Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14426 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17706/2007 proposto da:

R.L., in qualità di legale rappresentante della Soc. “MARESCA

CARMELA” snc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALOMBO 12,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA CRISCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PACE GIACOMO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI DIREZIONE CENTRALE RISERSE STRATEGICHE &

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 2G, presso lo

studio dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2006 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 30/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli la società Maresca Carmela & C. snc. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, ai fini della Tosap, per gli anni 2000, 2001 e 2002, che l’amministrazione di quel Comune le aveva fatto notificare per l’occupazione di suolo pubblico, costituito da uno spazio di mq. 120, adiacente ad un chiosco costruito nella villa comunale, denominato “Chalet Giallo La Fontanina”, spazio utilizzato per la collocazione di tende, tavoli, sedie ed affini. Esponeva che si trattava di area pertinenziale a quella infrastruttura, anch’essa perciò oggetto del contratto di affitto, e per la quale nessuna imposta poteva essere pretesa, pena una duplicazione di pagamento; pertanto chiedeva l’annullamento di quell’atto impositivo.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza del ricorso, chiedendone perciò il rigetto.

Quella commissione, in accoglimento di esso, annullava l’atto impositivo.

Avverso la relativa decisione l’ente impositore proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, in riforma di essa, rigettava il ricorso introduttivo con sentenza n. 72 del 29.3.2006, osservando che il contratto di affitto non faceva venire meno l’obbligo del tributo sul bene demaniale occupato, e perciò l’esenzione non le spettava.

Contro tale pronuncia la Maresca Carmela & C. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

l)Col primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata, in quanto la commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’ente territoriale per ragioni diverse da quelle addotte dal medesimo, posto che basava il giudizio sulla demanialità del bene, senza considerare invece che nell’atto di appello la relativa questione non era stata addotta.

Il motivo è generico, oltre a non essere stato illustrato con la formulazione del relativo quesito di diritto, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30.3.2006.

Infatti le ragioni su cui la doglianza si basa non sono state specificate, se non col semplice richiamo ai numeri di pagina del provvedimento, come pure è a dirsi per la carenza dello stesso quesito di diritto, necessario ex art. 366 bis c.p.c., pena l’inammissibilità del motivo medesimo.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè il giudice di secondo grado non considerava che la documentazione prodotta dall’appellante era insufficiente ed inadeguata rispetto all’ordinanza istruttoria con cui veniva disposta l’acquisizione anche degli allegati nn. 1 e 2 della nota n. 22 9 del 28.4.1999, al fine di verificare che anche lo spazio antistante allo chalet doveva essere occupato con alcuni arredi del bar.

La censura è anch’essa inammissibile, atteso che la ricorrente non ha specificato il fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa, e ciò nei dettagli, onde mettere il Collegio nella condizione di verificare la fondatezza della doglianza.

Infatti il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la Maresca si è limitata a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove documentali da parte del giudice del merito, è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., dal momento che la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione stessa(Cfr. anche Cass. Sentenza n. 4589 del 26/02/2009, Sezioni Unite: n. 25117 del 2008).

Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 1.100,00(millecento/00), di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per onorario, oltre a CU, quelle generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

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