Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14425 del 27/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 27/05/2019), n.14425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30203-2014 proposto da:

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO (c/o Fisspa), che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrente principale –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI

113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA COREO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 656/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/06/2014 R.G.N. 1055/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 10 giugno 2014, la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione del Tribunale in sede, accoglieva in parte la domanda proposta da G.G. nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a. e ne dichiarava il diritto al calcolo della retribuzione settimanale media sulla retribuzione annua percepita nei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro con condanna della convenuta società al versamento all’INPS della differenza tra quanto dovuto dalla data dell’esodo sino a quella di maturazione del trattamento pensionistico;

2. ad avviso della Corte territoriale, a seguito della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, la contribuzione volontaria doveva essere determinata sulla scorta della retribuzione media settimanale calcolata su quella annua erogata, cioè quella risultante dai cedolini di pagamento rilasciati negli ultimi dodici mesi, divisa per le cinquantadue settimane dell’anno, come accertato da una c.t.u. espletata in un analogo giudizio;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso Intesa San Paolo s.p.a. affidato a due motivi cui resiste il G. con controricorso e spiegando, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un motivo; ò la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo del ricorso principale si deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione – violazione dell’art. 132 c.p.c., punto 4, – mancanza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – violazione dell’art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c. nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) avendo la Corte d’appello: richiamato per relationem altra sua sentenza in maniera apodittica, in modo da risolvere la controversia sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio effettuata in quel giudizio, peraltro concluso con sentenza non passata in giudicato; non compreso che la domanda dell’ex dipendente aveva ad oggetto il ricalcolo della contribuzione secondo i criteri del D.M. 28 aprile 2000, n. 158 (art. 10, n. 7) e del D.Lgs. n. 30 aprile 1997, n. 184 (art. 7,commi 1 e 5), mentre la Corte d’appello aveva emesso una pronunzia sulla base di un inesistente titolo contrattuale, a suo avviso desumibile dal verbale di conciliazione, tramutando, in tal modo, una domanda di natura previdenziale in una volta all’accertamento di un presunto inadempimento contrattuale dell’istituto di credito. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28 e del D.M. n. 158 del 2000, art. 5 e art. 10, commi 7 e 12, e del D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 7 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la determinazione della contribuzione dovuta per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario non poteva essere modificata dalle parti, non essendo il rapporto previdenziale nella disponibilità di queste ultime, posto che la fattispecie era disciplinata da una norma speciale, e che il ricorrente aveva accettato l’applicazione nel caso specifico delle regole sottese al Fondo di solidarietà e di sostegno al reddito e all’occupazione, mentre la Corte d’appello non si era preoccupata di fornire alcuna interpretazione della normativa di riferimento rappresentata dalla L. n. 662 del 1996 e dal D.M. n. 158 del 2000;

5. entrambi i motivi sono fondati. Le questioni agitate nella presente controversia sono state già risolte da precedenti pronunce di questa Corte alle quali si intende dare continuità (Cass. nn. 13873, 13874, 17162 del 2016 e 10758, 26481, 28912 del 2018);

6. il quadro normativo di riferimento è costituito, anzitutto, dal D.M. 27 novembre 1997, n. 477, contenente il Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni che, nel delineare i principi e i criteri affinchè quei soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a “misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”, rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali. Segue, in attuazione della previsione del D.M. n. 477 del 1997, art. 1, comma 1, il D.I. 28 aprile 2000, n. 158, adottato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, col quale venne approvato il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. In particolare, tra le prestazioni facenti capo al predetto Fondo, l’art. 5, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento contempla l’erogazione, in via straordinaria, di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed il versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, assegni riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Indi, l’art. 10, sui criteri e le misure delle prestazioni, prevede al comma 9 che, nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, stabilendo anche le specifiche modalità per la determinazione del relativo valore ed al comma 12 dispone che la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7. Tale comma stabilisce che la retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata;

7. tanto premesso, sono fondate le censure sulla insufficienza della motivazione per relationem e quella di ultrapetizione avanzate al riguardo dall’odierna ricorrente principale. Infatti, il vero tema di indagine era delimitato dalla domanda volta a sentir dichiarare il diritto al ricalcolo della contribuzione secondo le norme richiamate ed in base alla retribuzione annua in ossequio ai criteri di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, punto 7 e al D.Lgs. 30 aprile 1997, art. 7, commi 1 e 5 con conseguente condanna dell’istituto di credito al versamento della differenza tra quanto versatozi e quanto dovuto in base alla predetta normativa dalla data dell’esodo a quella di maturazione dell’anzianità contributiva prevista – e non quello, fatto oggetto di disamina dalla Corte di merito, dell’inadempimento degli obblighi assunti dall’istituto bancario con la sottoscrizione del verbale di accordo, tanto più che, trattandosi di contribuzione figurativa, quegli accordi non avrebbero potuto mai derogare alle predette disposizioni normative. In realtà, l’obbligo che l’istituto bancario si era assunto era quello di attivare la procedura per consentire alle controparti l’accesso al Fondo di solidarietà e di proseguire la contribuzione fino ai requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico, per cui da quel momento non potevano che operare le regole previste dal D.M. n. 158 del 2000;

8. del pari fondato è il rilievo in base al quale la sentenza impugnata è basata erroneamente sulla rilevata natura non effettiva dell’ultima retribuzione costituente la base di calcolo della contribuzione da destinare al predetto Fondo, senza che questa caratteristica sia però enucleabile dalle summenzionate disposizioni del D.M. n. 158 del 2000 che disciplinano il Fondo in esame. In effetti, bene aveva fatto il primo giudice a considerare la natura obbligatoria del versamento contributivo figurativo alla stregua dei parametri normativi di cui al D.M. n. 158 del 2000. Infatti, la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7 che al riguardo stabilisce che la retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Quindi, il riferimento alla retribuzione dell’ultima mensilità non significa che nel computo dell’importo base per la contribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che deve farsi riferimento all’importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino all’ultimo mese del rapporto per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità maturati), nonchè al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull’importo così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione. (in senso conf. v. Cass. n. 13874 del 7 luglio 2016);

9. con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e segg. del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) perchè, avendo la Corte d’appello dichiarato la natura volontaria della contribuzione versata al predetto Fondo, doveva essere affermato il diritto dell’istante anche alla rivalutazione annuale della contribuzione, domanda, quest’ultima, rispetto alla quale non era dato rinvenire un capo di pronunzia nel dispositivo della sentenza impugnata;

10. il motivo è infondato. Invero, non sussistono dubbi sul carattere obbligatorio e non volontario della contribuzione in esame, nè sulla sua natura figurativa. Ed infatti la L. 23 dicembre 1996, n. 662, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all’art. 2. (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo), comma 28, prevede espressamente che nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene, tra gli altri, al principio ed al criterio della costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento (lett. a), nonchè alla definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lett. b). Alla successiva lett. d) è contemplata, in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa. Tale norma è espressamente richiamata dal D.M. n. 158 del 2000, art. 5 che al art. 1, punto 2, lett. b) stabilisce che il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui al precedente art. 2, comma 1, all’erogazione in via straordinaria di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo;

11. in conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che si atterrà, nel riesame del merito, ai principi sopra illustrati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

12. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennai9 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

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