Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14427 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14427 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 20370-2006 proposto da:
SAVARINO GIUSEPPE (c.f. SVRGPP33H09B429Q), SAVARINO
MARIA FATIMA (C.F. SVRMFT49C58B429J),

SAVARINO

SALVATORE

(C.F.

SAVARINO

MICHELINA

GIOVANNA

SAVARINO
2013
892

LIBORIO

5VR5VT37522B429Y),
(C.F.
(C.F.

SVRMHL54E67B429H),

SVRLBR46C18B429M),

in

proprio e nella qualità di eredi di BONELLI
MADDALENA,

elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l’avvocato
ALESSI ROSARIO LIVIO,

rappresentati e difesi

Data pubblicazione: 07/06/2013

dall’avvocato MAIRA RAIMONDO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20,
presso l’avvocato ALESSI ANNA, rappresentato e
difeso dagli avvocati SCAGLIONE SANTO, LO PRESTI
GIACOMO, giusta procura a margine del
controricorso;
COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARNO 6, presso l’avvocato BISSATTINI ALESSI
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CUTRERA CLAUDIO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controrícorrenti –

PROVINCIA DI CALTANISSETTA (C.F. 00050460856), in

contro

COOPERATIVA EDILIZIA LA SICULA P.T. A R.L.;
– intimata –

sul ricorso 21855-2006 proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA LA SICULA P.T. A R.L. (P.I.
00189380850), in persona del legale rappresentante

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pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PIGNATONE FRANCESCO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

contro

SAVARINO LIBORIO, SAVARINO MICHELINA GIOVANNA,
SAVARINO SALVATORE, SAVARINO MARIA FATIMA, SAVARINO
GIUSEPPE, COMUNE DI CALTANISSETTA;

avverso la sentenza n.
D’APPELLO

di

intimati

117/2005 della CORTE

CALTANISSETTA,

depositata

il

05/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/05/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti Savarino, l’Avvocato G.
ALESSI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento

– controricorrente e ricorrente incidentale –

del proprio ricorso;
udito,

per

il

controricorrente

Comune

di

Caltanissetta, l’Avvocato C. CUTRERA che ha chiesto
l’accoglimento del proprio ricorso;
udito,

per

la controricorrente

e ricorrente

incidentale La Sicula, l’Avvocato S. SCAGLIONE che

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ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto dei motivi
dal primo al terzo; rigetto del quarto motivo del
inammissibilità del primo

motivo assorbito il secondo motivo del ricorso
incidentale.

ricorso principale,

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.11.1996, i sig.ri Giuseppe, Maria Fatima, Liborio,
Michelina Giovanna e Salvatore Savarino insieme a Maddalena Bonelli evocavano in

chiedendone la condanna, in solido tra loro per la porzione di terreno di mq 13.110
indicata al punto uno dell’elenco sotto riportato, al pagamento, anche a titolo di
risarcimento danni e di indebito arricchimento, dell’integrazione dell’indennità di
espropriazione e di occupazione relativa:
1)

a mq 13.110 di terreno, in catasto al F di mappa 119 particella. 132,occorsi per la
realizzazione di n .64 alloggi popolari dell’IACP;

2)

a mq 1210 di terreno occupato per la realizzazione di opere pubbliche nell’ambito
del Piano di Zona Balate;

3)

a mq 1.490 di terreno occupato per la costruzione degli alloggi della Cooperativa
edilizia “La Sicula P.T.”
Assumevano che la determinazione dell’indennità di espropriazione effettuata dalla
Commissione provinciale presso l’UTE di Caltanissetta non doveva considerarsi
definitiva ma soggetta a conguaglio. Chiedevano quindi che la dovuta integrazione
delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima venisse effettuata
calcolando la differenza tra la liquidazione offerta ed il valore venale dei terreni, ai
sensi dell’art. 5 bis della L n 359/92, senza la riduzione del 40% degli importi, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio il Comune di Caltanissetta eccepiva preliminarmente la
prescrizione del diritto vantato dagli attori nonché l’incompetenza per materia del
Giudice adito e l’inammissibilità delle domande relative ai mq 1.210 e 1.490, per
intervenuto giudicato sulle stesse, in forza della sentenza della Corte di appello n. 57/95

