Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14427 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 11956-2020 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato LINA MUSUMARRA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIANLUIGI ANGELINI;

– ricorrente –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e

difesa dagli avvocati DOMENICO FAZIO, ANTONIETTA MICELE;

COMUNE DI BOLOGNA;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

TRENTINI, NADIA ZANONI;

– controricorso –

contro

AZIENDA USL DI BOLOGNA, D.L., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 511/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 05/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso per correzione di errore materiale, espone D.L. che la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 54 del 2012, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva condannato la Regione Emilia-Romagna a corrispondergli l’importo di Euro 311.449, oltre rivalutazione e interessi “fermo restando il risarcimento già corrisposto e secondo i parametri già adoperati dal primo giudice per il danno biologico da invalidità temporanea parziale e per le spese mediche e assistenziali future”.

Sostiene quindi che la Corte territoriale, in quell’importo, aveva nuovamente liquidato il danno biologico permanente, quello da riduzione della capacità lavorativa e quello morale, mentre aveva lasciato inalterata la liquidazione delle altre voci di danno esaminate dal Tribunale che, pertanto, avrebbero dovuto sommarsi all’importo determinato in appello;

nella fase svoltasi davanti al giudice di legittimità il Comune di Bologna non aveva impugnato il dispositivo della sentenza di appello, relativa al risarcimento, con conseguente formazione del giudicato, mentre il D. aveva richiesto “in entrambi i procedimenti svoltisi davanti a questa Corte” la conferma delle statuizioni di appello relative alla liquidazione del danno. Conseguentemente, secondo il richiedente, la Corte di Cassazione, nel decidere nel merito, avrebbe dovuto sommare gli importi oggetto delle statuizioni di condanna di primo e secondo grado;

ricorrerebbe, pertanto, l’ipotesi di errore materiale, perchè nel dispositivo della sentenza rescissoria, sarebbe stata omessa una statuizione accessoria, espressamente richiesta nell’istanza di revocazione, sulla quale si era già formato il giudicato;

si costituisce con controricorso la Regione Emilia-Romagna concludendo per l’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. Entrambe le parti costituite depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la richiesta deve trovare accoglimento. Dall’esame del contenuto della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 54 del 2012, prodotta dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso, emerge che la Corte territorial3t nel liquidare il risarcimento spettante a D.L., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2003, ha condannato l’appellante a corrispondere, in favore dell’odierno ricorrente, “la somma di Euro 311.449,00, oltre rivalutazione e interessi calcolati come in parte motiva” aggiungendo, in dispositivo, “fermo restando il risarcimento già corrisposto secondo i parametri già adoperati dal primo giudice per il danno biologico da invalidità temporanea parziale e per le spese mediche e assistenziali future”;

nel richiedere la conferma della statuizione della Corte territoriale di Bologna, l’odierno istante ha evidentemente insistito anche per la conferma del predetto inciso, come emerge dal contenuto del controricorso (pagine 7-8) e del ricorso per la revocazione della sentenza (pagina 28);

conseguentemente, dovrà essere inserito nel dispositivo della sentenza di questa Corte n. 511 del 2020 il predetto inciso, ferma la competenza del Giudice dell’esecuzione in ordine a qualsivoglia questione dovesse insorgere in ordine interpretazione del giudicato;

attesa la natura amministrativa della presente procedura e non integrando essa un’impugnazione in senso tecnico, neppure quando è introdotta ad istanza di parte, non vi è luogo a provvedere nè sulle spese (Cass. 28/03/2008, n. 8103), nè tanto meno – sulla declaratoria di sussistenza o meno dei presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

dispone correggersi la sentenza del 5 gennaio 2020 n. 511 della Corte di Cassazione dall’errore materiale da cui è affetta, inserendo nel dispositivo l’inciso “fermo restando il risarcimento già corrisposto e secondo i parametri già adoperati dal primo giudice per il danno biologico da invalidità temporanea parziale e per le spese mediche e assistenziali future”, mandando la Cancelleria per l’annotazione sull’originale della detta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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