Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14427 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20463/2013 proposto da:

TRASPORTI GRASSO SNC, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

sig. G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MALCESINE 30, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERMANO MARGIOTTA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore e legale

rappresentante pro tempore Dott. S.P.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato RENZO RISTUCCIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato C. CARLO ROSSELLO giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S. LOGISTICS SRL;

– intimata –

nonche’ da:

S. LOGISTICS SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA TORCI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

TRASPORTI GRASSO SNC (OMISSIS), UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 832/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato FLAVIO SFREGOLI per delega;

udito l’Avvocato MARIANNA RISTUCCIA per delega;

udito l’Avvocato RAFFAELE SPERATI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.r.l. Incres, poi divenuta S. Logistics s.r.l., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la s.n.c. G. trasporti, chiedendo il risarcimento dei danni, nella misura di Euro 9.046,31, conseguenti alla perdita di parte del carico della merce che la societa’ convenuta doveva trasportare da (OMISSIS) per conto della societa’ attrice.

A sostegno della domanda espose che, durante il trasporto, il semirimorchio e il contenitore con il relativo carico si erano rovesciati, con conseguenti danni al mezzo ed a parte della merce che erano nella disponibilita’ del vettore.

Si costitui’ la societa’ convenuta, ponendo una serie di eccezioni tra le quali quella di prescrizione, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando comunque la chiamata in causa, a titolo di manleva, della propria societa’ di assicurazione.

Si costitui’ quindi in giudizio anche la s.p.a Aurora Assicurazioni, associandosi alle richieste della societa’ G..

Il Tribunale rigetto’ la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e condanno’ la societa’ attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia e’ stata impugnata dalla societa’ attrice soccombente e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 26 giugno 2013, in totale riforma di quella del Tribunale, ha accolto la domanda ed ha condannato la s.n.c. G. trasporti al pagamento della somma di Euro 9.046,42, con rivalutazione, interessi ed il carico delle spese dei due gradi di giudizio.

2.1. Ha osservato la Corte territoriale che la decisione di primo grado era errata nella parte in cui aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla societa’ convenuta ai sensi dell’art. 2951 c.c.. Ha ritenuto la Corte che non era la societa’ attrice a dover provare l’applicabilita’ del termine di prescrizione quinquennale di cui del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, art. 2, convertito, con modifiche, dalla L. 27 maggio 1993, n. 162; trattandosi, infatti, di trasporto svoltosi nel vigore della normativa di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298, sulle c.d. tariffe a forcella, doveva essere la societa’ convenuta – la quale aveva invocato la prescrizione breve di cui all’art. 2951 c.c. – a dimostrare la fondatezza di tale asserzione, fondata sull’inapplicabilita’ della legislazione speciale suindicata. D’altra parte – fermo restando che la societa’ G. non aveva adempiuto a tale onere probatorio – il Tribunale aveva a sua disposizione elementi piu’ che sufficienti per ritenere che fosse nella specie applicabile la prescrizione quinquennale, poiche’ la societa’ attrice aveva dimostrato che la societa’ convenuta era iscritta all’albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi e la stessa societa’ convenuta aveva eccepito, fra l’altro, il limite risarcitorio di cui della L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, limite collegato proprio con l’applicazione delle tariffe a forcella. Ha anche aggiunto la Corte d’appello che la societa’ G. aveva tenuto una linea difensiva animata dall’intento di “confondere le carte”, equivocando volutamente tra la sua iscrizione e quella della societa’ attrice all’albo nazionale degli autotrasportatori, dimenticando che non era la societa’ attrice il trasportatore.

In risposta, poi, alla questione posta dalla societa’ di assicurazione, la Corte genovese ha affermato che il regime della prescrizione quinquennale connesso all’applicazione delle tariffe a forcella non si applica solo per i diritti nascenti dal contratto a favore del vettore, ma a tutti i diritti nascenti in favore di tutti i contraenti, risultando la diversa interpretazione palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza.