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giudizio, davanti al Tribunale di Caltanissetta, il Comune e l’IACP di Caltanissetta

del 18.01-31.03.1995. Analoghe eccezioni sollevavano sia l’IACP che la Cooperativa
Edilizia “La Sicula P.T.”, chiamati in garanzia dal Comune di Caltanissetta.
Con sentenza .del 20.7-3.08.2000, il Tribunale adito dichiarava prescritti i diritti

che il primo procedimento espropriativè, relativo ai mq 13.110 di terreno, si era
concluso con ordinanza di esproprio n. 163 del 27.11.1982; il secondo procedimento,
relativo ai mq 1.210 di terreno, si era concluso con analogo provvedimento n 193 del
7.07.83; ed il terzo procedimento, relativo ai mq 1.490 di terreno, era stato definito con
ordinanza ablativa n. 195 del 28.07.83. In conseguenza, essendo stato l’atto introduttivo
notificato al Comune convenuto ed all’IACP, rispettivamente, in data 29.11.96 e
2.12.96, il termine .decennale .di .prescrizione era ampiamente decorso. Ad analoghe
conclusioni il primo giudice perveniva con riferimento alla domanda di risarcimento
dei danni per occupazione illegittima o sine titulo, soggetta al più breve termine
quinquennale di prescrizione. Dichiarava inoltre improponibile l’azione esercitata dagli
attori, ai sensi dell’art. 2041 c.c., essendo in astratto ipotizzabile la diversa domanda
caduta in prescrizione, ed assorbite dalla declaratoria di prescrizione le domande
proposte dal Comune di Caltanissetta nei confronti dell’IACP e della società
cooperativa “La Sicula P.T.”.
I Savarino e la Bonelli impugnavano la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di
appello di Caltanissetta, che, con sentenza del 21.04-25.05.2005, nel contraddittorio
delle parti, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, nel resto confermata,
dichiarava inammissibile perché preclusa dal precedente giudicato la domanda di
integrazione della indennità di esproprio e di occupazione d’urgenza per i lotti
espropriati con ordinanze sindacali n. 193 del 7.7.83 e n. 195 del 28.7.83, per giusti
motivi compensando interamente tra le parti le spese del grado.

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azionati dagli attori nei confronti del Comune di Caltanissetta e dello IACP sul rilievo

La Corte territoriale osservava e riteneva che:
le domande riproposte dagli appellanti riguardavano tre diversi stacchi di terreno,
che avevano costituito oggetto dei tre distinti e citati provvedimenti di esproprio,

le azioni esperite dagli appellanti inerivano per tutti i terreni al pagamento
dell’integrazione/conguaglio delle indennità di espropriazione e di occupazione nonché
all’arricchimento senza causa e per il solo terreno esteso mq 13.110, inciso
dall’ordinanza di esproprio n. 163 del 27.11.1982, anche al risarcimento dei danni
subiti;
relativamente a quest’ultimo terreno, esteso mq 13.110 e destinato alla costruzione
di 64 alloggi popolari dell’IACP:
a)

il diritto all’integrazione delle indennità di espropriazione e di occupazione doveva
ritenersi estinto al 28.11.1996, per intervenuta prescrizione decennale, decorrente dalla
data (19.07.1983) di pubblicazione, della sentenza n. 223 resa dalla Corte
Costituzionale (con cui era stata dichiarata l’incostituzionalità dei criteri d’indennizzo
previsti dalla legge n. 385/80), dato anche che il decorso di tale termine non poteva
ritenersi interrotto dall’introduzione, avvenuta nel giugno 1985, del giudizio di
opposizione alla stima delle indennità (RG 77/85) definito con sentenza in data 18.0131.03.1995, pronunciata dalla medesima Corte d’appello e passata in giudicato né dalla
richiesta priva di portata interruttiva, di liquidazione formulata in quel giudizio, solo
nella comparsa conclusionale del 10.01.1991. Dagli atti dell’antecedente giudizio di
opposizione alla stima emergeva che in effetti esso aveva avuto ad oggetto altre aree
(estese mq 1.490, mq 220 e mq 1.210) espropriate dal Comune di Caltanissetta ai
germani Savarino sulla base di provvedimenti ablativi (del 7 e del 28/7/1983 e del
2/7/1984) del tutto diversi e distinti da quello recante il numero 163, adottato il

