevare la “mancanza di elementi atti a definire la presumibile durata dell’esposizione a rischio del ricorrente”.

La motivazione, che dà implicitamente atto della ricorrenza di profili di vulnerabilità del richiedente asilo quantomeno transeunti, oltre ad apparire illogica e contraddittoria, non risulta fondata su alcun elemento di fatto (in particolare, non è stata condotta un’ analisi della situazione socio- politica esistente in Mali, attinente alla verifica che nel paese sia garantito il rispetto dei diritti umani fondamentali) e si pone, pertanto, al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalla legge.

In accoglimento del terzo motivo la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, affinchè riesamini la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria e provveda anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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