Dal complesso di tali considerazioni la Corte d’appello ha tratto la convinzione che, nella specie, dovesse applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni, con la conseguenza che, essendosi verificato il trasporto in questione nella prima meta’ del settembre del 2004, la notifica dell’atto di citazione nel giugno 2007 era da ritenere tempestiva.

2.2. Una volta riformata la decisione di primo grado in ordine al decorso della prescrizione, la sentenza in esame e’ passata al merito della domanda risarcitoria proposta in primo grado e non esaminata dal Tribunale. Ha osservato, sul punto, che la societa’ G. non aveva in alcun modo superato la presunzione di responsabilita’ di cui all’art. 1693 c.c. e che, una volta rimaste sfornite di prova le eccezioni relative alla sussistenza del caso fortuito, la domanda attrice doveva essere accolta. In ordine, poi, alla liquidazione del danno, la Corte ha ritenuto accoglibile la domanda cosi’ come proposta, poiche’ la somma richiesta con l’atto di citazione era il risultato di specifiche perizie di stima avvenute nel contraddittorio delle parti.

2.3. Quanto, infine, alla domanda di manleva che la societa’ G. aveva svolto in primo grado nei confronti della societa’ di assicurazione, la Corte d’appello ha ritenuto di non poterla esaminare, siccome non riproposta ne’ ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ne’ in termini di appello incidentale condizionato.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso la s.n.c. G. trasporti con atto affidato a tre motivi.

Resiste la S. Logistics s.r.l., con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo. Resiste altresi’, con separato controricorso, la Unipol Assicurazioni s.p.a., quale societa’ incorporante la s.p.a. Aurora Assicurazioni.

Le parti controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Rileva la societa’ ricorrente, dopo aver ricapitolato i punti principali della disciplina delle c.d. tariffe a forcella di cui alla L. n. 298 del 1974, che la Corte d’appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova in ordine alla questione della prescrizione. Sostiene la ricorrente di avere offerto, in sede di merito, tutte le ragioni a sostegno delle proprie tesi, mentre la societa’ S. Logistics non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio, non indicando gli elementi necessari a motivare sul perche’ la prescrizione dovrebbe essere, nella specie, di cinque anni.

2. Col secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 298 del 1974 e della L. n. 82 del 1993.

Rileva la societa’ ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente dato conto del perche’ il sistema delle tariffe a forcella dovrebbe operare come “regime generale in luogo della disciplina codicistica che detta i principi regolatori del trasporto merci su strada per conto terzi”. Il particolare regime della prescrizione, infatti, costituisce un’eccezione alle regole generali che dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce e sono entrambi privi di fondamento, quando non inammissibili.

3.1. La Corte d’appello ha, nella complessa ed articolata motivazione, basato la propria decisione sui seguenti punti fondamentali: 1) spetta alla parte che eccepisce la prescrizione dimostrare il fondamento dell’eccezione stessa, dando conto di quale sia il regime di prescrizione applicabile nel caso specifico; 2) da tutto il complesso materiale probatorio esistente in atti, nonche’ dalle stesse argomentazioni difensive della societa’ G., era emerso che il trasporto in questione era soggetto al regime delle c.d. tariffe a forcella, il che implicava che la prescrizione fosse quinquennale anziche’ annuale; 3) una volta ritenuto che al contratto in esame andava applicato il regime suddetto, nessun elemento consentiva di affermare che la prescrizione quinquennale si dovesse applicare solo per i diritti nascenti a favore del vettore e non anche “a favore degli interlocutori contrattuali del vettore”, giacche’ l’applicabilita’ di due diversi regimi di prescrizione in relazione allo stesso contratto – a seconda di quale sia la parte che agisce – e’ apparsa alla Corte genovese in contrasto col principio di uguaglianza.

3.2. A fronte della complessita’ delle argomentazioni addotte, i due motivi in esame dimostrano di non cogliere la ratio decidendi della sentenza.