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emessi dal Sindaco di Caltanissetta;

27/11/1982 ( e notificato il 13.01.1983), ed inerente al fondo in questione e dalla
sentenza conclusiva risultava pure che era stata puntualmente riscontrata l’esorbitanza
dalle domande introduttive di tale fondo, dato che era stata ritenuta l’inammissibilità

tardivamente svolta solo in comparsa conclusionale;
b)

infondata era l’azione risarcitoria in quanto il decreto di espropriazione era stato
tempestivamente pronunciato e comunque la pretesa doveva ritenersi estinta per
prescrizione quinquennale;

c)

ineccepibile si rilevava pure la statuita improponibilità della domanda di indebito
arricchimento ex art. 2041 c.c., in difetto del requisito della sussidiarietà.
inammissibili perché coperte dal precedente giudicato di cui alla citata sentenza n.
57/95 resa dalla medesima Corte d’Appello, si rivelavano inoltre le domande di
integrazione delle indennità di espropriazione e di occupazione relative agli altri due
lotti di terreno estesi l’uno mq 1210 (occupati per la realizzazione di opere pubbliche
nell’ambito del Piano di Zona Balate) e l’altro mq 1.490 (occupati per la costruzione
degli alloggi della Cooperativa edilizia “La Sicula P.T.”), oggetto rispettivamente delle
ordinanze ablative n 193 del 7.07.83 e n 195 del 28.07.83, notificate entrambe tra il 22
ed il 30 settembre 1983;
con detto giudicato era stato riconosciuto che l’avversata stima amministrativa
dell’indennità di espropriazione aveva avuto carattere definitivo e non era stata eseguita
“con salvezza di conguaglio”; conseguentemente, era stata ritenuta la soggezione della
domanda al termine di decadenza stabilito dall’art. 19 della legge n. 865/1971,
accertato come inutilmente decorso. Anche per i due stacchi di terreno in esame la
domanda di arricchimento senza causa era improponibile per le considerazioni sopra

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per novità della domanda di ampliamento del thema decidendum, irritualmente e

sopra svolte in ordine al carattere sussidiario dell’azione ed all’inesistenza dei
presupposti normativamente. stabiliti dall’art. 2041 c.c.;
per effetto delle esposte conclusioni restavano assorbite le domande di garanzia.

Bonelli hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da
memoria, e notificato il 19.06.2006 al Comune di Caltanissetta, all’IACP di
Caltanissetta ed alla Coop.edil “La Sicula P.T.”. Tutte le parti intimate hanno resistito
con controricorsi, 1′ IACP della Provincia di Caltanissetta ed il Comune di Caltanissetta
hanno anche riproposto per mero tuziorismo le domande, eccezioni e difese sollevate in
sede di merito e rimaste assorbite mentre la Coop.edil “La Sicula P.T.” ha pure
proposto ricorso incidentale fondato su due motivi. L’IACP ed il Comune di
Caltanissetta hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale i Savarino denunziano:
1.

“Violazione e falsa applicazione degli articoli 2946, 2947, 2948 n. 4, 2943,
2945 codice civile in relazione anche alla sentenza della Corte Costituzionale
223/1983; Violazione e falsa applicazione degli articoli 2041, 2042 e 2043 del codice
civile (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.); Violazione e falsa applicazione degli articoli 99,
112 e 116 c.p.c. (art. 360 comma i n..3 cp.c.); Motivazione omessa, insufficiente,
contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 comma i n. 5
c.p.c.).”.
Premesso di avere diritto a vedersi corrispondere la giusta indennità ed il dovuto ristoro
per i danni subiti dalla espropriazione e dalla occupazione di urgenza non solo in

