Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14426 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14426 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 22890-2010 proposto da:
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (C.F. 00787620723), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo

Data pubblicazione: 07/06/2013

STUDIO ASSUMMA, rappresentato e difeso dagli
avvocati DI GIOIA TOMMASO, TESTINI CIRO, giusta
2013

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

842

contro

MINAFRA CATERINA, elettivamente domiciliata in

1

ROMA, VIA C. FRACASSINI 18, presso l’avvocato BAILO
FEDERICO (STUDIO VENETTONI), rappresentata e difesa
dall’avvocato PETRAROTA VITO, giusta procura in
calce al controricorso;

1014/2009 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 15/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/05/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente,

l’Avvocato PINISCHI

MASSIMO, con delega avv. DI GIOIA, che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato DEL RE
MICHELE, con delega avv. PETRAROTA, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

controri corrente

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 dicembre 2003 Minafra Caterina, affermando d’essere
proprietaria di varie particelle censite in catasto nel foglio 29/B del

giudizio innanzi la Corte d’appello di Bari il Comune espropriante
per la determinazione delle indennità di occupazione ed esproprio,
adducendo l’insufficienza degli importi offerti (€ 31.571,67 ed €
5.309,65) e la mancata notifica dell’avviso di deposito della relazione
di cui agli artt. 15 e 16 della legge 865/71.
II convenuto Comune insisteva per il rigetto della domanda.
La Corte d’appello , con sentenza n. 1014/09, determinava le
indennità dovute dal Comune di Ruvo di Puglia in E 144.456 per
l’esproprio del suolo e in E 24.258,71 per l’occupazione legittima;
ordinava al Comune di depositare le predette somme presso la
Cassa DD.PP. a disposizione della soc. attrice, detratto quanto
eventualmente già versato e con gli interessi legali dal 31.10.2002
all’effettivo versamento. Condannava il Comune convenuto al
pagamento delle spese processuali.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Ruvo

territorio di Ruvo di Puglia per un totale di 1389 mq, conveniva in

di Puglia sulla base di due motivi cui resiste con controricorso la
Minafra.

Motivi della decisione

laddove ha fatto applicazione del metodo sintetico- comparativo
usato dalla CTU.
Con il secondo motivo contesta l’erroneo computo del valore venale
dei suoli che non avrebbe tenuto conto che la cubatura edificabile era
ridotta del 50%.
Il primo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello , premesso che il terreno risultava avere natura
edificatoria ,ha determinato il valore del suolo in 104 euro al mq
sulla base della stima effettuata dalla CTU che aveva rilevato che in
un rogito del 2002 per un terreno similare era stato stabilito un
prezzo di 102,45 euro al mq , mentre, per altro verso, la percentuale
di permuta ( 25%) della superficie espropriata ed i prezzi unitari
correnti per le superfici edificabili in ragione della volumetria
sviluppata attestava un valore di euro 106,12 per cui il consulente
aveva concluso che il valore mediano tra le due risultanze era di euro

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza

104,00 al mq.
Il Comune ricorrente ritiene che la determinazione non sia stata
effettuata in modo corretto e ne propone a tal fine una diversa.
Trattasi di una censura di merito non ammissibile in questa sede.

motivazione , il giudice di merito non è tenuto ad argomentare
diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente
tecnico di ufficio, mentre ha l’obbligo di esaminare i rilievi mossi alla
consulenza ove essi risultino specifici e argomentati, vuoi per
verificarne la fondatezza mediante il rinnovo della indagine, vuoi per
disattenderli con adeguata confutazione delle tesi ivi esposte. ( Cass
12406/02).
E’ fin troppo noto che per contestare in questa sede di legittimità la
motivazione di una sentenza che si rifaccia alle valutazioni ed alle
conclusioni della consulenza tecnica è necessario che la parte riporti
nel ricorso le contestazioni e le osservazioni che aveva presentato al
giudice di merito nei confronti delle risultanze della CTU e contesti
che questi non abbia motivato su di esse o lo abbia fatto in modo
erroneo.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso.

Si osserva in primo luogo che, ai fini della adeguatezza della

La motivazione della sentenza ,che nel caso di specie si rifà alle
valutazioni della CTU ,è dunque adeguata.
In secondo luogo, si osserva che il motivo, più che investire la
motivazione della Corte d’appello, censura direttamente la stima

CTU che non è certamente proponibile in questa sede di legittimità .
Quanto al secondo motivo lo stesso è inammissibile per le medesime
ragioni appena esposte.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 7000, 00 oltre
euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Roma 14.5.13
Il •ons.est.

effettuata dal consulente tecnico onde si risolve in una critica alla

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