Essi, infatti, da un lato continuano a ribadire una serie di argomentazioni gia’ ampiamente confutate dalla Corte d’appello (v. pp. 15-18 del ricorso), persistendo nell’indicato equivoco circa l’onere della prova del requisito di iscrizione all’albo degli autotrasportatori; dall’altro, non contestano la motivazione nella parte in cui ha correttamente affermato che l’onere della prova circa l’applicabilita’ di un determinato regime di prescrizione spetta a chi tale prescrizione eccepisca; da un altro lato ancora, infine, si attardano a discutere (specie nel secondo motivo) sul se il regime delle tariffe a forcella sia da considerare normale oppure eccezionale, senza considerare che la Corte d’appello l’ha, nella specie, ritenuto applicabile, il che assume rilievo decisivo. Nessuna contestazione e’ contenuta, in effetti, sul passaggio argomentativo della Corte d’appello sopra indicato sotto il n. 3), cioe’ sul punto dell’applicabilita’ della prescrizione di cinque anni anche a favore della parte che non sia il trasportatore.

Da tanto consegue che i due motivi in esame, inconferenti rispetto al contenuto della decisione, non sono in grado di scalfire la costruzione giuridica contenuta nella sentenza in esame.

4. Col terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia ed errata applicazione della L. n. 298 del 1974.

Richiamando e trascrivendo il contenuto di parte delle proprie difese in sede di merito, la societa’ ricorrente rileva che la sentenza impugnata avrebbe fornito una motivazione “alquanto contraddittoria” in ordine alla sussistenza del requisito dell’iscrizione nell’albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi, condizione per potersi avvalere del diverso regime di prescrizione.

4.1. Il motivo e’ palesemente inammissibile.

La sentenza in esame e’ soggetta, ratione temporis, al nuovo regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che ha modificato in modo rilevante la censura di vizio di motivazione (v. Sezioni Unite, sentenza 8 aprile 2014, n. 8053). Le censure contenute nel motivo in esame hanno ad oggetto argomenti e considerazioni in fatto ampiamente analizzati e confutati dalla sentenza in esame, oltre che del tutto privi di rilievo ai fini che interessano, poiche’ continuano a discutere dell’onere della prova del requisito dell’iscrizione nell’albo degli autotrasportatori, circostanza sulla quale la sentenza in esame si e’ ampiamente soffermata.

5. Col primo motivo ed unico motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), omesso esame della domanda di condanna della societa’ G. trasporti alla restituzione di quanto versato a titolo di condanna alle spese conseguente al rigetto della domanda da parte del Tribunale.

La societa’ osserva che la Corte d’appello ha correttamente posto a carico del vettore le spese del giudizio di primo e secondo grado, ma non si e’ pronunciata sulla richiesta di cui sopra; il pagamento delle spese come liquidate dal Giudice di primo grado, infatti, era stato compiuto dalla ricorrente incidentale solo per evitare l’esecuzione e con espressa riserva di ripetizione.

5.1. Il motivo e’ infondato.

Osserva il Collegio che c’e’ un’evidente discrasia tra le conclusioni rassegnate dalla societa’ S. davanti alla Corte d’appello e riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata e la presunta omissione di pronuncia. Risulta infatti che l’odierna ricorrente incidentale, allora appellante, chiese alla Corte d’appello di condannare le convenute (cioe’ la societa’ G. e la societa’ di assicurazione Unipol) “alla restituzione delle somme eventualmente incassate in forza della sentenza del Tribunale di Genova” impugnata in quella sede. Nel ricorso odierno, invece, si da’ per pacifico che sarebbero state pagate le spese del giudizio di primo grado in favore sia della societa’ G. che della societa’ Unipol. La discrasia tra le conclusioni suddette – che contengono l’avverbio eventualmente – e quanto oggi sostenuto porta a ritenere non dimostrata la lamentata omissione di pronuncia da parte della Corte d’appello.

6. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, con conseguente compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, sia da parte della societa’ ricorrente principale che della societa’ ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, sia da parte della societa’ ricorrente principale che della societa’ ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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