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Avverso questa sentenza i Savarino in proprio e quali eredi della madre Maddalena

relazione alle due porzioni di mq 1210 utilizzate dal Comune di Caltanissetta per opere
pubbliche nell’ambito del piano di zona “Balate” e di mq 1490 occorsi per la
realizzazione degli alloggi della Cooperativa Edilizia “La Sicula P.T.”, ma anche in

realizzato 64 alloggi, contestano che in relazione a quest’ultimo stacco di terreno non
fosse attribuibile all’atto introduttivo del precedente giudizio, da loro iniziato il 19-20
giugno del 1985 e definito con sentenza n. 57/95 del 18.01-31.03.1995, valenza
interruttiva del decorso del termine decennale o quinquennale di prescrizione dei loro
diritti all’integrazione degli indennizzi ed al risarcimento.
Il motivo, inerente soltanto al procedimento di espropriazione della porzione di terreno
estesa mq 13.110, non merita favorevole apprezzamento.
E’ in primo luogo inammissibile con riguardo alla domanda introduttiva di
risarcimento, dato che la Corte distrettuale ha respinto tale domanda anche per
l’autonoma e di per sé sola esaustiva ragione che le parti convenute non si erano rese
autrici di alcun illecito e tale conclusione è rimasta incensurata.
Il motivo si rivela invece infondato relativamente alla domanda introduttiva di
determinazione del conguaglio delle indennità di espropriazione e di occupazione, con
l’impugnata sentenza respinta per prescrizione dell’azionato diritto.
La Corte distrettuale ha infatti ineccepibilmente ritenuto che il termine di prescrizione
non potesse ritenersi interrotto dalla domanda introduttiva del diverso giudizio di
opposizione alla stima degli indennizzi, non inerendo tale antecedente processo anche
alla stima delle indennità dovute per l’ablazione della porzione di terreno in questione,
estesa mq 13.110.
Giova ricordare che la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva
della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti

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riferimento a quella estesa mq 13110, sulla quale l’IACP di Caltanissetta aveva

da essa involti o che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa
inerisce, che l’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto
riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità

quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino
al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – è applicabile anche
nell’ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni
processuali di carattere pregiudiziale.
Nella specie non sussiste un giudicato in senso sostanziale o processuale che valga a
conservare alla domanda giudiziale del giugno 1985 l’effetto interruttivo della
prescrizione, essendo stato accertato con la sentenza n. 57 del 1995, che in relazione
alla stima delle indennità di esproprio e di occupazione relative alla porzione di terreno
in esame non era stata inizialmente proposta alcuna domanda e quindi instaurato alcun
rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di
merito, sicché la decisione definitiva divenuta irreversibile ad essa non poteva
correlarsi in senso né sostanziale né processuale, profilo invece involto dalla decisione
assunta in merito alla medesima domanda solo tardivamente proposta e rispetto alla
quale il diniego di valenza interruttiva è rimasto incensurato.
2.

“Violazione e falsa applicazione delle norme inerenti la formazione del
giudicato (articoli 324 c.p.c. ed art. 124 norme di attuazione cp.c., e del principio
inerente il divieto del ne bis in idem (art. 360 comma 1° n.3 c.p.c.).Motivazione
insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”,
Censurano la statuita improcedibilità per preclusione da giudicato di cui alla sentenza n
57/95, sostenendo che non si era formato nessun giudicato preclusivo, poiché detta

10

se immune da vizi logici e che il principio fissato dall’art. 2945 cod. civ. – secondo il

sentenza si era limitata a rilevare che le domande dei Savarino, in quanto riguardanti
una richiesta di risarcimento dei danni, andavano formulate davanti al Tribunale di
Caltanissetta e non innanzi a quella Corte di appello, quale giudice della

