Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14426 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18276/2013 proposto da:

CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA SPA, (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato Dott. B.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCO VETTORI, ENRICO VETTORI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA REGGIO D’ACI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO

LAMESSO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EXECUTIVE TRASPORTI VICENZA DELLA GI LE MA SRL,

D.V.G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1275/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato FRANCESCO VETTORI;

udito l’Avvocato ANDREA REGGIO D’ACI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. Centrale del latte di Vicenza convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Vicenza, la s.r.l. Executive Trasporti, chiedendo il risarcimento dei danni, nella misura di Lire 49.628.734, a titolo di mancata percezione degli aiuti economici riconosciuti dall’Unione europea in caso di distribuzione di latte e prodotti derivati alle scuole degli Stati membri.

A sostegno della domanda espose che la richiesta dei contributi per l’anno scolastico 1990/1991 doveva essere presentata all’AIMA entro il 31 dicembre 1990; che la relativa documentazione era stata affidata alla societa’ convenuta in data 27 dicembre 1990 affinche’ la consegnasse alla sede dell’AIMA, in (OMISSIS), entro il 28 dicembre 1990. Poiche’, pero’, il pacco era giunto a destinazione solo il 2 gennaio 1991, la societa’ attrice lamento’ di aver perso il contributo europeo a causa del ritardo nella consegna del plico da parte della societa’ convenuta.

Si costitui’ la societa’ convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigetto’ la domanda e riconobbe solo la spettanza dell’indennizzo per la perdita dei pacchi previsto dal vigente codice postale, compensando le spese di giudizio.

2. Avverso tale decisione hanno proposto appello principale la s.p.a. Centrale del latte di Vicenza ed appello incidentale la s.r.l. Executive Trasporti e nel giudizio di appello si e’ costituito D.V.A., in proprio e quale legale rappresentante della societa’ di trasporti nel frattempo cancellata.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 31 maggio 2012, ha rigettato entrambe le impugnazioni, condannando l’appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

Ha osservato la Corte territoriale che dal contratto di trasporto documentato con lettera del 24 dicembre 1990 risultava che alla societa’ di trasporto era stato chiesto di ritirare due plichi entro le prime ore del 27 dicembre 1990, da consegnare all’AIMA entro il successivo 28 dicembre. Nessun elemento del contratto consentiva di affermare che la consegna dovesse avvenire improrogabilmente entro tale data, da considerare termine essenziale. Si era, d’altra parte, in periodo di festivita’, il giorno 28 dicembre era un venerdi’, per cui nessuna negligenza poteva essere ravvisata nel comportamento del vettore.

La societa’ attrice, del resto, aveva chiesto in primo grado di dimostrare con testimoni il carattere improrogabile della data di consegna, ma la mancata ammissione delle prove da parte del Giudice istruttore non era stata contestata, ne’ vi era stata alcuna richiesta istruttoria in grado di appello.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso la s.p.a. Centrale del latte di Vicenza con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso D.V.A., nella qualita’ suindicata.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), eccesso di potere per erronea qualificazione dei fatti, oltre a motivazione errata ed illogica.

Rileva la societa’ ricorrente, dopo aver riportato il testo della lettera del 24 dicembre 1990 di conferimento dell’incarico, che non avrebbe senso parlare di mancanza di un patto espresso al fine di individuare un termine essenziale per la consegna. Non si comprende perche’ tale termine dovrebbe essere ricompreso in un patto aggiunto e, comunque, la valutazione circa l’essenzialita’ del termine deve essere dedotta dal quadro complessivo e non dalla singola formula usata nel contratto.

1.1. Il motivo non e’ fondato.

Rileva il Collegio, innanzitutto, che esso e’ costruito su di un evidente equivoco lessicale. La Corte d’appello, infatti, non ha mai fatto riferimento alla necessita’ di un patto aggiunto che prevedesse l’essenzialita’ del termine di consegna, ma si e’ limitata soltanto ad affermare che non vi era alcun elemento dal quale poter desumere “l’esistenza di un patto per cui la consegna sarebbe dovuta avvenire improrogabilmente entro il 28 dicembre, data da ritenersi termine essenziale”. La censura contenuta nel motivo in esame, quindi, dimostra di non cogliere pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

E’ appena il caso di aggiungere, poi, che la giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte stabilito, con un orientamento al quale va data continuita’, che il termine per l’adempimento puo’ essere ritenuto essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volonta’ delle parti di ritenere perduta l’utilita’ economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo. Tale volonta’ non puo’ desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilita’ prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (sentenze 6 dicembre 2007, n. 25549, e 25 ottobre 2010, n. 21838).

Nella specie, la Corte di merito ha compiuto una simile valutazione ed ha escluso l’esistenza di un termine essenziale con una valutazione correttamente motivata e priva di vizi logici, per cui il motivo in esame si risolve nell’evidente richiesta di una nuova valutazione di merito, preclusa in questa sede.

2. Col secondo motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione di legge ed ulteriore eccesso di potere, per violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti (artt. 1683, 1362 e 1366 c.c.), con particolare riferimento all’ordinanza del 27 gennaio 1995 con cui il Giudice istruttore aveva ritenuto non contestate le circostanze di cui alla prova per testi dedotta dalla societa’ attrice.

Rileva la ricorrente che nel caso in esame la societa’ convenuta non operava quale concessionario del servizio postale, bensi’ quale privato trasportatore, avendo accettato l’incarico e avendovi dato esecuzione. Il G.I. in primo grado aveva dato per non contestate le circostanze di cui alla prova per testi, che affrontavano anche il punto del termine essenziale, per cui avrebbero errato sia il Tribunale che la Corte d’appello nel negare l’esistenza di siffatto termine.

2.1. Il motivo non e’ fondato.

Tralasciando la questione relativa alla natura, privata o pubblica, del trasporto in esame, che e’ una questione nuova, rileva questa Corte che il punto centrale della censura riveste la presunta mancata contestazione, ritenuta dal Giudice istruttore nell’ordinanza suindicata, dei capitoli di prova riguardanti, tra l’altro, l’essenzialita’ del termine di consegna.

Ora, anche ammettendo che tale sia stata la valutazione del Giudice istruttore, resta il fatto che la sentenza poi emessa dal Tribunale fu di rigetto della domanda; da tanto consegue che l’odierna ricorrente aveva l’onere di riproporre in sede di appello le istanze istruttorie che, sebbene non ammesse in primo grado in quanto ritenute attinenti a circostanze non contestate, cosi’ non erano state effettivamente considerate dalla pronuncia definitiva. Ma tale rinnovo delle richieste istruttorie non e’ stato compiuto, come la Corte d’appello riconosce in sentenza e com’e’ indirettamente confermato anche dall’odierno ricorso, che tale affermazione non contesta, limitandosi a ribadire che le circostanze oggetto di prova dovevano ritenersi dimostrate (v. p. 12 del ricorso, dove si descrive il contenuto dell’impugnazione proposta in appello, senza nulla aggiungere circa le richieste di prova).

Ne consegue che la questione sulle prove non e’ piu’ contestabile in questa sede, il che comporta l’evidente infondatezza del motivo.

3. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale esito segue la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare le competenze professionali.

Sussistono anche le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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