Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14427 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASILLO Adriano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8648-2011 proposto da:

COSMI SAS in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 49, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VICENZA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA C.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MAURIZIO TIRAPELLE, LORETTA CHECCHINATO

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato VECCHIO che si riporta agli atti e

chiede l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della società COS.MI., degli avvisi d’accertamento emessi dal Comune di Vicenza per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, afferente alcuni immobili (fabbricati ed aree edificabili) di proprietà della medesima società.

Con i ricorsi introduttivi la contribuente deduceva la decadenza dal potere impositivo dell’Ente comunale, la non retroattività della pretesa tributaria, e la carente motivazione degli avvisi, con riferimento alla corretta individuazione della base imponibile.

La CTP e la CTR rigettavano i riuniti ricorsi della contribuente.

Avverso la sentenza di secondo grado, la società COS.MI. ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre il Comune di Vicenza ha resistito con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo a un medesimo profilo di censura, la ricorrente denuncia, da una parte, violazione e falsa applicazione della legge, in particolare, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e, dall’altra, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia della sentenza impugnata, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, citato art. 11, comma 1 l’ente locale avrebbe dovuto emettere avviso di liquidazione, non avviso di accertamento, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel corso del quale era stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta, mentre, nella specie, il Comune di Vicenza aveva adottato l’atto impositivo oltre i termini perentori indicati e, quindi, doveva considerarsi decaduto dalla relativa potestà.

Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia il vizio di motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Comune di Vicenza avrebbe applicato retroattivamente agli anni in contestazione i valori rilevati in periodi successivi d’imposta, attraverso i parametri portati da alcune delibere comunali aventi, di fatto, uno specifico valore impositivo.

Con il quarto motivo di censura, la società ricorrente denuncia il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i Giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla carenza di motivazione degli avvisi d’accertamento, con riferimento a tutte le questioni riportate nel proposto motivo di gravame.

Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione di tardività del ricorso proposta dal Comune di Vicenza.

L’eccezione è fondata.

A seguito della modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 per effetto del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), che ha sostituito il rinvio agli artt. 137 e ss. c.p.c. con il rinvio al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 è possibile notificare con tali ultime modalità le sentenze dei giudici tributari.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che “Nell’iniziale formulazione dell’art. 38, per la decorrenza del termine breve d’impugnazione, la sentenza d’appello doveva essere necessariamente notificata con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario nei modi previsti dall’art. 137 c.p.c. e segg., (Cass. 6166/2001). La dottrina aveva individuato la ragione giustificatrice di tale rigoroso procedimento notificatorio nella salvaguardia di esigenze di certezza e sicurezza messe a presidio della formazione del giudicato formale sulla sentenza. Con il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a), il legislatore è intervenuto sull’art.38 cit., sostituendo il rinvio all’art. 137 c.p.c. e segg., con il rinvio all’art. 16 proc. trib.. Dunque, a partire dell’entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura delle parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all’art. 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento. Si tratta, evidentemente, di una norma di semplificazione che, com’è nello spirito del processo tributario, mira ad agevolare l’agire giuridico del Fisco e del contribuente, analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo. Non v’è alcun motivo perchè tale “ratio” semplificativa non possa trovare applicazione anche alla notifica in questione, atteso che si tratta pur sempre di produrre l’effetto di abbreviare la formazione del giudicato formale sulla sentenza. Vale, dunque, il richiamo generale, fatto per il processo tributario d’appello, alle norme dettate per il processo tributario di primo grado, essendo l’art. 38 novellato applicabile senza problemi anche alla notifica della sentenza d’appello e non essendovi ragioni d’incompatibilità con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 546, per il giudizio di secondo grado” (Cass. n. 5871/2008). Nella specie, la sentenza di appello è stata pronunciata il 27/1/2010, depositata il 10/2/2010, e notificata dal Comune di Vicenza (mittente), a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita il 7/7/2010, e ricevuta il 12/7/2010 dalla dott.ssa P.C.L. (destinataria), che aveva rappresentato e difeso in giudizio la società COS.MI., presso lo studio in Vicenza, Via Roma n.8, la quale in tal modo ha avuto conoscenza dell’atto a lei destinato, il tutto come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 325 c.p.c., ultimo comma, il termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione, tenendo conto del termine feriale di 46 giorni (vigente ratione temporis), è scaduto il 26/10/2010, mentre la società contribuente ha consegnato l’atto introduttivo del presente giudizio all’UNEP, presso la Corte di Appello di Roma, il 28/3/2011 (anche se il plico è stato materialmente spedito il giorno successivo).

Il termine sopra indicato, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

LA CORTE, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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