Il motivo è inammibile per genericità, considerando anche che la domanda di
risarcimento è stata riferita soltanto al primo stacco di terreno e disattesa per
insussistenza di alcun illecito e comunque per prescrizione mentre il giudicato esterno è
stato ritenuto precludere la domanda di integrazione delle indennità relative al secondo
e al terzo stacco, rispetto alle quali non viene autosufficientemente dedotta come posta
e risolta nell’invocato senso una questione di incompetenza in unico grado della Corte
d’appello in favore del Tribunale.
3.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3
c.p.c.); Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 comma i n. 5 c.p.c.).”
Contestano che l’indennità determinata ed offerta in sede amministrativa potesse
considerarsi almeno all’inizio del giudizio (di opposizione) come definitiva.
Il motivo è inammissibile essendo ormai coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 57
del 1995 anche la qualificazione dell’azione esperita come opposizione alla stima
dell’indennità definitiva di esproprio, attuata in base a criteri diversi da quelli già
previsti con salvezza di conguaglio, per le sole aree edificabili.

4.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 del codice civile (art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c.); Motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”.

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espropriazione.

Censurano la statuizione sfavorevole resa in relazione alle domande di indebito
arricchimento, sostenendo che esse ben avrebbero potuto essere esercitate
contestualmente alle altre domande.

dette domande erano inammissibili per difetto del requisito della sussidiarietà e non,
quindi, improponibili in ragione della concomitanza o pendenza di quelle cosiddette
primarie.
Con il ricorso incidentale la Coop. Edil “La Sicula P.T.”deduce:
.

1.

“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. con riferimento agli
artt. 342 e 346 c.p.c. — Violazione dell’art. 365 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione su
un punto decisivo della controversia prospettato dalla controricorrente e comunque
rilevabile d’ufficio.”
Premesso che nel giudizio di appello aveva eccepito in via preliminare il difetto di un
rapporto processuale diretto tra essa e gli appellanti sigg. Savarino, deducendo che gli
stessi non avevano svolto inizialmente alcuna domanda nei suoi confronti e pertanto
non avevano titolo per chiamarla nel giudizio di 2° grado, notificandole l’appello da
loro proposto contro il Comune di Caltanissetta e l’I.A.C.P. di Caltanissetta, e premesso
altresì che non avendo il Comune riproposto in appello la domanda di garanzia già
esperita nei suoi confronti e ritenuta dal primo giudice assorbita, la Cooperativa si
duole che La Corte d’appello abbia ritenuto assorbita la domanda di garanzia nella
statuizione di rigetto delle domande attrici contro il Comune e l’I.A.C.P. invece di
dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva nei confronti degli appellanti e di
rilevare anche d’ufficio la mancata riproposizione della domanda di garanzia da parte
del Comune, dichiarando sul punto cessata la materia del contendere.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in carenza di soccombenza.

,

12

Il motivo è inammissibile per non pertinenza rispetto alla ratio decidendi, per la quale

2.

“Violazione dell’art. 91 1° comma e dell’art. 92 2° comma c.p.c..”
La Cooperativa si duole che le sue spese del grado d’appello siano state compensate in
ragione della complessità delle questioni trattate e non poste a carico degli appellanti

Il motivo è inammissibile
La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede
di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano
state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre
non è sindacabile l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito
sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime salvo che i motivi
addotti a fondamento della decisione risultino illogici o contraddittori, condizioni che
nella specie non si sono verificate.
Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con condanna in solido dei
Savarino, soccombenti, al pagamento in favore dell’IACP e del Comune di
Caltanissetta, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo. Giusti
motivi, essenzialmente tratti dalla natura delle involte questioni, consigliano, invece, la
compensazione delle spese del presente giudizio tra la Cooperativa edilizia “La Sicula
P.T.”, ricorrente in via incidentale, e le altre parti.
P . Q .M.
La Corte rigetta i riuniti ricorsi principale ed incidentale. Condanna in solido i
ricorrenti al pagamento in favore in favore dell’IACP e del Comune di Caltanissetta,
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei due controricorrenti in
€ 3.000,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per
legge.

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soccombenti.

Compensa per intero le spese del presente giudizio tra la società Cooperativa edilizia
“La Sicula P.T.” e le altre parti.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013

Il Presidente

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