Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14426 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4497/2019 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in Padova, vicolo M.

Buonarroti n. 2 int. 3, presso lo studio dell’avv. M. M. Bassan che

lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3142/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1) La Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da A.R., cittadino nigeriano richiedente asilo, proveniente dal Delta State, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente, di religione cristiana, aveva riferito di aver abbandonato il proprio paese perchè minacciato di morte da membri della setta Ogboni, cui apparteneva il padre, in quanto aveva rifiutato di entrarne a far parte alla morte del genitore.

La corte distrettuale ha ritenuto il racconto estremamente generico e inattendibile e ha affermato che, in ogni caso, la vicenda non era inquadrabile in alcuna delle fattispecie di protezione internazionale, non avendo l’appellante mai fatto alcun cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di pericolo concreto e attuale per la sua incolumità, in caso di rimpatrio. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, ha rilevato che il richiedente non aveva allegato elementi idonei a definire la presumibile durata di una sua esposizione a rischio.

Contro la sentenza, pubblicata il 19.11.2018, A.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1) Il ricorrente censura la decisione: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. b) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, perchè manca una puntuale argomentazione sulla sua non credibilità; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 3), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata valutazione della situazione del paese d’origine ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2) Il primo motivo è inammissibile, in quanto, ancorchè declinato sotto il profilo della violazione di legge, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito in ordine alla credibilità del ricorrente (le cui dichiarazioni non sono state neppure riportate integralmente in ricorso), senza che siano specificamente indicati, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i fatti decisivi, tempestivamente allegati in causa e devoluti alla cognizione del giudice d’appello, che questi avrebbe omesso di esaminare e che, se considerati, avrebbero condotto all’accoglimento delle domande di protezione internazionale.

3) Il secondo motivo, anch’esso volto a denunciare il vizio di motivazione del capo della sentenza impugnato, è fondato.

3.1) La corte d’appello ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria limitandosi a rilevare la “mancanza di elementi atti a definire la presumibile durata dell’esposizione a rischio del ricorrente”.

La motivazione, che dà implicitamente atto della ricorrenza di profili di vulnerabilità del richiedente asilo quantomeno transeunti, oltre ad apparire già per tale ragione illogica e contraddittoria, non risulta fondata su alcun elemento di fatto (in particolare, non è stata analizzata la situazione socio- politica del Delta State ai fini della verifica, che, in caso di suo rientro in patria, sia garantito al ricorrente il rispetto dei diritti umani fondamentali) e si pone, pertanto, al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalla legge.

In accoglimento del secondo motivo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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